Quali datori di lavoro hanno l’obbligo di versare i contributi alla Cassa edile? Perché solo per gli operai? Cosa cambia per le imprese dei paesi comunitari o extra Ue? Ecco una guida completa

A differenza dei dipendenti degli altri settori produttivi, per gli operai dell’edilizia il pagamento di determinati compensi non avviene direttamente dal datore di lavoro ma, al contrario, per il tramite delle Casse edili.

Queste ultime altro non sono che enti paritetici di categoria, istituti dalla contrattazione collettiva, aventi natura bilaterale e competenza territoriale.

Nello specifico, l’azienda accantona mensilmente una determinata somma presso le Casse edili, le quali (in un momento successivo) sulla base di accordi locali che possono prevedere modalità differenti di erogazione, liquidano agli operai i compensi a loro carico.

Vista l’importanza delle Casse edili analizziamo in dettaglio in quali casi è previsto l’obbligo di iscrivervi i dipendenti.

Quando scatta l’obbligo di iscriversi alla Cassa edile?

L’obbligo di iscriversi alla Cassa edile opera a causa dell’applicazione, da parte del datore di lavoro che occupa operai e/o apprendisti operai, della parte economico-normativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro oltre che, implicitamente, dalla necessità di ottenere la regolarità contributiva presso le stesse Casse edili.

Di conseguenza, sono escluse le aziende che, pur operando in un contesto edilizio, non applicano uno dei Ccnl del settore edile (industria, artigianato, Confapi e Cooperative). Si pensi, ad esempio, alle realtà del settore metalmeccanico.

Parimenti, l’obbligo di iscrizione non ricorre per le imprese che, pur essendo inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia (ovvero che applicano il relativo contratto) non occupano operai da denunciare alla Cassa edile ma esclusivamente personale tecnico o amministrativo.

Imprese straniere

Sono altresì soggette all’obbligo di iscrizione alle Casse edili le imprese straniere con sede in un Paese extra-comunitario, le quali distaccano i propri dipendenti in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Al contrario, le imprese con sede in un Paese Ue non sono tenute all’iscrizione, nel caso in cui garantiscano presso un organismo pubblico (o di fonte contrattuale) gli stessi livelli di tutela che derivano dagli accantonamenti imposti in Italia dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Imprese classificate non edili, quando scatta l’obbligo?

Stando a quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 26 maggio 2020 numero 9803, un’impresa classificata ai fini Istat come non edile, la quale svolge di fatto un’attività di natura edile, o comunque a essa ausiliaria, ha l’obbligo di iscriversi alla Cassa edile.

Cosa accade dopo l’iscrizione?

Una volta iscritti gli operai alla Cassa edile, nella cui circoscrizione territoriale è presente il cantiere in cui prestano l’attività, l’azienda è tenuta a calcolare e versare mensilmente la contribuzione.

I dettagli sul calcolo dei contributi (tanto per la parte a carico dei lavoratori quanto per quella in capo all’azienda) devono essere riportati in un’apposita denuncia da inviare mensilmente.

I contributi riconosciuti alla Cassa edile sono rappresentati da:

  • accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, previsti dal Ccnl e identici a livello nazionale;
  • contributi previsti a livello territoriale, come Anzianità Professionale Edile (Ape), copertura assicurativa contro gli infortuni extra-professionali, formazione professionale, cure termali, fornitura di abbigliamento da lavoro, gestione di case-alloggio per i lavoratori, erogazione di assegni funerari ai familiari dei lavoratori deceduti, erogazione di borse di studio, ecc.;
  • contributi aggiuntivi di entità variabile, necessari a garantire il funzionamento e la gestione delle Casse edili.

Le organizzazioni sindacali territoriali determinano il contributo a favore della Cassa edile entro un massimo del 3% degli elementi della retribuzione, ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 in capo ai lavoratori. Quest’ultima quota, in particolare, dev’essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile e versata successivamente dallo stesso alla Cassa edile.

Contribuzioni minori possono essere previste a livello locale dalla contrattazione per finanziare le seguenti prestazioni:

  • assegni di studio;
  • assegni funerari;
  • sussidi per spese mediche;
  • indennità in caso di morte o invalidità permanente conseguenti a infortuni extraprofessionali;
  • fornitura del vestiario (indumenti e calzature per il lavoro), dovuto contrattualmente dalla ditta al lavoratore;
  • iniziative per incrementare la sicurezza sul lavoro.

A decorrere dal 1° ottobre 2018, peraltro, è istituito il Fondo nazionale «prepensionamenti», destinato ad agevolare l’accesso alla pensione da parte dei lavoratori inquadrati con la qualifica di operaio.

Il Fondo è finanziato grazie a un contributo a carico del datore di lavoro, pari allo 0,20% della massa salari denunciata.

Da ultimo, a partire dal 1° gennaio 2019, è prevista l’operatività di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa, a beneficio di operai e impiegati.

Nel caso degli operai, il contributo è calcolato in misura pari allo 0,60% su un minimo di 120 ore di retribuzione, rappresentata da paga base, contingenza, Edr, Its.

Per gli impiegati, al contrario, la misura del contributo corrisponde allo 0,26% di minimo, contingenza, Edr e premi di produzione.

Ferie e gratifica natalizia

Il trattamento economico riconosciuto agli operai per gratifica natalizia e ferie è assolto dall’azienda attraverso l’accantonamento alla Cassa edile. Il contributo in questione è calcolato in base a una percentuale della retribuzione, al netto delle ritenute di legge.

L’accantonamento spetta anche per le assenze del lavoratore a titolo di malattia (compresa quella professionale) o per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto.

La Cassa edile ha poi il compito di garantire parte dell’integrazione posta a carico del datore di lavoro, rispetto alle indennità economiche riconosciute da Inps e Inail.

Anzianità professionale

Non essendo previsti per gli operai degli scatti di anzianità, esiste l’istituto dell’Anzianità Professionale Edile (Ape).

La differenza rispetto agli «scatti» consiste nel fatto che l’Ape si incrementa in base all’anzianità complessivamente maturata nel settore edile, anche presso altre aziende.

Il contributo a finanziamento dell’Ape è a carico del datore di lavoro e calcolato sugli stessi elementi della retribuzione presi a riferimento per la determinazione degli accantonamenti a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L’anzianità matura a fronte di 2.100 ore totalizzate in un biennio. Nel calcolo del valore si considerano, oltre alle ore ordinarie, le assenze indennizzate dall’Inps (ad esempio malattia o maternità) o dall’Inail (infortunio sul lavoro e malattia professionale).

Il pagamento dell’Ape avviene in occasione del 1° maggio, considerando l’anzianità maturata dall’interessato nel biennio precedente il 30 settembre l’anno che precede l’erogazione.

Riposi annui

Il datore di lavoro retribuisce mensilmente i riposi annui, a prescindere dal loro effettivo godimento nel mese, grazie ad una maggiorazione del 4,95%.

Quest’ultima viene calcolata sulla medesima retribuzione (comprensiva anche del trattamento economico per festività, con esclusione della festività soppressa del 4 novembre) utile al fine del conteggio dell’accantonamento lordo.

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