La Riforma dello Sport 2023 nasce con l’obiettivo di riconoscere la giusta dignità economica-finanziaria a chi lavora nel mondo dello sport, come comunicato dal Governo in carica nel 2020.

Lo schermo giugno si è arrivati a uno schema di decreto legislativo di integrazione e correzione della norma già emanata e il 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo.

Infine, il decreto correttivo bis è stato approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023. Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la Riforma dello Sport, in luogo della precedente franchigia di 10.000 euro, applicabile sulla base del combinato disposto degli art. 67 e 69 del TUIR, con il D.Lgs n. 36/2021 è stata prevista una detassazione integrale fino a 15.000 euro.

Tuttavia, la parte eccedente sarà assoggettata a tassazione secondo i criteri ordinari.

Il beneficio fiscale è circoscritto al lavoratore sportivo così come definito dall’art. 25 del citato decreto legislativo.

Secondo la Riforma dello Sport 2023, i tipi di collaborazione riconosciute sono due:

  • Il lavoratore sportivo e
  • Il volontario sportivo.

Il volontario è quella figura che offre le proprie prestazioni in ambito sportivo a titolo gratuito; ciononostante, chi lo assume deve comunque provvedere ad assicurarlo per la responsabilità civile verso terzi.

Il lavoratore sportivo, invece, è una figura che percepisce un compenso e che può essere:

  • Subordinata;
  • Autonoma (occasionale o con apertura di partita IVA, a seconda della durata della collaborazione);
  • Collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co), questo quando il rapporto di lavoro non prevede più di 18 ore a settimana, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Novità in materia previdenziale e fiscale

Con l’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, il Governo ha preso coscienza del fatto che, nel mondo dello sport, ci sono almeno 500.000 lavoratori senza alcuna tutela.

Ecco allora che, tra le prime cose, nella riforma, ha inserito la possibilità di un fondo pensione per i lavoratori sportivi, siano essi dilettanti, professionisti o lavoratori con contratto di collaborazione (co.co.co).

Inoltre, ha provveduto a garantire, sia per i lavoratori subordinati che per i co.co.co, un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

na delle principali novità riguarda i rapporti di lavoro. Il rapporto di lavoro nel dilettantismo prevede fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, presunzione di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria.

Nel professionismo, la disciplina è sostanzialmente invariata rispetto alla precedente.
Nel settore professionistico, per il graduale inserimento di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito per il percipiente i compensi fino a 15 mila euro.

I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:

  • fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva;
  • tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti;
  • oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.

Il correttivo prevede inoltre che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale.

Novità in materia di costi e adempimenti

La Riforma dello Sport 2023 stabilisce che siano esenti da imposizione fiscale i compensi fino a 15.000 euro sia di chi lavora nell’area dilettantismo, sia degli atleti professionisti di età inferiore ai 23 anni (esenzione ai fini Irpef).

Questa decisione rappresenta una svolta importante, se si considerano i dati riportati dal Ministro dello Sport Andrea Abodi al convegno Asi il 24 giugno 2023: su 495.000 lavoratori sportivi, l’82% guadagna meno di 5.000 euro, mentre il 16% tra i 5 e i 15.000 euro, e solo il 2% supera questa soglia.

Occorre precisare che diverso è il discorso relativo all’esenzione ai fini Inps: per la cosiddetta esenzione contributiva è prevista una soglia fino a 5.000 euro.

Nuove figure professionali

Nel mondo del fitness, delle palestre e dei Personal Trainer, ci sono sempre state poche regole in merito a chi poteva fare cosa.

Con la Riforma dello Sport 2023, però, il Governo ha voluto cambiare rotta e ha deciso di introdurre e definire specifiche figure professionali, che saranno le sole a poter operare nel settore sportivo; ecco quali sono:

  • Istruttore qualificato;
  • Chinesiologo di base;
  • Chinesiologo sportivo;
  • Manager dello sport.

In merito a ciò, la Riforma dello Sport 2023 chiarisce anche altri tre aspetti molto importanti:

  • Prima di tutto, con il Decreto Legislativo n.36 del 2021, lo Stato riconosce la qualifica di chinesiologo o chinesiologa a tutti coloro che conseguono il diploma di Laurea in Scienze Motorie.
    Quindi, se si vuole diventare chinesiologo/a, bisogna laurearsi in Scienze Motorie.
  • In secondo luogo, l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equivalente a quella del chinesiologo; in altre parole, deve essere un laureato in Scienze Motorie.
  • Infine, chinesiologo e istruttore non svolgono attività sanitaria.

Riforma dello Sport 2023 in Gazzetta Ufficiale

Il 26 luglio 2023 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo bis alla ormai famosa Riforma dello Sport.

Le principali novità riguardano la figura del lavoratore sportivo, le tipologie contrattuali utilizzabili, i lavoratori pubblici, la disciplina delle co.co.co. sportive, il regime fiscale dei volontari e le tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro).

Riforma dello sport, gli articoli

  • Lavoro sportivo
  • Agenti sportivi
  • Sviluppo delle infrastrutture sportive
  • Registro nazionale attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport
  • La sicurezza degli impianti da sci,
  • Le disposizioni finali e abrogazioni.

La riforma comprende in tutto sei articoli.

Periodo transitorio

La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:

  • sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 – 30.6.2023;
  • sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1.7.2023 – 31.12.2023; la soglia di non imponibilità è pari a 15.000,00 euro.

MA ATTENZIONE…

Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l’ammontare escluso dalla base imponibile non può superare, in ogni caso, l’importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e a 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.


Riforma dello Sport 2023: come funziona la partita IVA in regime forfettario

Sei un lavoratore sportivo e ti stai chiedendo come affrontare la nuova riforma dello sport? Leggi questa breve guida. Ti spiegheremo come aprire la partita IVA e quali saranno le tasse che andrai a pagare come lavoratore sportivo in seguito alla Riforma 2023. Ecco cosa prevede la riforma per chi apre la partita IVA come lavoratore sportivo:

  1. Non c’è l’IVA. Non dovrai applicarla in fattura e non avrai adempimenti trimestrali.
  2. Tutti i contributi sono accorpati in un’imposta sostitutiva del 5% o del 15% a seconda dell’anno di inizio dell’attività.
  3. Non dovrai applicare la ritenuta d’acconto.
  4. Potrai fatturare massimo 85.000 euro annui.
  5. Detassazione integrale fino a 15.000 euro. Questo significa che con ricavi pari a 30.000 euro annui saranno tassati solo i 15.000 euro eccedenti la soglia esentasse prevista.
  6. Per quanto riguarda i contributi INPS, fino a 5.000 euro non saranno dovuti contributi, mentre la parte eccedente sarà tassata al 26,23%.
  7. Fino al 31 dicembre 2027 riduzione della contribuzione INPS nella misura del 50%

Facciamo quindi un calcolo di esempio:

Fatturato 2023 – 38.000 euro

Base INPS Riduzione 5.000 euro – 38.000-5.000= 33.000 euro

Imponibile INPS Gestione separata 33.000*78% (coefficiente ateco) = 25.740 euro

Calcolo INPS Gestione Separata – 25.740*26.23%= 6.752 euro- Riduzione del 50% fino al 2027: 3.376 euro

Tasse: Riduzione 15.000 (38000-15.000=23.000*78%)= 17.940

Tasse: 17.940*5%= 897 euro

Aprendo nel 2023 e fatturando nel 2023 38.000 euro pagherai nel 2024 tasse per 4.273€ ossia il 11,24% di quello che guadagni. Un regime quindi estremamente vantaggioso.

Tieni presente che la soglia di 15.000, anche se detassata, concorre al raggiungimento del limite di 85.000 euro annui.

Quali professionisti sono coinvolti dalla Riforma dello Sport?

È considerato un lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni.

La Legge, dunque è rivolta a:

  • atleti
  • allenatori
  • istruttori
  • direttori tecnici
  • preparatori atletici
  • direttori di gara

Viene infatti, riconosciuto come lavoratore sportivo:

“ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al  primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”

Con questa integrazione, vengono anche ritenuti lavoratori sportivi i tesserati che svolgono, verso le ASD, le SSD, gli Enti del Terzo Settore mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

N.B.: Tutti gli enti citati devono essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche per godere dei benefici garantiti da questa riforma.

Tali mansioni vengono individuate sulla base dei regolamenti tecnici di ogni specifico sport. Sono escluse dalla definizione di lavoratore sportivo tutte le attività amministrativo-gestionali e i lavoratori la cui abilitazione professionale viene rilasciata al di fuori dell’orientamento sportivo e che hanno l’obbligo di iscrizione in albi specifici.

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