Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Permette di comunicare al Fisco informazioni su redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi da pensione e alcune spese detraibili.

Possono utilizzarlo i contribuenti che nell’anno precedente all’invio hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni);
  • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

Deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 tramite:

  • l’area personale dell’Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE, CNS),
  • i Centri di Assistenza Fiscale (CAF),
  • i professionisti abilitati o il sostituto d’imposta.

Scadenza entro il 31 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. In caso di errori nel trasferimento dei dati è disponibile il 730 integrativo che può essere inviato entro il 27 ottobre 2025 al CAF o a un professionista, per ottenere un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

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Dichiarazione precompilata

Dal 30 aprile 2025 è possibile consultare online il 730 precompilato. Il contribuente deve solo verificare i dati e, se necessario, aggiungere redditi o spese mancanti. A partire dal 15 maggio 2025, sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. La dichiarazione dei redditi con modello 730 va presentata entro e non oltre il 30 settembre 2025, con possibilità di integrazioni entro il 27 ottobre. Scadenza il 31 ottobre per chi presenta il modello Redditi.

Nella dichiarazione troverai i seguenti dati già compilati:

  • Certificazione Unica, che viene inviata all’AdE dai sostituti d’imposta;
  • gli oneri deducibili o detraibili, come ad esempio:
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • interessi passivi sui mutui;
    • premi assicurativi;
    • contributi previdenziali;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • contributi versati per i lavoratori domestici;
    • spese per asili nido, per l’istruzione scolastica, universitarie e relativi rimborsi;
    • spese funebri;
    • donazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
    • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali);
    • spese per interventi di “sistemazione a verde”;
  • alcune informazioni della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali ecc;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Al momento sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati che l’Agenzia ha ricevuto e precaricato nelle dichiarazioni 2024. Al primo posto per numerosità si collocano, come sempre, le spese sanitarie, seguite dai premi assicurativi, le certificazioni uniche di dipendenti e autonomi, i bonifici per ristrutturazioni e infine gli interessi sui mutui.

Come abbiamo detto, il modello precompilato è composto da vari quadranti, come ad esempio il Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili), al cui interno vanno indicate:

  • le spese detraibili;
  • gli oneri deducibili.

Vediamole nel dettaglio.

Spese detraibili

Sono le spese per i quali spetta una detrazione d’imposta, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale. la misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa. Riportiamo alcuni esempi:

  • 19% per le spese sanitarie o per gli interessi passivi per il mutuo dell’abitazione principale;
  • 35% per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, Aps e Ets.

Nei casi in cui l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione non può essere rimborsata. Fanno eccezione:

  • detrazioni su canoni di locazione;
  • detrazioni per figli a carico.

Spese deducibili

Nel Quadro E vanno indicate anche le spese in grado di ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta (da qui deduzioni), come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, le erogazioni liberali a favore di enti no profit.

Come visualizzare la propria dichiarazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite SpidCarta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Tuttavia, a partire dal 2024, con riferimento all’anno d’imposta 2023, in via sperimentale, si allarga la platea dei contribuenti e il modello 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (come, ad esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

Inoltre, anche quest’anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, il contribuente potrà delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia oppure, in alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Annullare il 730 inviato

Il contribuente che ha già trasmesso la propria domanda e si accorge di aver compilato male il modello o che non ha presentato tutti gli elementi, avrà la possibilità di annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. L’annullamento della domanda si potrà effettuare solo una volta.

I dati inseriti in precedenza saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’invio del nuovo 730 potrà essere effettuato dopo 24/48 ore dall’annullamento.

Per annullare il modello lo stato della ricevuta dell’invio deve risultare con la dicitura “Elaborato”. Basterà poi accedere all’applicazione con le stesse credenziali per annullarla. Se sono stati compilati anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730 sarà necessario cancellare prima i dati inseriti, cliccando sul tasto “Ripristina”, nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Con l’annullamento del 730 sarà rimosso in automatico anche il modello F24 eventualmente predisposto. Nella sezione “Ricevute” sarà anche possibile controllare e stampare le ricevute di annullamento.

Nei casi di dichiarazione congiunta l’annullamento potrà essere richiesto solo dal dichiarante.

Integrare o correggere la dichiarazione

Il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730 in caso di errori o redditi non presenti. Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”. Se invece è lo stesso dichiarante ad accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi è possibile presentare un modello “integrativo”.

Redditi integrativo

Per rettificare la dichiarazione è possibile ricorrere al modello 730 integrativo, possibile però solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Se il contribuente si accorge di non aver indicato tutti i dati necessari nella dichiarazione, può integrare il 730 con modalità diverse, a seconda dei casi.

Correzione con vantaggio per il contribuente (maggiore credito, minor debito o imposta invariata)

Il contribuente può:

  • presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo Modello 730, con codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio, anche se il 730 originario era stato presentato tramite il sostituto d’imposta. La nuova dichiarazione va sempre presentata a un CAF o a un professionista abilitato, mostrando tutta la documentazione;
  • oppure presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025, entro:
    • il 31 ottobre 2025 (correttiva nei termini),
    • il termine per la dichiarazione Redditi dell’anno successivo (dichiarazione integrativa),
    • o entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (dichiarazione integrativa tardiva).

L’eventuale credito si può usare in compensazione per i debiti futuri.

Correzione solo dei dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente deve integrare o correggere solo i dati del sostituto che effettua il conguaglio, può presentare entro il 27 ottobre 2025 un nuovo 730 indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo”.

Correzione sia dei dati del sostituto d’imposta che di altri dati

Se deve correggere sia i dati del sostituto che altri elementi (con maggiore credito, minor debito o imposta invariata), può presentare, sempre entro il 27 ottobre, un nuovo 730 con codice 3 nella casella “730 integrativo”.

Correzione con svantaggio per il contribuente (minor credito o maggior debito)

Se l’integrazione porta a un minor credito o a un maggior debito, si deve utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025:

  • entro il 31 ottobre 2025 (correttiva nei termini), pagando subito il dovuto con interessi e sanzioni ridotte (ravvedimento operoso);
  • entro il termine della dichiarazione Redditi dell’anno successivo, o entro 5 anni (con ravvedimento operoso).

In tutti i casi di rettifica con debito, il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte deve avvenire contestualmente alla presentazione.

Redditi aggiuntivo

Il modello Redditi aggiuntivo deve essere presentato, a partire dal 21 maggio 2025, da chi ha già inviato il 730 precompilato e, ad esempio, ha percepito nel 2024 redditi relativi a:

  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (quadro RM – sezione IV);
  • attività agricole in regime di esonero (quadro RS);
  • crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 (quadro RU).

Redditi correttivo

Se dopo l’invio del modello ci si accorge di aver dimenticato di inserire alcuni dati o di averli aggiunti in modo errato, sarà possibile presentare il modello Redditi correttivo a partire dal 21 maggio 2025. Dopo sarà possibile presentare solo quello integrativo.

Qualora la nuova dichiarazione comporti un credito maggiore o un debito minore si potrà chiedere eventualmente un rimborso. Al contrario in caso di minor credito o maggior debito, sarà necessario pagare l’imposta dovuta, gli interessi (calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera) e la sanzione ridotta, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97.

Novità del modello 730/2025

Per rendere ancora più semplice l’adempimento dichiarativo, l’Amministrazione finanziaria ha rivisto e migliorato alcune funzionalità a disposizione dei contribuenti. Come si legge anche nelle istruzioni per la compilazione, le principali modifiche introdotte nel modello 730/2025 sono le seguenti:

  • scelta del sostituto d’imposta e possibilità di passare dalla compilazione semplificata a quella ordinaria;
  • ampliamento della platea del 730: ora il modello può essere utilizzato anche per dichiarare alcune tipologie di reddito che in precedenza richiedevano il modello Redditi PF, tra cui:
    • redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva e rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
  • per gli eredi: dal 2025 anche tutori, amministratori di sostegno e genitori abilitati possono utilizzare il servizio web dell’Agenzia delle Entrate per operare nell’area riservata in nome dell’erede;
  • utilizzo dei dati GSE: tra le informazioni precompilate sono ora inclusi anche i proventi dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici domestici;
  • novità per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario: accanto alle informazioni precompilate, saranno presenti i dati reddituali ricavati da fatture elettroniche trasmesse tramite SdI e dai corrispettivi giornalieri;
  • estensione dell’accesso ai dati precompilati: dal 2025 l’accesso è consentito anche a tutti gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, come Caf imprese, avvocati e revisori;
  • redditi a tassazione separata: da quest’anno vanno indicati nel quadro M, anziché nel quadro D. Ad esempio, i rimborsi di spese sanitarie già detratte negli anni precedenti devono essere riportati nel rigo M3;
  • modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: prevista una riduzione da quattro a tre, con una rimodulazione delle relative aliquote;
  • nuovo regime agevolato per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP): per il 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari possono essere esclusi o parzialmente inclusi nel reddito complessivo;
  • locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con aliquota al 26%, ridotta al 21% per un’unica unità immobiliare dichiarata dal contribuente
  • Codice Identificativo Nazionale (CIN): per le locazioni turistiche e brevi, il locatore deve indicare nel quadro B il CIN assegnato dal Ministero del Turismo;
  • lavoro dipendente all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero concorre alla formazione del reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro;
  • detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo di imposta 2024, la detrazione sale da 1.880 a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
  • lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: dal 31 luglio 2024, i redditi da lavoro sportivo non potranno più essere assimilati a quelli da lavoro autonomo;
  • detrazione per il comparto sicurezza e difesa: per il 2024, è riconosciuta una detrazione massima di 610,50 euro ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 30.208 euro nel 2023;
  • bonus tredicesima: ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata ai mesi di lavoro;
  • trattamento integrativo: per il 2024, spetta solo se l’IRPEF lorda supera la detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
  • lavoratori impatriati: dal 2024, i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono al reddito complessivo solo per il 50% (40% in presenza di figli minori o in caso di nascita o adozione durante il periodo di agevolazione);
  • rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari con reddito complessivo superiore a 50.000 euro la detrazione dell’imposta lorda spettante si riduce di 260 euro per il 2024;
  • detrazione Superbonus: per le spese del 2024 la detrazione scende al 70% ed è rateizzata in 10 anni;
  • detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: le spese del 2024 per questi interventi sono detraibili in 10 rate annuali;
  • opzione Superbonus 2023: per le spese del 2023 è possibile scegliere la rateizzazione in 10 anni, presentando una dichiarazione integrativa entro la scadenza del 2024;
  • detrazione bonus mobili: il tetto di spesa per la detrazione sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024;
  • IVIE e IVAFE: l’imposta sul valore degli immobili all’estero è dell’1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo;
  • tassazione agevolata per lavoratori frontalieri: dal 2024, i lavoratori residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.

Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva

Da quest’anno, anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo, direttamente tramite l’applicativo della precompilata.

Anni precedenti

Le novità introdotte nel 2022 sono invece state le seguenti:

  • rimodulazione degli scaglioni di reddito
  • ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A marzo 2022, con l’introduzione dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni, è cambiata anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e quindi anche il prospetto per la dichiarazione dei “Familiari a carico”. Sono confermate anche le agevolazioni Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

Il 20 aprile 2022 è stata introdotta la possibilità di delegare le persone di fiducia, per gestire la propria dichiarazione, anche via web o videocall. Un’iniziativa pensata per chi ha poca dimestichezza con funzionalità web o si trova impossibilitato a gestirle in prima persona. Queste due modalità si aggiungono a quelle già attive dal 2022: l’invio di una PEC o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia.

Un’altra importante novità riguarda il nuovo Quadro W, nel quale il contribuente dichiara le cripto-attività, ma anche gli investimenti immobiliari esteri e altre attività di natura finanziaria sempre all’estero.

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Dichiarazione precompilata: le scadenze del 2025

Ecco la tabella con le date e le scadenze principali da ricordare per la dichiarazione precompilata 2025 (730 e Redditi):

Data Scadenza/Attività
30 APRILE primo giorno per l’accesso alla dichiarazione precompilata 2025
15 MAGGIO da questa data è possibile:

  • accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione 730 precompilata (modalità ordinaria o semplificata), direttamente tramite l’applicazione web;
  • modificare e inviare il modello Redditi precompilato
19 MAGGIO da questa data è possibile annullare il 730 e il modello Redditi già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (l’annullamento può essere fatto solo una volta)
21 MAGGIO da questa data è possibile inviare:

  • Redditi aggiuntivo del 730, presentando il frontespizio e i quadri interessati (RM – Sez. IV, RS, RU);
  • Redditi correttivo, per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato
20 GIUGNO entro questa data è possibile annullare il 730
26 GIUGNO ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Pf correttivi ad esso collegati) inviato con modello F24 predisposto
30 GIUGNO per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto
30 LUGLIO
  • per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto;
  • ultimo giorno per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,40%, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per i forfetari
30 SETTEMBRE ultimo giorno per presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle entrate direttamente tramite l’applicazione web
10 OTTOBRE scade il termine per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
15 OTTOBRE ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Pf correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24
27 OTTOBRE ultimo giorno per presentare, al Caf o ad un professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata)
31 OTTOBRE scade il termine per inviare:

  • il modello Redditi Persone fisiche 2025;
  • il modello Redditi correttivo del 730;
  • il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sez. IV, RS, RU)
10 NOVEMBRE ultimo giorno per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 integrativo (di tipo 2) direttamente tramite l’applicazione web
1 DICEMBRE scade il termine per versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
29 GENNAIO 2026 ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi PF On line 2025

Fonte Agenzia delle Entrate

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