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Possibile la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata e alle casse professionali. Lo riafferma la Corte di appello di Milano

I contributi versai in Gestione separata INPS possono essere sommati a quelli versati alle casse private dei professionisti iscriti agli Ordini. Lo ha affermato la corte di Appello di Milano nella sentenza n. 92 2022 , richiamando un precedente di Cassazione e della Ccrte Costituzionale .

 Il  caso riguardava  il contenzioso  tra un consulente del lavoro iscritto all’ENPACL e l’INPS.

Secondo l’istituto la ricongiunzione  tra i contributi versati alla Cassa professionale e quelli versati in precedenza presso la Gestione separata INPS  non era possibile in quanto la legge n. 45 1990 che regola il funzionamento delle Casse non contempla la ricongiunzione con la Gestione separata.

Inoltre  ricordava che gli assegni pensionistici della gestione separata sono calcolati unicamente con il sistema contributivo  quindi la ricongiunzione era tecnicamente impossibile .  A parere dell’Inps il consulente avrebbe dovuto recuperare quanto versato  utilizzando le altre modalità previste  ovvero:

  1.  il cumulo contributivo o 
  2. la totalizzazione. 

La Corte di appello di Milano è di diverso avviso . Nella sentenza afferma che la legge non prevede limitazioni in tema di ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi  ai fini pensionistici. La norma infatti è generale ed è ovvio che  non citi specificamente la Gestione separata  dato che  questa è stata istituita solo nel 1995 con la legge n. 335.

La decisione non è innovativa, ci sono altri precedenti di merito e  tra l’altro si fonda su un precedente di Cassazione  sentenza n. 26039 del 2019  che a sua volta cita un principio enunciato dalla Corte costituzionale.

Possibile quindi che l’INPS  si adegui all’orientamento  della giurisprudenza  modificando le proprie procedure per consentire  un diritto ampio e generalizzato  a tutti i lavoratori autonomi alla fruizione di quanto versato nella carriera lavorativa, come indicato dalla Corte Costituzionale.

La  somma dei contributi  ai fini della pensione

MODALITA’ Ricongiunzione onerosa* Cumulo Totalizzazione
COSTI richiesto un contributo gratuito gratuito
SISTEMA DI CALCOLO contributivo misto contributivo
PARTICOLARITA’ trasferimento  dei periodi in un unica cassa e poi calcolo dell’assegno calcolo di varie quote di assegno e trasferimento al momento dell’erogazione liquidazione dopo 18 mesi dalla maturazione per la pensione di vecchiaia e dopo 21 mesi per la pensione anticipata.

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