Lavoratori impatriati 2024: agevolazione al 50% per 5 anni

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 (Decreto internazionalizzazione) ha riscritto il regime dei lavoratori impatriati in Italia. Il precedente regime di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 è stato abrogato e non più applicabile per i rientri in Italia dal 2024.

Il regime Impatriati (art. 5 del D.Lgs. n. 209/23) consiste in una specifica agevolazione fiscale riservata ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2024 e percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Detassazione al 50% del reddito per cinque anni.

La nuova normativa ha riscritto e modificato in modo sostanziale il precedente regime agevolato. Attualmente, dopo 3 anni di residenza fiscale estera, con la presenza di requisiti di qualificazione, lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o professionale in Italia consente la detassazione del 50% (60% in caso di figli minori) del reddito imponibile per 5 anni.

Attenzione a non confondere il regime impatriato con la seppure simile agevolazione rivolta al “Rientro dei Cervelli” di cui parleremo in separata sede.

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REQUISITI per la nuova agevolazione per i lavoratori impatriati dal 2024

Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L’agevolazione consiste in una detassazione ai fini IRPEF del 50% (ordinariamente) del reddito imponibile per cinque periodi di imposta. Tuttavia, vi sono una serie di novità e particolarità da tenere in considerazione.

Tabella riepilogo: agevolazione impatriati

Caratteristica Art. 5 D.Lgs. n. 209/23
Redditi agevolati Redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori), redditi di lavoro autonomo
Reddito massimo agevolabile annuo 600.000 euro
Detassazione 50% del reddito imponibile IRPEF
60% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione di un minore durante il periodo di agevolazione
Periodo di residenza minimo da mantenere in Italia 4 anni
Periodo minimo di residenza fiscale estera – 3 anni: condizione generale
– 6 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impegnato all’estero prima del trasferimento
– 7 anni: se il lavoratore al rientro presta attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o un soggetto appartenente al gruppo per il quale il lavoratore aveva lavorato in Italia prima del trasferimento all’estero.
Luogo di svolgimento dell’attività L’attività di lavoro dipendente o autonomo deve essere prestata prevalentemente sul territorio italiano (periodo > 183 giorni)
Qualificazione del lavoratore I lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. n. 108/12 e dal D.Lgs. n. 206/07.
Durata dell’agevolazione 5 anni

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Beneficiari

Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Per il momento il riferimento è per i soli cittadini italiani, senza alcun riferimento a cittadini stranieri.

Per determinare la residenza fiscale del soggetto, oltre al concetto dell’AIRE, viene presa a riferimento anche la “normativa convenzionale“. Viene, infatti, previsto che abbia la residenza fiscale estera il soggetto che abbia risieduto all’estero in virtù di una “convenzione contro le doppie imposizioni“. Il riferimento, pare essere riferimento al art. 4, par. 2 delle varie convenzioni, ove vengono riportate le regole (c.d. “tie breaker rules“) per dirimere situazioni di conflitto di residenza fiscale.

Attività lavorative agevolate e limiti reddituali

Per quanto riguarda i redditi oggetto di questa agevolazione rientrano tra le categorie agevolate:

  • I redditi da lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Di fatto, quindi, restano esclusi dall’agevolazione i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di impresa.

Reddito annuo massimo agevolabile

Il reddito agevolabile massimo annuo è fissato a 600.000 euro. In assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, dottrina prevalente ritiene che si tratti di una soglia, superata la quale, trova applicazione la tassazione ordinaria del reddito. Quindi, ad esempio, ipotizzando un reddito annuo di 700.000 euro, si avrebbe una tassazione agevolata al 50% sui 600.000 euro, con un imponibile di 300.000 euro. Gli ulteriori 100.000 euro di reddito dovrebbero seguire la tassazione piena IRPEF. Sempre in attesa di chiarimenti ufficiali, non sembrerebbe che tale soglia, qualora superata pregiudichi l’accesso all’agevolazione.

L’agevolazione, come la precedente, resta soggetta alle limitazioni connesse agli aiuti c.d. “de minimis“. Di fatto, quindi, per i soli lavoratori autonomi il beneficio ottenibile (in termini di minori imposte dovute) non può superare la soglia di 300.000 euro nel trimestre.

Assunzioni infragruppo ammesse ma con vincoli

Rispetto alle precedenti versioni del testo, la disposizione definitiva prevede che vi possa essere attività lavorativa in Italia svolta in continuità con quella svolta all’estero. È il caso, ad esempio del lavoro in smart working con datore di lavoro non residente. Oppure, ancora, è ammessa la possibilità che vi sia datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero. Tuttavia, in questi casi sono previsti requisiti particolari di permanenza estera da rispettare, ovvero:

  • Sei periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Questo per i lavoratori che non siano stati in precedenza impiegati in Italia a favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Si tratta di situazioni di assunzione diretta all’estero;
  • Sette periodi di imposta esteri precedenti al rientro. Nel caso in cui il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. Situazione di precedente assunzione in Italia e successivo trasferimento oltreconfine.

Di fatto, quindi, tale disposizione appare volta a disincentivare la possibilità di usufruire dell’agevolazione a seguito di distacchi internazionali.

Nel testo non vi sono riferimenti a passaggi del lavoratore dalla stabile organizzazione estera alla casa madre italiana o il contrario. Tuttavia, si attendono chiarimenti, anche se potrebbero ritenersi possibili.

Esempio: conta la presenza del datore di lavoro ma non la residenza fiscale italiana pre espatrio.
Prendiamo il caso di un cittadino tedesco, residente all’estero, in precedenza assunto in Italia e distaccato all’estero nello stesso anno presso una branch estera del gruppo. Il lavoratore non avrebbe acquisito la residenza italiana prima del distacco estero ma, in caso di rientro alla fine del distacco, vi sarebbe continuità del rapporto di lavoro fin dalla fase di espatrio. Pertanto tale lavoratore deve verificare 7 anni di lavoro all’estero.

Lavoratori con figli minori

Per i soggetti che si trasferiranno in Italia con un figlio minore la percentuale di detassazione del reddito agevolato sarà del 60% (rispetto a quella del 50% ordinariamente prevista). Lo stesso incremento dell’agevolazione si applica anche a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime impatriati. Deve essere precisato che per questa maggiorazione è richiesto il requisito che il figlio minore sia e mantenga la residenza fiscale in Italia.

Il beneficio della maggiore detassazione può essere applicato a partire dal periodo di imposta in corso alla nascita del figlio o dell’adozione e per il tempo residuo del quinquennio agevolato.

I requisiti di elevata specializzazione e qualificazione per i lavoratori impatriati

La principale novità di questa nuova agevolazione riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Il riferimento può essere dato dalla Circolare n. 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:

  • Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli:
    • 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza);
    • 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e
    • 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate. Si tratta delle seguenti professioni: farmacista, architetto, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere, medico chirurgo.

Importante evidenziare che il requisito della laurea non per forza deve essere stato conseguito all’estero. La stessa, infatti, può anche essere stata conseguita nel periodo precedente l’espatrio. In particolare, la Circolare n. 17/E/2017 ha precisato che occorre essere in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente, quindi anche una laurea presa all’estero (o in Italia). Oppure, l’attestato legato ad un completamento di un percorso di studi di almeno tre anni.

Nessun collegamento tra laurea ed attività di lavoro esercitata

La norma non pone riferimenti in merito al collegamento tra la qualificazione (laurea) e l’attività lavorativa effettivamente esercitata. In assenza di chiarimenti sul punto, deve ritenersi non sussistente la presenza di un collegamento tra questi due aspetti.

Proroga triennale ma solo per i rientri 2024

Deve essere evidenziato anche che il periodo ordinariamente oggetto di agevolazione (quindi il quinquennio) può essere prorogato di un ulteriore triennio. Nel caso la detassazione del reddito resta ferma nella misura del 50%, e sempre verificando i requisiti di accesso del nuovo regime. Questa estensione, tuttavia, appare limitata alla specifica ipotesi del trasferimento della residenza anagrafica nel corso del 2024 e all’acquisto di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023, e comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia. In attesa di chiarimenti, sicuramente utili, appare una estensione legata ai soggetti che avevano già programmato un rientro in Italia con l’acquisto di un immobile (immaginando di poter usufruire dell’estensione dell’agevolazione di un quinquennio come era previsto nell’agevolazione previgente).

Regime transitorio per i rientri fino al 31 dicembre

La norma introduce un particolare regime transitorio per i soggetti che, pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024, abbiano provveduto ad iscrivere all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2023. In pratica, si tratta dei soggetti iscritti all’anagrafe dal 4 di luglio al 31 dicembre del 2023. Inoltre, il regime transitorio trova applicazione anche per i rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Questi soggetti, verificandone i relativi requisiti, hanno la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione “precedente“, ovvero quella prevista dall’art. 16 del D.Lgs n. 147/15. Sul punto, tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti applicativi.

Agevolazione impatriati e sportivi

Gli sportivi nel momento in cui ricevono un compenso per l’attività svolta sono considerati lavoratori sportivi. Il reddito percepito rientra, a seconda dei casi tra i redditi da lavoro dipendente o tra i redditi da lavoro autonomo. Si tratta di categorie ove è possibile godere dell’agevolazione impatriati. Tuttavia, nella nuova normativa, rispetto alla precedente non vi è alcun riferimento agli sportivi. Questo significa che non è stata prevista una disciplina specifica per questa particolare categoria di lavoratori.

Questi, pertanto, al pari delle altre categorie di lavoratori hanno la possibilità di sfruttare l’agevolazione, nel rispetto degli ordinari requisiti richiesti dalla norma. Di fatto, gli sportivi rientrano nella categoria 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT (di cui sopra). Pertanto, in presenza della verifica del requisito di qualificazione (laurea) avranno la possibilità di poter fruire dell’agevolazione. Tuttavia, occorre tenere presente che su questo punto non vi sono ancora chiarimenti in merito e che la situazione potrebbe mutare. Pertanto, è consigliabile la massima prudenza.

Il testo della nuova agevolazione per i lavoratori impatriati appare sicuramente con requisiti più stringenti rispetto alla norma precedentemente in vigore. Il periodo agevolato è minore, i requisiti comprendono l’elevata qualificazione e specializzazione, il periodo all’estero e quello di impegno a restare in Italia sono più lunghi. Inoltre, l’importo dell’agevolazione è inferiore rispetto al passato. In ogni caso, in attesa della pubblicazione del testo e dell’uscita dei relativi chiarimenti queste sono le informazioni attualmente a disposizione.

Dal 2024 ad essere agevolati saranno soltanto lavoratori con elevata specializzazione o qualificazione, per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (o assimilato) o autonomo (pare non vi sia più traccia del reddito di impresa). Tali lavoratori saranno chiamati a verificare la presenza della qualificazione lavorativa o della specializzazione, aspetto non sempre semplice da verificare e saranno chiamati a verificare un periodo all’estero di almeno 3 anni ed un mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno cinque anni. In caso contrario è prevista la restituzione dell’imposta non versata e l’applicazione di sanzioni ed interessi.

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