Rottamazione quater, si va verso una nuova riapertura dei termini, con la possibilità di pagare le prime due rate scadute entro il 15 marzo 2024.

Dopo avere annunciato il recupero di oltre 4 miliardi dalla rottamazione delle cartelle, in occasione della relazione sull’attività dell’Agenzia delle Entrate, il governo va verso una riapertura dei termini per aderire alla versione quater, con la possibilità di pagare le prime due rate scadute a ottobre e novembre scorsi entro il 15 marzo 2024.

Un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe prevede il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata, scadute rispettivamente il 31 ottobre e 30 novembre 2023: la modifica stabilisce che il contribuente non decade dalla definizione agevolata se “effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.

Alla nuova scadenza, si precisa, si applicano anche il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dalla norma.

Secondo rinvio

La normativa prevede che i benefici della definizione agevolata vengano meno in caso di omesso, insufficiente o tardivo (superiore ai 5 giorni) pagamento. Sarebbe invece la seconda volta che si procede con la riapertura dei termini della rottamazione quater, cui hanno aderito circa 3 milioni di contribuenti. Già il decreto anticipi aveva infatti riaperto i termini, consentendo il pagamento entro il 18 dicembre 2023 delle rate scadute il 31 ottobre e 30 novembre 2023, senza sanzioni né interessi di mora.

L’emendamento

L’emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe stabilisce che il contribuente non decade dalla definizione agevolata se “effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”. Alla nuova scadenza, si precisa, si applica anche il termine di tolleranza di 5 giorni già previsto dalla norma.

“Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate” del 2023 e “della rata in scadenza il 28 febbraio, non determina l’inefficacia della definizione agevolata se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.

Proroga anche per territori alluvionati

Vengono prorogate al 15 marzo anche le scadenze della Rottamazione quater per le popolazioni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe. Nello specifico vengono posticipati i termini della prima (o unica) rata che per questi contribuenti era stata differita al 31 gennaio 2024 e della seconda rata, in scadenza il 28 febbraio 2028.


Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per precedente dilazione decaduta

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Rottamazione quater, i cui pagamenti rateali sono ancora in corso, chiarisce che i decaduti da un piano di rientro non possono fruire di un’altra rateazione e devono saldare interamente il debito per non subire azioni esecutive da parte della Riscossione.

Vediamo i dettagli.

Rottamazione quater: decade chi l’ha richiesta per rateizzare una dilazione già decaduta

Sono attualmente in corso i pagamenti della rottamazione quater per quei contribuenti che l’hanno richiesta lo scorso anno.

Il 28 febbraio, con 5 eventuali giorni di tolleranza previsti per legge, scadrà il pagamento della terza rata della rottamazione quater.

Per mantenere infatti i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.

L’agenzia delle Entrate, durante il convegno de IlSole24ore tenutosi ieri 1 febbraio ha però chiarito che:

  • in caso di decadenza dalla rottamazione quater, se i debiti residui sono stati oggetto di una precedente dilazione a sua volta scaduta, il debitore non potrà presentare una nuova domanda di rateazione, 
  • mentre in caso di istanza di dilazione presentata prima del 16 luglio 2022, per una nuova rateazione sarà necessario pagare integralmente le rate scadute.

L’agenzia chiarisce che la disciplina della rottamazione quater (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), diversamente dalle precedenti edizioni della definizione agevolata, non prevede il divieto di rateazione del debito residuo, in caso di intervenuta decadenza dalla sanatoria.

Questo significa che, qualora non si rispetti il piano dei pagamenti della rottamazione, al debitore resta la possibilità di inoltrare una nuova domanda di rateazione, (ex articolo 19 del Dpr 602/1973).

Tuttavia nel caso in cui il contribuente aveva incluso nella domanda di definizione agevolata debiti che erano precedentemente stati oggetto di un piano di rientro ordinario con l’agente della riscossione, a sua volta scaduto, il debitore, in caso di fuoriuscita dalla rottamazione quater non può presentare una nuova istanza di rateazione ordinaria.

Tutto ciò non per la normativa della rottamazione quater bensì in virtù dell’operare ordinario delle regole della dilazione.

Le Entrate inoltre distinguono due ipotesi: a seconda che la precedente domanda di rateazione sia stata presentata prima o dopo il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 50/2022.

In caso di istanza presentata prima di tale data, il debitore può ancora chiedere un piano di rientro, versando interamente tutte le rate scadute.

Se invece la domanda di rateazione è stata inoltrata a partire dal 16 luglio 2022, allora non vi è alcuna possibilità di ulteriore dilazione del debito residuo.

Perciò in caso di decadenza dalla rottamazione il contribuente è soggetto alle azioni di recupero dell’agente della riscossione.

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