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Ai lavoratori dipendenti impatriati il beneficio verrà riconosciuto dal datore di lavoro, al lavoratore autonomo dal committente.

1) Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori dipendenti e riconoscimento dell’agevolazione da parte dei sostituti di imposta

Per beneficiare dei regimi agevolativi esaminati, i lavoratori impatriati titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. Tale richiesta è resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve contenere:

  • Le generalità (nome, cognome e data di nascita)
  • Il codice fiscale
  • L’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o comunque di più rapporti di lavoro dipendente)
  • La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal Regime per i lavoratori impatriati
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia
  • L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dagli altri regimi speciali

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.

La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In tale caso, il reddito di lavoro dipendente andrà indicato già nella misura ridotta.

2) Fruizione del beneficio da parte dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi impatriati, possono accedere al Regime speciale direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, possono fruire dell’agevolazione in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi percepiti.

In questo secondo caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi devono presentare ai propri committenti una richiesta resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve contenere:

  • Le generalità (nome, cognome e data di nascita)
  • Il codice fiscale
  • L’indicazione della data di rientro in Italia
  • La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal Regime impatriati
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dagli altri regimi speciali

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal Regime in questione.

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