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Riepilogo delle condizioni per accedere a ulteriori 5 anni di regime agevolato per i lavoratori impatriati.

La proroga del regime agevolato per i lavoratori impatriati può essere richiesta solo alla scadenza del quinquennio di utilizzo, e devono essere presenti i requisiti richiesti dalla norma (figli minori o  acquisto di immobile in Italia).

Seguendo la risposta dall’Agenzia delle Entrate ad un Interpello, Il contribuente chiedeva di continuare a fruire dell’agevolazione  come previsto dall’art. 1 comma 50 della legge 178 2020, facendo presente la figlia minore compie 18 anni nel luglio 2021, durante il  primo quinquennio di fruizione del regime  agevolato, data entro la quale egli vorrebbe  esercitare l’opzione per la proroga.

Come detto  l’Agenzia delle Entrate  dà parere negativo, in quanto  precisa che è  il 2023 il periodo d’imposta in cui si conclude il primo quinquennio di regime speciale per lavoratori impatriati. L’opzione per  ulteriori 5 periodi d’imposta (2024-2028)  agevolati puo essere essere esercitata solo alla scadenza , ovvero a partire dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno 2024, a condizione che sussistano i requisiti ex articolo 5, comma 2-bis, lett. a), DL n. 34/2019, ovvero:

  •  avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure
  • aver acquistato  un’ immobile  residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nel 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’esercizio dell’opzione.

Nella risposta l’Agenzia riepiloga le condizioni del regime impatriati , come modificato dal DL 34 2019 (Decreto Crescita ) specificando che :

“con l’articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo n. 147 del 2015, come inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto Crescita, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:

 – l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure

 – l’acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi «successivamente al trasferimento in Pagina 2 di 7 Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento». La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. Successivamente, l’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha inserito nel citato articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro «che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147». La richiamata norma della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che: a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea; b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.”

Ricorda pero anche che:

” l’opzione non può essere esercitata:

 a) dai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in quanto l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto Crescita fa riferimento ai «soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2» del medesimo decreto;

 b) dagli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5, comma 2-quater, decreto Crescita).”

Per effetto della lettura congiunta delle successive  disposizioni  normative ,conclude l’agenzia :

” risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021: 

1) gli sportivi professionisti; 

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; 

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE;

 4) i cittadini extra-comunitari.

Proroga del regime fiscale degli rimpatriati: come esercitare l’opzione

Ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori rimpatriati, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi devono esercitare l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021.

Il versamento è effettuato mediante il modello F24 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 34/2019, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
L’art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015 prevede la proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti.
In particolare devono essere stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o devono essere cittadini di Stati membri UE, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime per lavoratori rimpatriati.
Il provvedimento delle Entrate stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Deve essere versato:
– un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
– un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il versamento è effettuato mediante modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Comunicazione dell’opzione

lavoratori dipendenti richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo provvedimento, mentre i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
La richiesta sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere:
– nome, cognome e data di nascita;
– il codice fiscale;
– l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
– l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
– l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
– i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
– il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
– l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
– l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
– gli estremi del versamento.

Cosa devono fare i sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta operano le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili di cui all’art. 51 TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10% del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In ogni caso queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

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