Partite Iva, concordato preventivo esteso a tutti: 2 anni senza verifiche a chi accetta l’accordo. Come funziona.

PARTITE IVA, il Cdm ha approvato anche il decreto legislativo con “disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale“.

Le novità previste per i titolari di partita IVA, che a partire dal 2024 potranno aderire alla proposta del Fisco in merito al calcolo delle imposte dovute per il biennio, diventano una scommessa sui prossimi passi della riforma fiscale.

 Il concordato preventivo biennale prevede la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dei contribuenti di minore dimensione titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

In sostanza, è previsto che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta al contribuente che fissa in anticipo il reddito (REDDITO PREVISIONALE) – sul quale determinare le imposte – per un biennio, basandosi sui dati in possesso della stessa, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie, nonché tenendo conto degli indicatori sintetici di affidabilità (Isa).

I contribuenti di minori dimensioni, ovvero quelli per i quali si applicano gli ISA, che nel periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta di concordato hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8 e non hanno avuto debiti tributari o contributivi pari o superiori a euro 5.000, potranno ricevere una proposta vincolante per il pagamento delle imposte (con soli 5 giorni per valutarne l’accettazione).

Il nuovo istituto riguarda i soggetti ISA effettivi sia quelli in regime forfettario.

Tale proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovuto nell’anno di conclusione dell’accordo e nel successivo (complessivamente 2 anni).

L’obiettivo dichiarato di questo strumento è quello di andare nella direzione di una maggiore partecipazione del contribuente nel meccanismo di accertamento tributario, con l’obiettivo di individuare l’imposta da versare (anche se non determinata in modo condiviso). Vediamo, di seguito, le principali informazioni a disposizione su questo istituto.

Concordato preventivo biennale: in cosa consiste?

Il concordato preventivo biennale consentirà ai contribuenti partite Iva e società, di minori dimensioni, che applicano gli ISA (ed anche ai forfettari) di accordarsi con il Fisco in relazione al reddito da dichiarare e quindi alle imposte da versare. Questo in cambio di alcuni vantaggi in termini di accertamenti.

A partire dal 2024, partite Iva e aziende piccole e medie potranno ricevere una proposta vincolante legata al pagamento delle imposte dovute nei due anni successivi, in cambio non riceveranno nessun controllo. Il concordato ha durata biennale ma può essere rinnovato per ulteriori due anni.

Per tutti tranne che per le grandi aziende (che avranno un regime agevolato diverso, chiamato “cooperative compliance“), c’è quindi la possibilità di fare un patto per bloccare le tasse su un livello fisso. A guadagnarci sarà chi nei due anni successivi ha entrate maggiori del previsto, visto che pagherà meno tasse. E ovviamente rappresenta un vantaggio anche per chi vuole evitare controlli approfonditi da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’Erario, dal canto suo, ipotizza di poter incassare 760,5 milioni di euro. Tuttavia, considerate anche le esperienze passate (l’ultima nel 2003), l’effettiva portata di questa disposizione sarà tutta da verificare.

I soggetti ammessi al concordato preventivo biennale

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda i soggetti destinatari di questo tipo di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Potranno beneficiare dello strumento del concordato biennale le seguenti categorie di soggetti:

  • Le persone fisiche o giuridiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In questo caso è necessario che:
    • Abbiano ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati. Per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, è sempre possibile integrare i dati trasmessi con l’indicazione di componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Tra le modifiche che saranno proposte dal Senato al Governo è prevista la revisione al ribasso di tale punteggio. Ciò consentirebbe quindi una più ampia applicabilità del concordato preventivo biennale;
    • Non abbiano debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro i debiti sospesi o rateizzati;
  • I contribuenti che aderisco al regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della Legge n. 190/14. In questo caso l’attività deve essere esercitata da più di due periodi di imposta.

Le criticità emerse dalle Commissioni di Camera e Senato riguardano quindi sia i requisiti richiesti per i soggetti ISA, che attualmente, nel testo del decreto è previsto un punteggio pari o superiore a 8 sia per quanto riguarda le scadenze legate al nuovo istituto, ritenute non adeguate riguardo al tempo concesso per valutare ed eventualmente accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento ai relativi adempimenti. I commercialisti (memoria depositata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in Commissione Finanze e Tesoro del Senato) hanno proposto di spostare il termine del 31 luglio al 15 ottobre.

Secondo quanto emerso dalle Commissioni, l’alta affidabilità fiscale limiterebbe l’applicabilità ad un ristretto numero di contribuenti, ed inoltre sarebbero anche poco incentivati all’adesione al concordato preventivo biennale, difatti essi possono già beneficiare del regime premiale ISA.

Le Commissioni hanno anche formulato osservazioni riguardanti l’opportunità di includere un tetto massimo all’eventuale incremento di reddito negli anni oggetto di concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente, vietando scostamenti superiori al 10%, alla possibilità per i contribuenti in regime forfetario di aderire al concordato per un solo periodo di imposta, in via sperimentale.

Il Governo a questo punto spetta il compito di decidere sul recepimento delle osservazioni ricevute da Commissioni e categorie. Per l’effettiva applicazione del nuovo strumento occorre attendere l’emanazione di nuovi provvedimenti attuativi, da parte dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.

Chi sarà escluso dal concordato preventivo

Come detto, l’accordo è rivolto ai contribuenti con la partita Iva esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sia quelli che versano le imposte forfait, sia quelli che applicano gli indici sintetici di affidabilità. In pratica, dall’accordo sono escluse le grandi imprese. Ma non solo.

Sono stati posti inoltre paletti a difesa di un’applicazione trasparente: l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, ad esempio, impedisce l’accesso. Oppure ancora: i contribuenti sottoposti agli indici di affidabilità fiscale, i vecchi studi di settore, dovranno avere un voto alto per aderire al concordato: almeno otto. Oppure, se hanno un voto basso e possono, aggiorneranno i dati in possesso dell’amministrazione. Inoltre non devono avere debiti tributari o aver almeno estinto quelli oltre i 5.000 euro.

Esclusi anche quelli che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi o hanno ricevuto condanne ad esempio per “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti“.

Il calendario degli adempimenti

Secondo lo schema del decreto il calendario degli adempimenti legati al concordato può essere così schematizzato. Da evidenziare che non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti.

SCADENZA ADEMPIMENTO
15 marzo (entro aprile per il 2024) L’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti, rispettivamente, ai fini IRES ed IRAP. Per questo entro la data di scadenza metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.
10° giorno precedente il 30 giugno (per il 2024 il termine è posticipato di un mese) Termine entro il quale verrà elaborata la proposta di concordato. Per elaborare la proposta verrà utilizzata una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e/o presenti nelle varie banche dati di cui dispone (quindi non ci dovrebbero essere nuovi adempimenti dichiarativi).
30 giugno (posticipato di un mese per il 2024) Termine di accettazione del contribuente. La proposta verrà inviata al contribuente entro il 5° giorno antecedente il termine di accettazione.

Tempi di adesione alla proposta di concordato

Uno degli aspetti più discussi riguarda sicuramente le tempistiche di adesione alla proposta dell’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente. Infatti, il contribuente avrà a disposizione solo 5 giorni prima della scadenza dei termini per aderire o meno alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate. Quindi, si tratta di un termine molto breve per prendere una decisione che lo potrebbe vincolare al pagamento di una somma di imposte per i successivi due anni.

Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi siano stati indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, non sarà possibile accedere al concordato stesso.

La determinazione del reddito

Per quanto riguarda la determinazione del reddito oggetto di accordo devono ritenersi escluse le plusvalenze e minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, ed anche i redditi derivanti dalle partecipazioni andranno a determinare una corrispondente variazione del reddito concordato. Questo, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (da ripartire tra i partecipanti in caso di società o associazioni). In altre parole, il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti ad esse equiparati, nonché dei soggetti tassati per trasparenza, il limite di 2.000 euro sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione).

In positivo deve essere evidenziato che eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Per quanto riguarda l’eventuale casistica in cui il contribuente vada a percepire minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati per una misura di almeno il 60%, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà. Tuttavia, è necessaria la presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto ministeriale). Questo scenario, rappresenta senza dubbio il rischio maggiore per il contribuente che potrebbe essere chiamato a versare imposte su redditi effettivamente non percepiti (ma determinati solo ipoteticamente).

Effetti Del Concordato

In buona sostanza l’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo. Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta (e non subire controlli), oppure se rifiutare.

Con maggiore dettaglio, l’accettazione della proposta comporta per il contribuente il fatto di dover indicare in dichiarazione dei redditi l’importo concordato del reddito. Quindi, questo significa che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. In caso di redditi effettivi inferiori rispetto a quello concordato il contribuente potrebbe trovarsi a dover versare imposte (e contributi) su un reddito virtuale. Questo aspetto deve essere attentamente valutato dal contribuente (e dal suo consulente), in quanto gli effetti del concordato verrebbero a cessare soltanto se il minore reddito effettivo va ad eccedere il 60% rispetto all’importo del reddito concordato. Inoltre, è necessario che tale riduzione sia riconducibile a circostanze eccezionali (da individuare successivamente con decreto ministeriale). Per questo occorre tenere particolare attenzione per tutte quelle attività legate dall’andamento dei clienti e dall’incasso dei propri crediti.

Ulteriore effetto del concordato è quello di inibire la possibilità all’Amministrazione finanziaria di poter inviare avvisi di accertamento per le annualità di vigenza dell’accordo. Tuttavia, potranno comunque essere inviati controlli automatizzati, ex art. 36-bis del DPR n. 600/73. Inoltre, è esclusa la possibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito.

Inoltre, è previsto l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’Iva e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative.

ATTENZIONE!
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’Iva, la cui applicazione continuerà quindi ad avvenire secondo le regole ordinarie.

Decadenza dal regime

La cessazione degli effetti del concordato (dal momento dell’inizio) può avvenire al verificarsi di una delle seguenti casistiche:

  • Nel caso in cui, per effetto di un accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, verrà individuata l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risulteranno commesse altre violazioni di non lieve entità (appositamente elencate dalla norma);
  • Nel caso in cui venga presentata una dichiarazione dei redditi integrativa, ove i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • Presenza di debiti tributari o contributivi pari a o superiori a 5.000 euro (accertati con sentenza o atti definitivi). Non rientrano nel calcolo i debiti sospesi o rateizzati;
  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • Condanna per uno dei reati tributari commessi in vigenza di concordato o negli tre periodi d’imposta;
  • Omesso versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito dell’adesione al concordato preventivo biennale;
  • Commissione di una delle violazioni tributarie specificamente previste dalla normativa (es. l’ omessa dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione IVA, etc).

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