Rientro dei Cervelli, l’agevolazione resta in vigore immutata nel 2024.

L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni.

Agevolazione Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia. Il reddito di fonte estera non è oggetto di agevolazione.
Durata dell’agevolazione La durata ordinaria è di 6 anni dall’acquisto della residenza fiscale italiana. In caso di acquisto di un immobile o di figlio a carico si estende fino all’ottavo anno. Con due figli a carico all’undicesimo anno, mentre con tre figli a carico si arriva a tredici anni.
Requisiti dell’agevolazione – Essere stato residente all’estero;
– Essere in possesso di un titolo di studio universitario;
– Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni;
– Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR;
– Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia.
Reddito agevolato Solo il reddito da lavoro dipendente o assimilato o il reddito da lavoro autonomo.

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Che cos’è il rientro dei cervelli?

Il “rientro dei cervelli” è una particolare agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (così come modificato dal D.L. n. 34/19) tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti residenti all’estero. La ratio della norma è quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che hanno trasferito la residenza all’estero.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Questa agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca o docenza in Italia, per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione richiede il rispetto di specifici requisiti che andremo ad analizzare di seguito (Circolare, n. 14/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).

Che differenza c’è tra rientro dei cervelli e agevolazione per i lavoratori impatriati?

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli è un’agevolazione che riguarda il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che, al verificarsi di determinati requisiti previsti dalla norma, possono godere di una detassazione parziale dal reddito derivante dall’attività di ricerca o docenza che verranno a svolgere in Italia.

Questa agevolazione viene spesso confusa un un’altra agevolazione (parallela), ovvero quella dedicata ai lavoratori impatriati (prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23). Questa normativa, di carattere più generale agevola tutte le categorie di contribuenti che impatriano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, oppure attività di lavoro autonomo in forma individuale professionale.

Le due agevolazioni anche se simili per molti punti di vista, non devono essere confuse in quanto i requisiti richiesti da verificare, i benefici e la durata sono diversi. Per questo motivo se desideri approfondire il rientro dei cervelli prosegui nella lettura di questo articolo, mentre per l’agevolazione impatriati e le novità 2024 clicca qui.

Quali soggetti possono applicare l’agevolazione?

L’agevolazione fiscale legata al rientro dei cervelli si applica alle seguenti categorie di soggetti:

  • Cittadini Italiani;
  • Cittadini dell’Unione Europea.

assunti o che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio. Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • Sono in possesso di un titolo di laurea;
  • Hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • Negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione legata al rientro dei cervelli i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con:

  • La Pubblica Amministrazione;
  • Aziende di diritto italiano.

Che svolgono all’estero la propria attività lavorativa di ricerca o docenza per conto di questi contratti. In sostanza, l’attività di ricerca o docenza del lavoratore deve essere necessariamente svolta in Italia.

Quali sono i requisiti dell’agevolazione rientro dei cervelli?

Possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al rientro in Italia di docenti e ricercatori i soggetti che verificano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
  • Essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • Che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi;
  • Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
  • Acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.

Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente in capo ai soggetti che intendono usufruire dei benefici concessi dall’agevolazione.

In cosa consiste l’agevolazione?

La disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF. L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo:

  • L’art. 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e
  • L’art. 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.

Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo ammontare e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili. Ad esempio, quindi, ipotizzando il percepimento di un compenso (per attività di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo) nella misura di 100.000,00 euro, in presenza delle sopra indicate condizioni, il reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF diventa pari a 10.000,00 euro.

Applicazione Nel Limite Del Regime De Minimis

L’agevolazione in commento spetta nei limiti del regime de minimis (art. 8-bis del D.L. n. 148/17 convertito), pertanto è opportuno verificare di non superare le soglie previste da tale regime.

Qual è la durata dell’agevolazione?

Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione il co. 3 dell’art. 44 del D.L. n. 78/10 prevede che questa diventi applicabile da periodo di imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi. Questo significa, sostanzialmente, che l’agevolazione ha una durata complessiva di 6 annualità. Tuttavia, l’agevolazione in esame è estendibile per ulteriori annualità (al verificarsi di alcuni requisiti previsti dal comma 3-bis del D.L. n 34/19). In particolare, l’agevolazione si applica per:

  • 8 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico. E’ valido anche il caso del figlio in affido preadottivo. Oppure, in alterativa, qualora il docente diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
  • 11 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
  • 13 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno. La decadenza si ha a partire dal periodo d’imposta in cui risulti non più fiscalmente residente in Italia.

Decadenza dall’agevolazione

Nel caso in cui, nel suddetto periodo agevolato, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia.

Incumulabilità con altri regimi

Gli incentivi per docenti e ricercatori non sono cumulabili con il regime legato ai lavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e con il regime dei neo residenti, ex art. 24-bis del TUIR. I soggetti in possesso dei requisiti per godere di più di una delle agevolazioni previste possono scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta, non ostando, tuttavia, l’applicazione di regimi differenti, al sussistere dei requisiti, in periodi di imposta diversi.

Rientro dei cervelli e proseguimento del lavoro all’estero

Una casistica che riscontro spesso è quella del ricercatore che rientra in Italia con moglie e figli, e viene assunto da una società o ente o un’università italiana. Tuttavia, allo stesso tempo viene mantenuta l’attività di ricerca o di docenza presente all’estero (magari in percentuale minore). In questo caso occorre domandarsi come trattare fiscalmente il reddito che viene percepito dall’estero. Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in Italia, ma si continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero, è possibile fruire dell’agevolazione per i soli redditi percepiti in Italia in qualità di docente o ricercatore.

redditi esteri, invece, devono ordinariamente essere assoggettati a tassazione italiana. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 3 del TUIR e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo tenendo conto, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.


Analisi dei requisiti richiesti dall’agevolazione

La particolarità di questo regime agevolativo, esattamente come anche per l’agevolazione impatriati, è che il contribuente è chiamato ad autocertificare la presenza dei requisiti richiesti. L’autocertificazione è una assunzione di responsabilità da parte del contribuente richiedente nei confronti del datore di lavoro, ove questi dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti. Il datore, quindi, in presenza dell’autocertificazione è chiamato a far applicare l’agevolazione (in caso di lavoro autonomo l’agevolazione viene applicata direttamente in dichiarazione dei redditi). Questo aspetto determina un rischio, in quanto fino alla verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe avvenire anche dopo qualche anno, il contribuente beneficia dell’agevolazione, che potrebbe essere revocata con l’applicazione del rimborso degli importi percepiti e l’applicazione di sanzioni (che vedremo in seguito). Per questo motivo è importante andare ad analizzare i requisiti richiesti con maggiore dettaglio, anche in relazione ai chiarimenti sinora forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Possesso di un titolo di studio universitario o equiparato

Rientrano nella definizione tutti i titoli accademiciuniversitari o ad essi equiparati. I titoli di studio conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Pertanto, il soggetto interessato deve richiedere la “dichiarazione di valore” alla competente autorità consolare. In particolare, la dichiarazione di valore è un documento che attesta il valore del titolo di studio di livello universitario nel Paese in cui è stato conseguito. Dichiarazione che, nel caso in esame, deve essere redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. Questa documentazione deve essere conservata a cura del richiedente l’agevolazione.

I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia, quindi non hanno alcun valore legale. Pertanto, la “Dichiarazione di Valore” ha l’unico scopo di descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine e, ai fini del riconoscimento o dell’equipollenza dei titoli o affinché si intenda spendere i titoli nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni o per l’esercizio di professioni regolamentate, essa deve essere presentata alle competenti Autorità italiane.

Soggetto non occasionalmente residente all’estero

In relazione al periodo di permanenza all’estero, non viene specificata la durata di tale permanenza. Tuttavia, nella Circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle Entrate si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. La stabilità di residenza, considerata anche come requisito per l’iscrizione AIRE si ha quando il soggetto rimane all’estero per periodi superiori ad un anno. Sul punto, tuttavia, la norma pone rilevanza sulla durata dell’attività di ricerca o docenza all’estero. Tale attività deve essersi protratta per due anni consecutivi. Questo periodo richiesto, infatti, è quello considerato minimo e necessario ad integrare il presupposto della non occasionale residenza all’estero. Il periodo di due anni, in considerazione della genericità della norma, deve essere calcolato sulla base del calendario comune e non sulla base dei periodi di residenza fiscale. Per l’attività di docenza, invece, può essere calcolato sulla base della durata degli anni accademici.

Soggetti non iscritti AIRE

Possono accedere all’agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia (ex art. 44 co. 3-quater del D.L. n. 78/2010).

Documentata attività di ricerca o docenza all’estero

Possono richiedere l’agevolazione sul rientro dei cervelli i soggetti che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi. I docenti e ricercatori che intendono usufruire dell’agevolazione devono necessariamente comprovare l’attività svolta all’estero attraverso la richiesta di idonea attestazione, rilasciata dalle Università o dai centro di ricerca presso cui l’attività è stata svolta. L’attività di ricerca può essere individuata nell’attività destinata alla:

  • Ricerca di base;
  • Ricerca industriale,
  • La ricerca di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità,

deve trattarsi di ricerca svolta presso un organismo di ricerca. Si considerano “organismi di ricerca” i seguenti enti:

  • Le università;
  • Gli istituti di ricerca;
  • Le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia;
  • Gli intermediari dell’innovazione;
  • Le entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca,

Questo, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. Possono, inoltre, essere considerati centri di ricerca le entità che svolgono anche attività economiche. Purché tali attività siano contabilmente distinte da quelle di ricerca.

L’attività di docenza, invece, può essere individuata nella attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L’effettivo svolgimento dell’attività di ricerca o di docenza all’estero deve risultare da idonea documentazione. L’attestazione deve essere rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l’attività è stata svolta. Nel documento deve essere presente sia la natura dell’ente sia l’attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata.

Traduzione della documentazione in lingua

La documentazione rilasciata al ricercatore, se prodotta in lingua straniera, deve essere tradotta in italiano. Questo è quanto prevede la Circolare n 17/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può occuparsi direttamente della traduzione dei documenti sopracitati. Questo è possibile se tale documentazione è stata redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola. Al contrario, se i documenti sono redatti in altre lingue, è necessaria la traduzione giurata ovvero la vidimazione da parte dell’autorità consolare. L’attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro. Come detto, è sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l’attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

Svolgimento di attività di ricerca o docenza per 24 mesi in Italia

Per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia la norma non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. L’agevolazione legata al rientro dei cervelli non pone rilievo alla natura del datore di lavoro o del committente. Per l’attività di ricerca questi può essere un’università, pubblica o privata o un centro di ricerca pubblico o privato. Oppure, un impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture di ricerca. Per quanto riguarda l’attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all’insegnamento, nonché quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.

Acquisizione della residenza fiscale in Italia

È richiesto che il docente o ricercatore trasferisca la propria attività in Italia, trasferendo conseguentemente la residenza fiscale in Italia. Per stabilire la residenza fiscale in Italia è necessario che il soggetto effettui la cancellazione dall’AIRE e si iscriva all’Anagrafe della Popolazione Residente. Questo, in quanto, la norma fa riferimento alla Residenza Fiscale, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

Ma che cosa succede se il soggetto espatriato non si è mai iscritto all’AIRE?

Il D.L. n. 34/19 è intervenuto proprio a regolamentare l’accesso a questa agevolazione per i soggetti espatriati non iscritti AIRE. Queste regole valgono per i soggetti che si trasferiscono in Italia a partire dal 2020. È previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all’AIRE che rientrano in Italia:

  • Dal 1° gennaio 2020 possono applicare il regime del Rientro dei Cervelli a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  • Entro il 31.12.2019 possono applicare, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d’imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 “nel testo vigente al 31.12.2018”. Questo a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Aspettativa non retribuita

I docenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano svolto all’estero attività di docenza o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita, una volta rientrati in Italia acquisendovi la residenza fiscale, possono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/10, sussistendo le altre condizioni richieste. A precisarlo è la Risoluzione n. 92/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Come si richiede l’agevolazione per ricercatori e docenti?

La richiesta dell’agevolazione si effettua con modalità differenziate. La variabile è l’assunzione del lavoratore come dipendente, o l’esercizio di attività di lavoro autonomo. Vediamo, di seguito, entrambe le casistiche.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli al datore di lavoro

Per i docenti e ricercatori che vengono assunti in Italia l’agevolazione si richiede direttamente al datore di lavoro. La richiesta avviene attraverso la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal contribuente interessato all’agevolazione. Nella dichiarazione il soggetto deve indicare la sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/00 deve contenere:

  • Le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  • Codice fiscale;
  • L’indicazione della data di rientro in Italia;
  • La dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • La dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, dalla Legge n. 238/2010, dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 2 del Decreto attuativo) e dall’art. 24-bis del T.U.I.R. (divieto di cumulo ai sensi dell’art. 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017).

Alla scheda il richiedente potrà allegare in copia:

  • Il documento di identità;
  • Il curriculum vitae;
  • L’attestato di laurea e relativa dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero;
  • La certificazione di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca scientifica;
  • Il certificato di iscrizione all’AIRE nel periodo precedente il rimpatrio;
  • L’elenco delle pubblicazioni scientifiche;
  • L’indicazione dell’attività didattica o di ricerca che si intende svolgere.

Una volta ricevuta la documentazione il datore di lavoro applicherà l’agevolazione direttamente in busta paga.

Adempimenti del datore di lavoro

Una volta ottenuta la documentazione dal lavoratore, il datore di lavoro è chiamato ad una serie di adempimenti. Si tratta dei seguenti:

  • Operare le ritenute sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del TUIR. La base imponibile è ridotta al 10%. Questo a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta;
  • A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto e corrisposto a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Le disposizioni indicate non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio. Nella Certificazione unica devono essere indicate separatamente l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti e l’ammontare ridotto alle percentuali sopra indicate.

Richiesta di applicazione del rientro dei cervelli nel modello Redditi PF

Nel caso in cui il ricercatore o il docente intenda esercitare in Italia queste attività in modo autonomo, cambiano le modalità di applicazione dell’agevolazione. In questo caso il ricercatore o il docente è tenuto ad aprire partita IVA ed a fatturare le proprie prestazioni professionali. L’applicazione dell’agevolazione, in questo caso, avviene attraverso l’indicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza dei requisiti. Tale indicazione deve essere effettuata all’interno del quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche.

L’aspetto importante da ricordare, in questo caso, riguarda le ritenute fiscali. Infatti, nel caso in cui si applichi un regime fiscale che prevede l’applicazione delle ritenute il professionista è chiamato ad ulteriore adempimento. Al fine di evitare che le ritenute applicate dai committenti siano in eccesso rispetto all’imposta da versare in dichiarazione è possibile autocertificare la riduzione della ritenuta. Presentando apposita documentazione il professionista può chiedere la riduzione o la non applicazione della ritenuta al committente.

Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di indicarti tutte le indicazioni utili per ottenere l’agevolazione legata dal rientro dei cervelli. Si tratta di una importante leva fiscale per far rientrare in Italia soggetti che hanno svolto attività di ricerca e docenza all’estero. La norma, come detto, riguarda sia soggetti cittadini italiani che cittadini UE. Per questo motivo si intende attrarre anche competenze di soggetti esteri, incentivandoli ad operare in Italia. Inoltre, l’abbattimento del reddito al 90% è sicuramente incentivo molto forte, senza eguali nel nostro ordinamento.

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