FISCO CONSULTING

Attraverso la compilazione del Form W-8 BEN, i dipendenti  residenti in Italia comunicano tramite E-Trade la propria residenza al Fisco americano (generalmente ogni tre anni), in modo da usufruire dei benefici previsti delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In particolare tale adempimento consente di godere della tassazione convenzionale dei dividendi con l’aliquota del 15% in luogo di quella ordinaria del 30%.

In base ai piani di assegnazione, le RSU vengono in una prima fase assegnate (rilasciate) al dipendente. Da qui decorre il
cosiddetto “vesting period” in cui l’azione non è ancora a tutti gli effetti di proprietà del dipendente. Al termine del “vesting period” l’azione giunge a maturazione (diventa “vested”), rientra cioè a pieno titolo nella disponibilità del dipendente. E’ in questo momento che viene effettuata la tassazione in busta paga.

Si precisa che i piani di assegnazione possono generalmente prevedere diversi tempi di maturazione (vesting), in base al numero delle azioni. Ad esempio, in caso di assegnazione di 200 azioni, il piano può prevedere che 50 maturino nel 2015, 50 nel 2016, 50 nel 2017 e 50 nel 2018.

L’imponibile, da assoggettare a tassazione in busta paga come fringe benefit, è calcolato moltiplicando il numero delle azioni per il valore normale alla data di maturazione. Il valore normale è normato dal TUIR (art. 51 comma 3 e art. 9 comma 4) ed è il prezzo medio dell’azione in borsa nei trenta giorni precedenti la data di maturazione.
E’ importante rilevare che tale imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali (art. 82 comma 24bis comma 24 ter Decreto Legge 112/2008 e circolare INPS n.123 dell’ 11/12/2009).

Dopo la maturazione e la tassazione dell’imponibile come lavoro dipendente, le azioni possono essere vendute e possono percepire dividendi.

Dal momento dell’assegnazione e fino alla maturazione, quindi per tutto il vesting period, le RSU danno diritto a percepire DER (DIVIDEND EQUIVALENT RIGHTS, novità 2015), calcolati alla stessa aliquota dei dividendi e accumulati e utilizzati per pagare le imposte al momento della maturazione delle relative RSU (si veda il par. 2.1).

Per i DER non vengono pagate imposte estere: sono conteggiati a cedolino assieme alle RSU e tassati anch’essi come lavoro dipendente.

Il piano di assegnazione prevede che le azioni RSU siano detenute all’estero; si possono pertanto presentare le situazioni
descritte nei paragrafi successivi, con i relativi obblighi dichiarativi.

2.1 PLUSVALENZE
Al momento della maturazione delle RSU, una parte delle azioni (comprensiva anche dei DER maturati), corrispondente all’aliquota della tassazione del lavoro dipendente, viene venduta per pagare le imposte.

La plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita e il valore normale alla data di maturazione, deve essere inserita nel Quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche e tassata con l’aliquota del 26%
(art. 68 comma 6 del TUIR).
Lo stesso adempimento è dovuto nel caso di vendita di RSU successiva alla loro maturazione.

2.2 DIVIDENDI
Se il contribuente percepisce dividendi, è imponibile il cosiddetto “netto frontiera” (dividendo lordo meno imposta estera pagata).

I dividendi vengono versati dal gestore estero su un conto di deposito.

Successivamente, il dipendente può decidere se reinvestirli in azioni o richiederne il versamento con bonifico sul proprio conto corrente italiano.
Annualmente E-Trade invia ai dipendenti che hanno percepito dividendi il modulo fiscale americano Form 1042-S riportante il valore complessivo dei dividendi incassati e delle relative imposte americane pagate.

Indipendentemente dalla decisione circa la gestione dei dividendi, versamento sul conto italiano o reinvestimento, il contribuente deve presentare il Quadro RM sezione V del Modello Unico Persone Fisiche e assoggettare il netto frontiera all’aliquota del 26% (art. 18 del TUIR).

MONITORAGGIO INVESTIMENTI ALL’ESTERO (QUADRO RW)

Il decreto legge n. 167 del 28/06/1990 ha introdotto la normativa del monitoraggio degli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, per e sull’estero.

Con l’aggiornamento a tale decreto in data 06/08/2013 (art. 9 legge n. 97) è stato abrogato l’obbligo di dichiarare i trasferimenti da, per e sull’estero, ma al contempo sono state introdotte ulteriori informazioni da indicare in RW per le attività finanziarie detenute all’estero: è necessario riportare la consistenza a inizio e fine anno e le attività finanziarie possedute anche per brevi periodi, seppure acquistate nel corso dell’anno e/o vendute prima di fine anno.

Pertanto il contribuente, nel caso detenga all’estero delle azioni (RSU), a prescindere dal loro importo, è tenuto alla compilazione del Quadro RW (righi 1-5) del Modello Unico Persone Fisiche.

Anche il conto estero su cui vengono accreditati i dividendi deve essere dichiarato nel Quadro RW, ai fini monitoraggio e versamento IVAFE. Le istruzioni ministeriali del Modello Unico 2021 prevedono:
1. che l’obbligo di monitoraggio non sussista per i depositi a risparmio e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 4-bis del decreto legge 28gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50)
2. che il versamento dell’imposta (nella misura fissa pari a 34,20 euro) non è dovuto nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo sia inferiore a 5.000 euro.
I limiti di cui sopra non si applicano al conto di deposito associato ai titoli gestiti da E-Trade, dovendo considerare tale fattispecie un’attività finanziaria collegata ai titoli gestiti e non un vero e
proprio conto corrente, da dichiarare indipendentemente dalla sua consistenza.

IVAFE
Dal 2012 è stata istituita l’imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE) (art. 19, commi da 13 a 22, decreto legge 201/2011).
I contribuenti sono tenuti a dichiarare il valore delle azioni detenute all’estero compilando il Quadro RW (rigo 6) del Modello Unico Persone Fisiche e assoggettarle all’imposta sostitutiva nella misura del 2 per mille.

Il valore delle azioni si ricava in base a quanto indicato nei righi RW1-5 ai fini monitoraggio (si veda par. 2.3), considerando tutte le attività finanziarie estere possedute, in relazione al relativo periodo di possesso.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al numero di giorni di possesso nel corso dell’anno.

PIANI DI STOCK OPTION E TASSAZIONE 

Le stock option sono dei diritti assegnati ai dipendenti di acquistare delle azioni ad una certa data futura (art. 51 comma 2bis del TUIR).

Nel momento dell’esercizio del diritto si hanno due effetti:
1. l’imponibile deve essere assoggettato ad imposizione fiscale come reddito da lavoro dipendente. E’ importante rilevare che tale imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali (art. 82 comma 24bis comma 24 ter Decreto Legge 112/2008 e circolare INPS n.123 del 11.12.2009);
2. la plusvalenza deve essere assoggettata ad imposizione con il sistema della tassazione separata al 26% (art. 68 comma 6 del
TUIR).
L’imponibile da tassare come reddito da lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore normale delle azioni (prezzo medio dell’azione in borsa nei trenta giorni precedenti la data di esercizio, art. 51 comma 3 e art. 9 comma 4 del TUIR) e il costo sostenuto dal dipendente (prezzo pagato al momento dell’esercizio dell’opzione).
L’imponibile da tassare come reddito diverso (art. 68 comma 6 del TUIR) è dato dalla differenza tra il valore dell’azione in borsa nel giorno di esercizio dell’opzione e il valore normale delle azioni.

Il contribuente è tenuto quindi alla compilazione del quadro RT del Modello Unico Persone
Fisiche e ad assoggettare tale plusvalenza all’imposta sostitutiva del 26%.

3.1 IVAFE
Come chiarito dal Provvedimento Agenzia Entrate del 4 Giugno 2012, le stock option non cedibili non sono assoggettate a IVAFE.

3.2 MONITORAGGIO INVESTIMENTI ALL’ESTERO
Si applica quanto descritto a proposito delle RSU. Pertanto il contribuente, nel caso detenga all’estero delle stock options, a
prescindere dal loro importo, è tenuto alla compilazione del Quadro RW (righi 1-5) del Modello Unico Persone Fisiche.

L’obbligo scatta dal momento dell’assegnazione (al termine del “vesting period”) fino al momento dell’esercizio dell’opzione.

Vanno dichiarate solo le stock option il cui valore di assegnazione sia inferiore al valore dell’azione.

3.3 ESERCIZIO DI STOCK OPTION IN MODALITÀ “SELL TO COVER”

In caso di esercizio in modalità “sell to cover”, oltre restare valido quanto descritto ai paragrafi precedenti 3.0-1-2, si applica la gestione di cui ai paragrafi 2.2, 2.3 e 2.5 conseguente al possesso di azioni estere.

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