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Società di capitali: panoramica sulla normativa del codice civile, con un’analisi degli adempimenti e della responsabilità del liquidatore.

La Liquidazione della società di capitali in base a quanto previsto dalla normativa del codice civile: con il termine si definisce la cessazione in assoluto dell’attività aziendale tramite la trasformazione in denaro delle attività, l’estinzione delle passività e la distribuzione tra i soci del residuo netto.

Il liquidatore è l’attore principale della procedura: si tratta del soggetto nominato dall’organo amministrativo perché si mettano in atto tutti gli atti relativi alla liquidazione e sul quale ricadono le responsabilità verso i soci e verso i terzi.

La normativa di riferimento affonda le sue radici negli articoli del Codice Civile dal 2484 al 2496, corredati dall’applicazione del principio contabile OIC5 – “Bilanci di liquidazione”.

Liquidazione società di capitali: normativa di riferimento del codice civile

La liquidazione di una società può essere:

  • volontaria ovvero rimessa alla libera volontà del proprietario o dei soci;
  • forzata quando è imposta da cause indipendenti dalla volontà dei soci (ad esempio fallimento della società).

La liquidazione delle società è disciplinata dal Codice Civile dagli articoli 2484 al 2496 secondo i quali la procedura si articola in tre fasi fondamentali:

  • accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento;
  • procedimento di liquidazione;
  • l’estinzione della società, cioè la sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

Analizziamo di seguito queste tre fasi con particolare attenzione a quelle che sono le responsabilità del liquidatore sia durante la procedura sia dopo l’estinzione della società.

Liquidazione della Srl: cause di scioglimento

L’articolo 2484 del codice civile prevede che le società a responsabilità limitata si sciolgono:

  • per il decorso del termine;
  • per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  • per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
  • per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
  • nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
  • per deliberazione dell’assemblea;
  • per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;
  • per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.

Gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data in cui la dichiarazione degli amministratori della causa di scioglimento viene iscritta presso il Registro delle Imprese.

Questa procedura di liquidazione è definita semplificata perché non contempla l’intervento di un notaio per certificare la dichiarazione di scioglimento come accade invece nelle S.p.a.

Se lo scioglimento è volontario, ovvero espresso da una delibera dell’assemblea dei soci, gli effetti dello scioglimento decorrono dalla data di iscrizione di quest’ultima nel Registro delle Imprese.

Non appena accertata la causa dello scioglimento, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci i quali sono chiamati a nominare i liquidatori e definire chi tra di essi acquisirà la rappresentanza legale della società. Nel caso di ritardo od omissione, i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori e dai terzi.

Liquidazione della S.r.l.: le fasi del procedimento

I liquidatori nominati dall’assemblea dei soci sono chiamati a depositare presso il Registro delle Imprese il verbale dell’assemblea che li ha nominati; da questo momento in poi essi sostituiscono in tutto e per tutto dell’organo amministrativo.

Fino a quando la nomina dei liquidatori non viene iscritta nel Registro delle Imprese, gli amministratori rimangono in carica con i loro poteri e responsabilità.

Non appena é stata formalizzata la nomina dei liquidatori, l’organo amministrativo cessa la propria carica, ed é tenuto a consegnare loro:

  • i libri sociali e i libri contabili;
  • gli atti e i documenti amministrativi della società,
  • un rendiconto sulla gestione riguardante il periodo compreso dall’ultimo bilancio approvato alla data di scioglimento.

Adesso si entra nel vivo della procedura di liquidazione: il compito fondamentale del liquidatore è mettere a punto tutte le operazioni possibili affinché si possa realizzare l’attivo patrimoniale ed estinguere il passivo; l’art. 2278 dispone infatti che i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Per le società di capiali l’art. 2490 stabilisce l’onore in capo al liquidatore di redigere il bilancio di liquidazione.

Ad essere precisi i bilanci di liquidazione sono tre:

  • bilancio iniziale in cui vengono valutate le attività di base al loro presunto valore di realizzo, e le passività in base al valore presunto di estinzione;
  • bilanci intermedi redatti nel caso in cui la procedura di liquidazione si protragga in più anni, che evidenziano annualmente la situazione patrimoniale a seguito della liquidazione;
  • bilancio finale in cui viene evidenziato il risultato economico complessivo della gestione svolta dai liquidatori ovvero presentare una perdita da liquidazione o un utile netto da ripartire tra i soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

I bilanci intermedi dovranno essere presentati all’assemblea dei soci nei termini previsti per l’approvazione del bilancio secondo l’art. 2479.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato e le ragioni e conseguenze di tali variazioni.

Gli amministratori dovranno allegare al bilancio una relazione sulla gestione indicando le ragioni e le prospettive della continuazione dell’attività mentre nella nota integrativa dovranno indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Liquidazione della S.r.l.: estinzione della società

Una volta terminata la procedura di liquidazione, ossia quando le attività saranno state vendute e le passività estinte, i liquidatori depositano presso il Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione contente le risultanze del procedimento.

Da questo momento in poi i soci dissenzienti sull’esito della procedura, hanno un termine di 90 giorni entro cui proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio con i liquidatori.

Decorso il termine di 90 giorni senza opporre reclamo, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione del risultato netto di liquidazione tra i soci , sono interamente liberati da qualsiasi obbligo verso questi ultimi.

Arrivati a questo punto, ai liquidatori non resterà altro da fare che richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Liquidazione della S.r.l: responsabilità del liquidatore verso terzi

L’art. 2495 al comma 2 prevede un profilo di responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali: la normativa stabilisce infatti che, se il mancato pagamento dei creditori in sede di liquidazione è causato da un comportamento colposo del liquidatore, quest’ ultimo dovrà risarcire il danno cagionato.

La responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori deve considerarsi di natura extracontrattuale: non sussiste difatti alcuna relazione contrattuale fra i terzi e i liquidatori, che vengono semplicemente chiamati a liquidare la società.

Nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all’osservanza di una precisa diligenza professionale: i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico (art. 2489, comma 2, c.c.).

Tali violazioni possono consistere in :

  • un’ inadeguata massimizzazione dell’attivo societario: il liquidatore sottostima le poste dell’attivo e le liquida ad un valore inferiore a quello di mercato;
  • un’ errata distribuzione delle risorse sociali: il liquidatore esclude dal bilancio di liquidazione un credito facilmente individuabile e le risorse disponibili vengono distribuite agli altri creditori a danno del creditore escluso.
  • una preferenza nella distribuzione dell’attivo verso i soci rispetto ai creditori.

Ad ogni modo, siccome tra il creditore e il liquidatore intercorre un legame di natura extracontrattuale, spetta al terzo dimostrare la condotta colposa o dolosa di quest’ultimo. Laddove il comportamento dei liquidatori sia stato corretto e rispettoso di tutte le regole che devono essere osservate durante la liquidazione, non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dei creditori sociali.

Il termine entro cui il creditore può far valere il suo diritto di risarcimento nei confronti del liquidatore, nasce nel momento in cui la società viene cancellata dal registro delle imprese e si prescrive nel termine breve di cinque anni.

Ciò accade perché la responsabilità dei liquidatori viene equiparata alla responsabilità extracontrattuale degli amministratori verso terzi, prevista dall’art. 2394 del c.c., soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dall’iscrizione della cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

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