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fondi pensione esteri rappresentano uno degli elementi più importanti della previdenza volontaria e complementare rispetto alla previdenza obbligatoria. Caso classico quello di italiani che hanno lavorato all’estero e che rientrano in Italia.

L’obiettivo del fondo pensione è quello di garantire una prestazione pensionistica ulteriore rispetto a quella fornita dal sistema pubblico (o privato primario, si pensi agli iscritti alle casse di previdenza private). Il soggetto fiscalmente residente in Italia che aderisce ad un fondo pensione estero è soggetto alla disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero. 

All’interno del sistema italiano possiamo individuare tre diverse categorie di fondi pensione. In particolare si tratta delle seguenti:

I fondi pensione negoziali, destinati a determinate categorie di lavoratori, sia subordinati che autonomi. Si tratta dei c.d. “fondi chiusi“;
I fondi pensione costituiti da banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari. Sono i c.d. “fondi aperti” ai quali possono aderire tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi, in forma collettiva o individuale.
I contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali.
Accanto alle categorie di fondo pensione presenti nella struttura nazionale ci sono anche i fondi pensione esteri, ovvero quelli gestiti da enti di diritto estero. Tali fondi, infatti, sono completamente gestiti da entità estere e sono soggetti ad un sistema di tassazione più complesso (rispetto ai fondi pensione italiani). Tassazione che, come vedremo, riguarda sia quella nello Stato della fonte, che quella nello Stato di residenza fiscale del beneficiario.

Vediamo, quindi, di seguito, le modalità di tassazione del fondo pensione in ambito nazionale e internazionale per quanto riguarda il fondo pensione estero.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invitiamo a contattarci via mail a office@fiscoconsulting.it per ottenere il preventivo di  una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.

La Tassazione Dei Fondi Pensione Nazionali

La normativa di riferimento per la tassazione dei fondi pensione nazionali è data dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 252/2005.

La tassazione prevede un’imposta sostitutiva del 20% sui rendimenti finanziari conseguiti dalle gestioni dei fondi pensione nella fase di accumulo.

L’imposta si applica sul risultato netto maturato, ossia sulla differenza tra:

  • Il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle uscite per il pagamento dei riscatti delle prestazioni previdenziali erogato e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche;
  • Il valore dei contributi versati delle somme ricevute da altre forme previdenziali, nonché dei rendimenti di capitale soggetti a ritenuta, esenti da imposta o comunque non soggetti ad imposta e, del valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno.

In caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno si assume il patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo.

Deducibilità Ai Fini Irpef Dei Contributi Versati

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore o dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base ad accordo collettivi o contratti, sono deducibili ai fini Irpef. Questo ai sensi dell’art. 10 del TUIR, nel limite massimo di € 5.164,57. Per la determinazione di questa soglia occorre:

  • Considerare le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR. Si tratta di fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti (c.d. “fondi interni“);
  • Considerare i contributi versati alla previdenza complementare;
  • Non si deve tenere conto, invece, delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Quindi, possiamo dire che, di regola, questa normativa si applica:

  • Ai lavoratori autonomi;
  • Ai contribuenti privi di reddito da lavoro;
  • Comunque, sia per soggetti residenti che non residenti che possono sfruttare la detrazione in Italia.

La Tassazione Dei Rendimenti Al Fondo Di Previdenza Complementare Per Il Soggetto Iscritto Al Fondo

Il soggetto aderente ad un fondo versa dei contributi che, con limiti prestabiliti, non concorrono alla formazione della sua base imponibile tassabile nell’anno di contribuzione. Tuttavia, tali contributi concorrono a formare una base imponibile tassata al momento dell’erogazione della prestazione.

I contributi che, invece, eccedono questi limiti, concorrono alla formazione del reddito tassabile nel periodo di imposta di contribuzione e non concorreranno alla tassazione delle prestazioni che verranno erogate al momento del pensionamento.

Prestazioni In Forma Di Capitale Di Un Fondo Pensione

Le prestazioni in capitale di un fondo pensione non possono essere corrisposte per un importo superiore al 50% del montante finale accumulato.

Nel caso in cui la rendita vitalizia immediata senza reversibilità derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della Legge n. 335/95, l’intero ammontare finale accumulato può essere erogato in capitale.

Le prestazioni in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute per i premi di risultato.

Su tale ammontare viene operare una ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il massimo di riduzione possibile è di 6 punti percentuali.

Prestazioni Sotto Forma Di Rendite Da Fondo Pensione

Le prestazioni in forma periodica come rendite sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 15%, con riduzione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Anche in questo caso il limite massimo di riduzione di 6 punti percenuali.

I rendimenti finanziari ex art. 44 co. 1 lett. g-quinquies) del TUIR, conseguiti successivamente alla maturazione della prestazione pensionistica in forma periodica (se determinabili), sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

Anticipazioni Della Prestazione

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla posizione individuale nei seguenti casi:

  • In qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai gli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, dei contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute per premi di risultato e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Ritenuta ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Questo con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
  • Dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%. Questo per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli. Atto documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi sulla prima casa di abitazione. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute per premi di risultato e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
  • Dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute per premi di risultato e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Riscatto Del Fondo Pensione

Il riscatto della posizione individuale maturata può essere richiesto, per un importo no al 50% della posizione. Questo:

  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per almeno 12 mesi e non oltre i 48, o
  • Per ricorso a procedure di mobilità o cassa integrazione, ovvero, per l’intero ammontare, in caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti l’inoccupazione protratta per oltre 48 mesi,
  • Per inabilità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, o in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto di accesso alla prestazione.

Sul punto vedasi l’art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005.

Per i montanti maturati a partire dall’1.1.2007, deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Ritenuta ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In caso di riscatto per cause diverse da quelle espressamente previste dalla norma, la tassazione è operata mediante applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Per gli importi riferiti a montanti maturati no al 31.12.2000, si applica la tassazione separata con l’aliquota del TFR per i vecchi iscritti e di quella determinata secondo il criterio proprio del TFR per i nuovi iscritti.

Per i montanti maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006, in caos di riscatto non dipendente dalla volontà delle parti, si applica la tassazione separata mediante l’applicazione dell’aliquota secondo il criterio proprio del TFR. In tutti gli altri casi, la tassazione è ordinaria, mediante applicazione delle aliquote in vigore nell’esercizio in cui avviene l’erogazione.

La Tassazione In Italia Dei Rendimenti Del Fondo Pensione Estero

Se la normativa italiana riguardante la tassazione dei rendimenti del fondo pensione estero appare chiara, così non può dirsi dei rendimenti di fondi detenuti all’estero.

Sul punto, infatti, è preliminarmente necessario andare a vedere cosa prevede l’art. 18, paragrafo 1 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. Tale disposizione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un soggetto residente in Italia contratte in relazione ad un cessato impiego si rendano imponibili solo in Italia.

Questo significa che le prestazioni pensionistiche, anche se erogate da un fondo previdenziale estero (ad esempio il 401k di matrice USA), obbligatorio o meno, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, si rendono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza fiscale del percettore.

Fondi Esteri Non Assimilabili Alla Previdenza Complementare

Per quanto riguarda la normativa nazionale sui fondi pensione esteri si deve evidenziare che questi non possono essere equiparati alla disciplina sulla previdenza complementare. Disposizioni di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR.

La previdenza complementare, infatti, è tassata in Italia, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), del TUIR, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 252/05. Norma la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.

Inoltre, questa normativa riguarda solo i fondi esteri che abbiano ricevuto adesione all’interno del territorio italiano e con riferimento alle risorse accumulate e gestite in relazione a queste adesioni.

Anche l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad interpello (la n. 150/2020) ha escluso la possibilità di trasferire la posizione previdenziale di un fondo di previdenza estero ad un fondo italiano. In questo senso secondo l’Agenzia, qualora l’instante avesse intenzione di aderire al fondo italiano versando il capitale accumulato all’estero, tale soggetto deve fare riferimento alla data di iscrizione al fondo previdenziale italiano per la verifica dei requisiti.

La Normativa Nazionale Sulla Tassazione Dei Rendimenti Da Fondi Previdenziali Esteri

Al fine di inquadrare correttamente le somme percepite dal fondo previdenziale estero, l’Amministrazione finanziaria prevede che tali somme vengano ricondotte ai redditi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR. In questa categoria tali somme sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente, annoverandoli nella categoria delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”. Tale inquadramento, tuttavia, non tiene conto della distinzione tra contributi già tassati o eventualmente dedotti in fase di contribuzione.

Circa le modalità concrete di tassazione, considerato che le somme sono percepite in un’unica soluzione, esse verrebbero sottoposte, in luogo del regime ordinario, al regime di tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR. Regime, questo, secondo cui:

L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:…altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [rapporti di lavoro dipendente e taluni rapporti assimilati], comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni…”.

Contribuzione In Fondi Pensione Esteri E Monitoraggio Fiscale In Italia

Il soggetto fiscalmente residente in Italia che aderisce ad un fondo pensione estero è soggetto alla disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 38/E/2013 prevede che:

  • Non vi sia obbligo di monitoraggio fiscale per le somme versate per obbligo di legge a forma di previdenza complementare organizzate o gestite da società o enti di diritto estero. Possono esserne esempi il cosiddetto “secondo pilastro svizzero“, trattandosi di forma di previdenza obbligatoria, seppure complementare;
  • Non vi sia obbligo di monitoraggio fiscale per le somme versate a forme di previdenza complementare obbligatorie per effetto di contratti collettivo nazionali, con esclusione di quelle derivanti da accordi individuali.

Tuttavia, quando non si rientra nelle predette ipotesi, rimane valido l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello Redditi per l’indicazione delle somme versate alla previdenza complementare estera.

Esenzione IVAFE Per I Fondi Pensione Esteri

Per i fondi pensione esteri vige l’esonero dal versamento dell’IVAFE, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Tariffa parte prima relativa all’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72.

Tale disposizione, infatti, prevede l’esenzione da imposta di bollo per la comunicazione ricevuta ed emessa da fondi pensione e dai fondi rustici.

Tuttavia, occorre precisare necessariamente che, almeno fino alla data odierna non vi è stato alcun chiarimento ufficiale sull’esenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, e comunque sempre in attesa di chiarimenti ufficiali, il fondo pensione estero deve essere indicato nel quadro RW ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale barrando l’apposta casella 20.

Quest’ultima, infatti, deve essere barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione del tributo (IVAFE).

Caso Pratico Di Fondo Pensione Estera: Il Fondo 401k Di Origine USA

Una casistica che si presenta frequentemente per quanto riguarda i fondi previdenziali esteri riguarda il fondo 401k di origine USA.

Si tratta di fondo di previdenza che può essere alimentato dal lavoratore dipendente nel periodo di vigenza del contratto di lavoro USA.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non può più alimentare il fondo, che rimane comunque aperto e garantirà una rendita o un capitale al momento di maturazione dei requisiti previsti.

Il lavoratore italiano che ha versato contributi a tale fondo e rientra in Italia si trova nella condizione di dover capire quali sono i suoi obblighi fiscali.

A tale scopo è necessario andare ad analizzare quanto previsto dall’art. 18paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA, disposizione nella quale rientrano anche i piani 401k. In particolare, occorre osservare che questo tipo di rendite percepite a fronte di servizi resi possono essere qualificate come reddito da lavoro dipendente o come redditi da pensione.

La questione deve essere risolta andando a verificare il momento in cui il lavoratore usufruisce della rendita o del capitale derivante dal fondo.

Il caso classico è quello di erogazione del fondo al momento della cessazione dell’attività lavorativa.

Pertanto, si ritiene che le disposizioni sa seguire siano quelle connesse ai criteri di collegamento per i redditi da pensione.

Seguendo sempre quanto previsto dall’art. 18paragrafo 4 della Convenzione tra Italia e gli USA, tali redditi sotto forma di rendita vitalizia si rendono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto percettore.

Questo significa che qualora il soggetto percettore della rendita vitalizia sia residente fiscalmente in Italia la rendita non dovrebbe subire tassazione USA, ma esclusivamente tassazione italiana.

Per quanto riguarda l’indicazione del fondo 401k ai fini del monitoraggio fiscale nel quadro RW del modello Redditi occorre tenere in considerazione che:

  • Il fondo 401k non rappresenta una forma di previdenza obbligatoria per il lavoratore, quindi, come sopra indicato vi obbligo di indicazione del valore del fondo nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale;
  • La determinazione del valore del fondo 401k è il “valore di mercato“. In questo caso, operativamente, risulta particolarmente complicata la determinazione di tale valore per la quale si deve comunque fare riferimento alla documentazione dell’intermediario assicurativo USA;
  • Rimane fermo l’esonero per il versamento dell’IVAFE sui fondi pensione esteri (restando sempre in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Fondo Pensione Estero Ed Agevolazione Per I Pensionati Esteri Che Rientrano In Italia

Quanto detto sinora sulla disciplina fiscale applicabile ai fondi pensione esteri ci offre uno spunto di riflessione interessante per quei pensionati esteri che vogliono trasferirsi in Italia.

Sul punto, infatti, l’art. 24-ter del TUIR (DPR n. 917/86) prevede un regime fiscale opzionale (di favore) per i pensionati esteri che vogliono trasferirsi in Italia, in particolare in una delle Regioni del Mezzogiorno.

Per tali soggetti, infatti, è possibile fruire di un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera percepiti.

Questa agevolazione, in particolare, si rivolge ai soggetti esteri titolari di redditi da pensione estera, riconducibili all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR. Si tratta, in buona sostanza, della stessa tipologia di reddito per cui l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 150/E/2020 ha ricondotto l’erogazione della prestazione previdenziale del fondo pensione estero.

Questa interpretazione apre scenari interessanti per tutti quei pensionati esteri che dispongono anche di una pensione integrativa estera. Tali compensi, infatti, se erogati sotto forma di rendita possono godere della tassazione agevolata al 7%.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invitiamo a contattarci via mail a office@fiscoconsulting.it per ottenere il preventivo di  una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.


Il fondo pensione del Regno Unito

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate è quello di un contribuente fiscalmente residente in Italia, il quale svolgeva l’attività di pilota di aeromobili in Portogallo alle dipendenze di una compagnia aerea con sede nel Regno Unito e operativa in Portogallo, che dichiarava di versare dei contributi previdenziali volontari in un fondo pensione con sede nel Regno Unito.

Secondo la legge inglese, il tipo di fondo pensione in questione non sarebbe trasferibile in altri analoghi in Italia.

I contributi vanivano, per una parte, prelevati direttamente dal salario netto percepito e, per un’altra parte, versati dalla compagnia datrice di lavoro.

Il contribuente intendeva capitalizzare la contribuzione nel predetto fondo pensione inglese al prossimo raggiungimento del 50° anno d’età.

Su queste basi, l’interessato intendeva conoscere il trattamento fiscale riservato dall’Italia al capitale distribuito dal fondo pensione inglese nonché sapere se con la sua successiva iscrizione ad un fondo pensione italiano avesse potuto usufruire dei benefici fiscali legati agli anni di iscrizione presso il fondo pensione estero.

2. Il trattamento del capitale distribuito dal fondo pensione estero

Al fine di verificare il trattamento fiscale da riservare al capitale distribuito dal fondo pensione estero, con la Risoluzione n. 150/2020 il Fisco è partito dall’analisi della disciplina contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Regno Unito.

Nello specifico, è stato rilevato come, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, di detta Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un soggetto residente in Italia contraente in relazione a un cessato impiego siano imponibili solo in questo Paese.

Per cui, nel caso di specie, trattandosi di prestazione pensionistica in forma di capitale erogata da un fondo previdenziale estero a un soggetto residente in Italia, in relazione a un cessato impiego, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, tali somme sarebbero destinate ad essere tassate esclusivamente in Italia.

Sotto il profilo della normativa domestica applicabile al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria italiana ha escluso l’applicabilità delle norme riguardanti le prestazioni di previdenza complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR.

Infatti, viene sostenuto che detta ultima tipologia di reddito è tassata in Italia, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 1, lettera d), del TUIR, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 252/2005, la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia in base alle specifiche prescrizioni del medesimo decreto, anche ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.

Altresì, detta normativa riguarda solo i fondi esteri che abbiano ricevuto adesione all’interno del territorio italiano e con riferimento alle risorse accumulate e gestite in relazione a queste adesioni (articolo 15-ter del decreto legislativo n. 252 del 2005).

Per questa via, l’Agenzia delle Entrate è giunta ad escludere nel caso in esame la possibilità di trasferire la posizione previdenziale dal fondo estero a quello italiano cui il contribuente aveva intenzione di aderire e di considerare l’anzianità di iscrizione dalla data di iscrizione al fondo estero uscente.

Per l’effetto, ai fini della decorrenza della anzianità di iscrizione, in caso di iscrizione a un fondo di previdenza complementare italiano, destinandovi il capitale proveniente dal fondo estero, si è ritenuto che il contribuente debba fare riferimento alla data di iscrizione al fondo previdenziale italiano.

A parte tale precisazione, le regole vigenti in Italia in materia di fiscalità della previdenza complementare continueranno a disciplinare il regime fiscale della posizione che l’istante maturerebbe presso il fondo di previdenza complementare italiano.

Per cui, al fine di inquadrare correttamente le somme percepite dal fondo estero, l’Amministrazione finanziaria ha osservato come esse debbano esser ricondotte ai redditi di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR, laddove vengono equiparati i redditi di lavoro dipendente, annoverandoli nella categoria delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.

Circa le modalità concrete di tassazione, considerato che le somme sono percepite in un’unica soluzione, esse verrebbero sottoposte, in luogo del regime ordinario, al regime di tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, secondo cui “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:…altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [rapporti di lavoro dipendente e taluni rapporti assimilati], comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni…”.

3. Quadro RW e contribuzione in fondi pensione esteri

Circa gli obblighi sussistenti in capo al contribuente ai fini del monitoraggio fiscale degli investimenti e delle disponibilità finanziarie all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha rimandato a quanto già sostanzialmente affermato con Circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, riguardo alla rilevanza delle forme di previdenza complementare estere ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del Quadro RW del Modello Redditi.

Nella citata circolare il Fisco aveva stabilito la non obbligatorietà del monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto secondo pilastro svizzero, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.

La stessa soluzione è stata ritenuta applicabile per le forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali, con esclusione di quelle derivanti da accordi individuali).

Tuttavia, nel caso di specie, l’Ufficio sembra suggerire un’altra via, vale a dire quella della necessità di indicare nel Quadro RW le somme versate per la previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo) che non rientrino nelle predette ipotesi.

4. Consulenza fiscale internazionale per il caso concreto

Le informazioni sopra indicate hanno carattere meramente generale, perché all’atto pratico la normativa fiscale internazionale è costellata di eccezioni e deroghe da applicarsi a seconda dei dettagli del preciso caso concreto in esame e che, quindi, non possono essere sottovalutate.

La fiscalità internazionale è la materia dei dettagli. Spesso accade che, anche un singolo dettaglio del caso concreto, apparentemente irrilevante, richieda una soluzione della problematica completamente diversa da quella ritenuta adeguata a un primo sguardo della situazione.

Inoltre, l’approfondimento della situazione concreta spesso esclude delle irregolarità che il contribuente pensava di aver commesso e, invece, mette in luce delle problematiche che il contribuente nemmeno pensava di avere.

Questo può capitare se il contribuente esamina la propria posizione dal punto di vista di una sola norma ritenuta “a priori” applicabile, quando, invece, il caso deve essere inquadrato, attraverso la necessaria analisi condotta alla luce dell’intero ordinamento tributario, sotto il profilo di una diversa norma.

Quindi, l’analisi fiscale internazionale è necessaria per inquadrare tutti i dettagli sostanziali del caso in esame ed evitare errori di valutazione da cui possano scaturire violazioni fiscali che darebbero luogo al recupero delle imposte evase e all’applicazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tali da erodere il reddito prodotto dal contribuente e causargli un grave danno economico.

D’altra parte, la difesa da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non può mai essere efficace quanto la prevenzione delle violazioni fiscali attuata con una strategia di analisi preventiva.


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