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Quadro RW: i soggetti obbligati, la dichiarazione, il ravvedimento per gli inadempienti

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia sono obbligati a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per segnalare investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a prescindere dalle modalità della loro acquisizione, suscettibili di produrre redditi in Italia, e, in ogni caso, ai fini:

  • dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero)
  • dell’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (art. 4 del d.l. 28.6.1990, n. 167).

L’obbligo deve essere osservato anche dai suddetti soggetti che ne siano titolari effettivi pur non essendo possessori diretti degli stessi.

L’esclusione dall’obbligo

  1. Attività finanziarie e patrimoniali che sono state affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti conclusi con il loro intervento soltanto se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettai a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari.
  2. Depositi e i conti correnti bancari costituti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a euro 15.000.
  3. Immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dell’IVIE.
  4. Persone fisiche che:
    • prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
    • lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal  d.p.r. 22.12.1986, n. 917, in base ad accordi ratificati (*).
  5. Contribuenti che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività.

(*) L’esonero è riconosciuto soltanto se l’attività di lavoro all’estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta a condizione che, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, l’interessato non     detenga più le attività all’estero. Se tale condizione non è stata rispettata, cioè se le attività non sono state riportate in Italia o non sono state dismesse, tutte le attività detenute all’estero nel periodo d’imposta devono essere indicate nel quadro RW.

Il contribuente esonerato dal monitoraggio in ogni caso, ha l’obbligo di compilare:

  • il quadro RW dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (cioè il quadro RL per i redditi degli immobili all’estero,  il quadro RM per gli interessi esteri  e il quadro RT per le plusvalenze sulle attività finanziarie estere)
  • e il quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE.

Chi ha la delega ad effettuare prelievi da un conto corrente estero deve compilare il quadro RW, salvo che non si tratti di una mera delega ad operare sul conto dell’intestatario (ad es., l’amministratore di una società).

Il modello va presentato anche quando il possesso è detenuto per il tramite di società fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Qualora sia posseduta una partecipazione in una società di capitali e la società detenga  partecipazioni all’estero in società residenti:

  1. in un Paese collaborativo, il contribuente “titolare effettivo”, come definito dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare la partecipazione nella società estera, e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione e il codice fiscale o identificativo della società;
  2. in un Paese non collaborativo, in luogo del valore della partecipazione diretta, vanno indicati il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività finanziarie estere intestate alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Tale criterio va osservato fino a quando nella catena partecipativa è presente una società localizzata nei suddetti paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Il titolare effettivo deve dichiarare soltanto la partecipazione in società di diritto estero ma non la partecipazione in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

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