- 8 Settembre 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Detrazione del mutuo cointestato: chi può beneficiare del rimborso IRPEF degli interessi passivi? L’importo si suddivide tra i cointestatari, così come il calcolo del limite di 4.000 euro. Unica eccezione in caso di coniuge a carico.
Nel pieno della stagione della dichiarazione dei redditi e con la scadenza del modello 73/2022 ormai alle porte, soffermiamoci sulle regole previste in caso di più intestatari del mutuo.
Partiamo ricordando che chi stipula un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale può beneficiare della detrazione del 19 per cento degli interessi passivi, per un importo massimo pari a 4.000 euro.
L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto (6 mesi per mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001) e questa condizione deve permanere per tutto il periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni.
A fornire le istruzioni è l’Agenzia delle Entrate, che nel fascicolo contenete le regole per la compilazione del modello 730/2022 specifica che la detrazione degli interessi passivi spetta per:
- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7, codice 7);
- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 (righi da E8 a E10 codice 8);
- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);
- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);
- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto della seconda casa). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
La detrazione non spetta inoltre per gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, cessione di stipendio e in generale gli interessi relativi a finanziamenti di tipo diverso rispetto a quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
Cosa accade in caso di mutuo cointestato?
Se il mutuo è cointestato il calcolo del limite però non raddoppia e, al contrario, l’importo massimo dovrà essere ripartito tra i mutuatari. Unica eccezione nel caso di coniuge fiscalmente a carico.
Detrazione mutuo cointestato: come funziona e come si calcola il limite di 4.000 euro
Ad affrontare il caso pratico è l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto da un contribuente tramite le pagine della rivista telematica FiscoOggi.
Il caso specifico riguarda la detrazione spettante sugli interessi passivi del mutuo contratto per la prima casa e cointestato tra il figlio che ha acquistato l’abitazione e il padre.
Quali sono le regole per calcolare la detrazione spettante?
Non può beneficiare dello sgravio IRPEF in maniera integrale il solo soggetto che paga le rate del mutuo.
In caso di mutuo cointestato, il limite dei 4.000 euro per il calcolo della detrazione spettante dovrà essere ripartito in parti uguali o in base alle percentuali ricavabili dal contratto di mutuo.
Cosa accade quindi se uno dei cointestatari non ha diritto alla detrazione in quanto, ad esempio, non è proprietario dell’immobile? Le regole in tal caso non cambiano: la quota massima di interessi detraibili si suddivide, e l’importo non riconosciuto a rimborso viene sostanzialmente perso.
Detrazione interessi mutuo, i requisiti per fruire dello sgravio IRPEF del 19 per cento
È l’articolo 15, comma 1 lettera b) del TUIR a specificare i casi in cui spetta la detrazione degli interessi passivi del mutuo.
Tra questi vi è il vincolo di adibire l’immobile a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.
Per chi compra una casa in affitto, il diritto alla detrazione è subordinato alla notifica al locatario, entro tre mesi dall’acquisto, dell’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e al rilascio dell’unità entro un anno, al fine di adibirla ad abitazione principale, ossia la sede della dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.
Regole stringenti per le quali una deroga è prevista in caso di acquisto di immobili da ristrutturare: ci sono due anni di tempo per adibire l’immobile ad abitazione principale e cominciare quindi a fruire della detrazione.
Detrazione mutuo cointestato, cosa cambia in caso di coniuge a carico
In caso di mutuo intestato a coniugi, ciascuno di questi avrà diritto alla detrazione per la propria quota di interessi, tenuto conto quindi del limite complessivo di 4.000 euro riparametrato.
Quindi, due coniugi cointestatari in parti uguali del mutuo (50%) sulla prima casa potranno detrarre nel modello 730/2022 un massimo di 2.000 euro ciascuno.
Unica eccezione è prevista in caso di coniuge fiscalmente a carico: in questo caso sarà l’altro soggetto a poter beneficiare della detrazione in misura integrale, e quindi sia per la propria quota che per quella del coniuge.
Quindi se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Come già chiarito in precedenza, la detrazione fiscale spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale non di chi ha contratto il mutuo ma di un suo familiare (ad esempio, la casa acquistata per il figlio).
Quali oneri detraibili nel limite di 4.000 euro?
La detrazione d’imposta spetta nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici, sia per gli oneri accessori.
Tra gli oneri accessori si segnalano:
- l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Non sono invece ammessi alla detrazione:
- le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile;
- le spese di mediazione immobiliare;
- l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
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