Regime lavoratori impatriati 2024 ridisegnato integralmente dal Governo, ora in Parlamento e in attesa della versione definitiva approvata.

In attuazione della Legge 9 agosto 2023 n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.08.2023, recante “Delega al Governo per la revisione del sistema tributario”, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 16 ottobre 2023, in esame preliminare, un decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale. Il 7 novembre, il testo è stato trasmesso al Parlamento (Camera dei deputati) per la discussione, eventuale modifica e votazione.

Il comma 5 stabilisce la decorrenza del nuovo regime impatriati semplicemente a partire dal periodo d’imposta 2024, per tutti coloro che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei precedenti 3 periodi di imposta alla data del rimpatrio in Italia.

Già dal titolo pare subito evidente che non si tratta di una delle tante modifiche e integrazioni succedutesi negli anni: il Governo ha inteso sostituire integralmente l’attuale art. 16 del D.lgs. 147/2015, ridefinendo il perimetro di applicazione :

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno cinque anni; 

b) l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo; 

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano; 

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi. Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. 

3. I cittadini italiani possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo se, per il triennio di cui al comma 1, lettera a), sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. 

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. 

QUALI SONO LE NOVITA’ PER IL NUOVO REGIME IMPATRIATI 2024?

Le principali novità e differenze rispetto al vecchio regime impatriati sono:

1)    La detassazione è prevista solo per quella parte di reddito che non supera i 600.000 euro: mentre attualmente, non è stabilito alcun limite massimo reddituale (vedi calciatori professionisti).

2)    Detta esenzione è inoltre fissata al 50%, senza differenze regionali tra il Mezzogiorno e il resto del Paese: oggi, abbiamo un abbattimento del 90% di imponibile, per chi ha acquisito la sua prima residenza (al momento dell’impatrio) in un Comune del Mezzogiorno; del 70%, per gli altri ;

3) Il tempo minimo di precedente assenza di residenza fiscale in Italia è elevato da 2 a 3 periodi di imposta mentre L’impegno al mantenimento della residenza fiscale italiana passa da 2 a 5 anni ;

4) L’impatriato deve lavorare in Italia in forza di un nuovo rapporto di lavoro e per conto di un soggetto diverso, neppure appartenente allo stesso gruppo, rispetto all’occupazione precedente. Così si elimina  elimina la evidente disparità tra distaccati italiani di ritorno in patria e lavoratori stranieri;

5) per beneficiare del regime agevolativo, i lavoratori dovranno essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (in sostanza, laurea riconosciuta in Italia, o altro titolo equipollente);

6) permanenza quinquennale italiana: il beneficio si ha per 5 periodi di imposta e , se si espatria prima del predetto lustro, si perdono i benefici e si deve restituire tutto con gli interessi (niente sanzioni);

7) anche se non iscritti all’AIRE nei 3 periodi di imposta precedenti l’impatrio, possono accedere ai benefici se, in tale lasso di tempo, risultavano comunque fiscalmente residenti in un altro Stato, sulla base di quanto previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore;

8) “Le disposizioni di cui al primo periodo (art. 16, D.lgs. 147/2015 e s.m.i.) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.”  Dunque, nonostante coloro che trasferiscono la residenza anagrafica in Italia nel secondo semestre del corrente 2023, avranno il 2024 quale primo periodo di imposta in cui la residenza fiscale viene effettivamente acquisita in Italia (salvo ovviamente nei trasferimenti Italia/Svizzera e Italia/Germania, come dagli specifici accordi convenzionali), a tali soggetti si continuerà comunque ad applicare il (vecchio) regime impatriati 2023, come attualmente disciplinato nel Decreto Internazionalizzazione e nel Decreto Crescita (idem per i rapporti di lavoro sportivo). 

 

 

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