FISCO CONSULTING

Questo glossario è tratto dalla pubblicazione dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate IL LINGUAGGIO DEL FISCO, Dizionario pratico dei termini tributari.

ABITAZIONE PRINCIPALE

È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detrazione degli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle imposte dirette, in caso di trasferimento di un’unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste (imposta di registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata “prima casa”. Con tale espressione si intende l’immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.

ACCANTONAMENTO

E’ un componente negativo del reddito d’impresa. L’accantonamento si realizza contabilmente, iscrivendo nel passivo dello Stato patrimoniale, in contropartita del costo, fondi destinati alla copertura di rischi o spese future.

ACCATASTAMENTO

Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della rendita.Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono denunciare all’Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l’uso a cui sono destinate. Con un’apposita procedura informatica il contribuente, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale. L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.

ACCERTAMENTO

Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato. Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso (v.). Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere “integrato” con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli studi di settore. L’accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.

ACCERTAMENTO ANALITICO

È la metodologia di accertamento utilizzata, sia nell’ambito delle imposte sui redditi sia dell’Iva, per ricostruire l’imponibile partendo dalla contabilità del contribuente.

ACCERTAMENTO CATASTALE

Operazione consistente nell’individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:

  • la riduzione a un quarto delle sanzioni;
  • la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
  • la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).

La definizione può avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.

ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE

Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezione, verifica, poteri degli uffici.

ACCESSO

Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dal responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia. L’attuale legislazione consente l’A. sia nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole sia in quelli destinati all’esercizio di arti e professioni. Se deve essere effettuato in altri locali (esempio: abitazione privata) occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica motivata dall’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie (v. Poteri degli uffici).

ACCISE (O IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO)

Imposte indirette che gravano su determinati prodotti energetici o di origine alcolica. A seconda dei casi, l’imposta può essere dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello dell’immissione al consumo. Tra le principali A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli minerali, imposta di consumo sull’energia elettrica, imposta di consumo sul gas metano, imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

ACCONTO IRPEF

E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta:

  1. non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto;
  2. supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 98% del suo ammontare. In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
    • in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 259,26;
    • in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.

Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.

ACQUIESCENZA

Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell’accertamento con adesione, con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.

ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Facoltà concessa agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza ricevere addebito dell’Iva, nei limiti di un determinato importo (plafond). Lo status di esportatore abituale si acquisisce se l’ammontare delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti è stato superiore al 10% del volume d’affari. Finalità dell’istituto è quella di evitare il formarsi di un eccessivo credito Iva che finirebbe con il penalizzare le imprese esportatrici.

ADDIZIONALI ALL’IRPEF

Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un’aliquota fissa al reddito assoggettato ad Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal sostituto d’imposta, per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Per l’anno 2001, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all’1,4%.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:

  • una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
  • un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell’ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,5%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet www.finanze.it/dipartimentopolitiche fiscali/fiscalitalocale/index.htm.

ADEMPIMENTO

È l’esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un’imposta.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all’A. è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l’A. sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. L’A. può reperire ulteriori entrate a fronte dell’erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.
Organi dell’A. sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell’A. sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell’economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l’organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l’accesso alla dirigenza. I principali obiettivi dell’A. sono:

  • la semplificazione dei rapporti con i contribuenti
  • la facilitazione dei servizi di assistenza ed informazione
  • il potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione
  • la ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.

A livello centrale, l’A. è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali (V. anche Centri operativi).

AGENZIE FISCALI

Enti pubblici non economici nati dalla riorganizzazione del Ministero delle Finanze attuata con il decreto legislativo 300/99. Le quattro A. (Entrate, Dogane, Territorio e Demanio) esercitano le funzioni precedentemente affidate ai Dipartimenti del vecchio Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nell’ambito di una convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale assegna gli indirizzi strategici e svolge un costante monitoraggio sulla loro attività.

AGEVOLAZIONE FISCALE

Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell’applicazione di un’aliquota ridotta oppure nella concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, esenzioni.

AGEVOLAZIONI PER DISABILI

Benefici fiscali previsti per i portatori di handicap, notevolmente ampliati dalle leggi finanziarie degli ultimi anni. Le principali agevolazioni sono: per i figli a carico:

  • dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap spetta una speciale detrazione pari a 774,69 euro

per i veicoli:

  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
  • l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
  • l’esenzione dal bollo auto;
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:

  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
  • l’Iva agevolata al 4%;
  • la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfettario) del cane guida per i non vedenti;
  • la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti

per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:

  • la possibilità ai fini Irpef di dedurre dal reddito l’intera spesa, anche da parte del familiare e anche se il disabile non è fiscalmente a carico (v. Familiari a carico).

per l’abbattimento delle barriere architettoniche:

  • proroga per il 2002 della detrazione d’imposta (del 36%) e aliquota Iva ridotta al 4% per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

per l’assistenza personale:

  • la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza.

AGGIO

Somma che il concessionario percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.

ALIQUOTA

Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta. L’A. indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l’Irpeg) ovvero più o meno crescente con l’aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).

ALIQUOTA MARGINALE

Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione.

ALIQUOTA MEDIA

Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta e il reddito imponibile.

AMMORTAMENTO DEI BENI

Procedimento contabile con cui si fa concorrere per quote il costo originario di un bene che ha carattere durevole, sia materiale (macchinario, impianto, fabbricato, automezzo) o immateriale (es. avviamento), alla determinazione dei costi relativi a ciascun periodo d’imposta. L’ammortamento si effettua nei casi in cui il contributo all’attività economica di un certo bene abbia durata superiore al periodo di tempo nel quale si calcola il risultato d’esercizio (generalmente l’anno).

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva). Mediante l’A.T. gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.

ASSE EREDITARIO

Insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto; identifica il patrimonio caduto in successione nel suo complesso.

ASSISTENZA FISCALE

Servizio introdotto allo scopo di semplificare la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un apposito modello (mod. 730) possono presentare la dichiarazione direttamente al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 offre numerosi vantaggi rispetto al modello UNICO: è più facile da compilare, non richiede calcoli, consente di ottenere eventuali rimborsi con la busta paga o con la pensione entro i mesi di luglio o agosto successivi alla data di presentazione. Esistono anche Caf-imprese per l’assistenza agli esercenti attività imprenditoriale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc. Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.

AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE

Calcolo e versamento dell’imposta dovuta effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.

AUTONOMIA TRIBUTARIA

Potestà attribuita alle Regioni e agli enti locali di stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

AUTOTUTELA

È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L’agenzia delle entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente o d’ufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi del contribuente può essere oggetto di riesame. Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso che questo ometta di dar seguito all’annullamento senza giustificato motivo può provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
Il potere di annullamento dell’atto, o di rinuncia all’imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:

  • errore di persona;
  • evidente errore logico o di calcolo;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • doppia imposizione;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.

L’annullamento può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

AVVISI DI PAGAMENTO

(v. Cartelle di pagamento)

AVVISO BONARIO

Comunicazione inviata dal concessionario della riscossione al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l’invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente. L’A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:

  • gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
  • le modalità e il termine del pagamento;
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

La forma dell’avviso di accertamento varia a seconda del tributo cui si riferisce. Da qualche anno è consentita la notifica di un atto di accertamento “unificato” che contiene accertamenti o rettifiche riguardanti più tributi. Giuridicamente gli avvisi rimangono però distinti e sono quindi autonomamente impugnabili.
Voci collegate: Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.

AZIONE ESECUTIVA

(v. Esecuzione forzata)

BASE IMPONIBILE

Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. In materia di imposte dirette (Irpef, Irpeg), la base imponibile è l’importo che residua dopo avere applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste; per l’Ici, è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Nel campo delle imposte indirette varia da tributo a tributo: ad esempio nell’Iva è costituita normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell’imposta di registro dal valore del bene o del diritto.

BOLLO (IMPOSTA)
Imposta dovuta per la formazione di atti, documenti e registri specificamente individuati dalla legge. Può essere assolta mediante l’apposita carta, le marche da bollo nonché, in alcuni casi, il pagamento con l’F23.
BOLLO AUTO
(v. Tasse automobilistiche).
BONUS FISCALE
Sinonimo di credito di imposta concesso in presenza di determinate condizioni. Può essere fatto valere per il pagamento delle imposte e il versamento delle ritenute.
CAF (CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE)
Organizzazioni, iscritte in un apposito Albo tenuto dall’Agenzia delle Entrate, che svolgono attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti che ne fanno richiesta.
CANONE
Pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui (v. locazione).
CANONE RAI
(V. Tasse sulle radiodiffusioni)
CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
Disponibilità delle risorse necessarie per sostenere il pagamento dei tributi. Secondo la nostra Costituzione, ogni imposta deve sempre essere commisurata alla capacità contributiva del cittadino.
CAPIENZA
Possibilità di un determinato importo o valore di contenerne un secondo. In campo fiscale il termine si riferisce ai casi in cui un contribuente avrebbe diritto a una detrazione superiore all’imposta che deve pagare; si dice allora che la detrazione “non trova C.” nell’imposta. Normalmente in questa ipotesi la parte eccedente della detrazione dovrebbe andare perduta. La tendenza recente delle nostre leggi fiscali è però quella di consentirne il beneficio rinviandolo ai periodi d’imposta successivi o facendone fruire un familiare del contribuente.
CAPITALE (REDDITI DI)
Sono gli interessi, i proventi delle obbligazioni e delle azioni e le altre entrate derivanti dall’impiego di capitale finanziario. Possono essere distinti in due grandi gruppi:

  • proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come i dividendi distribuiti dalle società di capitale
  • interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di investimento.

(V. anche Redditi di capitale [tassazione]).

CARTELLE DI PAGAMENTO
Avvisi predisposti dai concessionari della riscossione e notificati al contribuente tramite i loro addetti o spediti per raccomandata, contenenti l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo. Le C. contengono, tra l’altro, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’indicazione delle modalità per ricorrere. Il contribuente, se ritiene corretta la richiesta, può pagare la cartella presso gli sportelli del concessionario, in banca o agli uffici postali, in caso contrario può chiedere chiarimenti all’ufficio che è responsabile dell’addebito (non, quindi, al concessionario della riscossione, che è un semplice esecutore) anche per via telefonica: per l’Agenzia, rivolgendosi al Centro di assistenza telefonica che risponde al n. 848.800.444. Nel caso continui ad essere convinto che l’addebito non è fondato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.
CASSETTO FISCALE
Nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate che dà ai contribuenti la possibilità di consultare, in tutta sicurezza, le proprie informazioni fiscali. In pratica, attraverso la C.P. i cittadini possono interrogare l’anagrafe tributaria chiedendo tutte le informazioni concernenti:

  • le dichiarazioni presentate;
  • i rimborsi di imposte dirette ed indirette;
  • i versamenti effettuati tramite i modelli F24 e F23;
  • gli atti del registro che li riguardano;
  • codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
  • denominazione, partita Iva, domicilio fiscale, sede legale e descrizione dell’attività di una ditta individuale.

Possono accedere al servizio coloro che sono in possesso del Codice Pin.

CATEGORIE CATASTALI
Tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le C. sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (commerciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In ogni categoria ci sono più sottocategorie.
CENTRI DI ASSISTENZA TELEFONICA
Uffici dell’Agenzia delle Entrate che danno informazioni fiscali e che possono anche, in alcuni casi, annullare gli avvisi bonari e le comunicazioni relative alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Il servizio, cui si accede chiamando il numero 848.800.444, è svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13. Il costo della chiamata, da qualunque luogo del territorio nazionale, è sempre quello della tariffa urbana.
CENTRI DI SERVIZIO
Speciali uffici dell’amministrazione finanziaria incaricati di provvedere alla liquidazione delle dichiarazioni e alle attività conseguenti (recuperi di imposta, rimborsi). Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stata disposta la graduale soppressione dei Centri di Servizio:

  • dal 31-12-2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia
  • dal 30-04-2002: Bologna e Salerno
  • dal 30-06-2002: Cagliari, Genova, Torino, Trento
  • dal 31-12-2002: Bari.

La soppressione dei Centri di servizio ha comportato la ripartizione delle competenze ad essi attribuite tra i due nuovi Centri Operativi e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

CENTRI OPERATIVI
Nuovi organismi istituiti a Venezia e Pescara in concomitanza con la soppressione dei Centri di servizio. I due C. O. svolgono tutte le attività stralcio connesse alla liquidazione delle dichiarazioni fino al 1997 insieme a specifici compiti quali ad esempio:
Centro operativo di Venezia
  • i controlli preventivi di qualità sugli esiti delle liquidazioni e sulle eventuali successive comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999;
  • la ricezione ed acquisizione delle dichiarazioni fiscali spedite dall’estero;

Centro operativo di Pescara

  • la gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;
  • il controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette;
  • il controllo dei crediti di imposta previsti dalle leggi speciali;
  • la gestione dei rimborsi a non residenti, i rimborsi Ici relativi al 1993.
CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(v. CU – Certificazione Unica )
CERTIFICAZIONI FISCALI
Strumenti di “supervisione” fiscale il cui esercizio è affidato a soggetti terzi professionalmente abilitati, al fine di garantire ai contribuenti che se ne avvalgono il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari. L’utilizzo del sistema di C. F. agevola, nel contempo, l’esecuzione dei controlli da parte dell’Agenzia. Le C. F. possono consistere nel visto di conformità, nell’asseverazione e nella certificazione tributaria.
CLASSE CATASTALE
Criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc.
CO.CO.CO
(v. Collaborazione coordinata e continuativa)
CODICE FISCALE
Sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici, per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. Il C. F. è attribuito d’ufficio dall’Anagrafe tributaria a tutti i cittadini. Nel caso non sia stato ancora attribuito, bisogna presentarsi all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorrono passaporto o permesso di soggiorno, quando richiesto, per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore. L’attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai consolati (per i residenti all’estero), se collegati al sistema informativo delle Entrate.
Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:
  • le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
  • lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
  • i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
  • il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U,V, Z);
  • i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
  • i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
  • infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.

V. anche Omocodia.

CODICE PIN
Sequenza di dieci numeri attraverso la quale è possibile accedere ai servizi offerti da Fisconline come ad es. la presentazione della dichiarazione via Internet, il pagamento delle imposte tramite il modello F24 telematico, la registrazione dei contratti di locazione, l’accesso alla casella postale. Il C.P. può essere richiesto tramite il sito www.agenziaentrate.it seguendo le istruzioni illustrate o, in alternativa, recandosi muniti di un documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate. In caso di richiesta dal sito web è necessario indicare i propri dati anagrafici e quelli relativi all’ultima dichiarazione dei redditi. Una volta forniti e confermati i dati richiesti il sistema provvede ad assegnare al contribuente i primi quattro caratteri del C.P.. La seconda parte del codice (sei caratteri), nonché la password di accesso alle aree riservate del sito dell’Agenzia sono recapitati al domicilio del richiedente, mediante il servizio postale, entro circa 15 giorni dalla richiesta. Per il rilascio del codice Pin ai residenti all’estero v. Dichiarazione via Internet.
CODICE TRIBUTO
Sequenza di numeri e lettere che identifica l’imposta cui si riferisce il versamento. I C.T., recentemente sfoltiti dall’Agenzia delle Entrate, sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Figura contrattuale intermedia tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Ha per oggetto la prestazione di attività svolte in modo continuativo ma senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati a favore di un determinato soggetto (committente). Ai fini fiscali il reddito percepito dai collaboratori coordinati e continuativi (detti anche, in gergo, Co.co.co) è ora assimilato, in linea generale, a quello di lavoro dipendente.
COMMISSIONI TRIBUTARIE
Organi di giurisdizione competenti per le controversie di natura tributaria. Appartengono alla competenza delle Commissioni tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo, ora soppresso, per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Le C.T. di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni provincia (C.T. provinciali), quelle di secondo grado nel capoluogo di ogni regione (C.T. regionali).
COMPENSAZIONE
Possibilità di far valere propri crediti per ridurre l’importo di imposte, sanzioni, contributi e premi dovuti. Le C. vengono effettuate indicandole nel modello di versamento F24. Nel caso di compensazione verticale (es.: Irpef su Irpef) non è obbligatoria l’esposizione nel modello citato.
COMPROMESSO (PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA)
È l’atto sottoscritto fra le parti preparatorio per la stipula della compravendita davanti al notaio. I C. risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata devono essere trascritti presso gli uffici del territorio.
COMUNICAZIONI
Avvisi spediti ai contribuenti contenenti richieste o informazioni di vario tipo. Rientrano tra le C. gli avvisi spediti ai contribuenti per informarli degli esiti del controllo automatico (liquidazione) effettuato sulla loro dichiarazione dei redditi. Possono essere comunicazioni “di regolarità” se la dichiarazione è risultata corretta, comunicazioni “di irregolarità” o richieste di chiarimenti, se il controllo ha evidenziato degli errori. Le C. riguardano anche l’esito del controllo formale delle dichiarazioni, con il quale l’Agenzia verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione ai documenti in possesso del contribuente e alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di altri soggetti o fornite da altri enti. Le C. derivanti sia dai controlli automatici che dai controlli formali consentono al contribuente di sanare le irregolarità evidenziate con il pagamento di una sanzione ridotta. Anche il contribuente può inviare C. all’amministrazione finanziaria, ad esempio per denunciare variazioni dei redditi dei terreni o perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali o per segnalare l’inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia.
CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE
Società alle quali è affidato in concessione, in un determinato ambito territoriale, il servizio della riscossione, anche coattiva, dei tributi per conto dell’Agenzia delle entrate.
CONCESSIONI GOVERNATIVE
(v. Tasse sulle concessioni governative)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Atto che permette di chiudere un contenzioso aperto con il Fisco a seguito di un ricorso. Si perfeziona con un accordo tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria con il quale vengono fissati gli importi dei tributi e delle altre somme dovute per estinguere la lite. Con la conciliazione, che può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente può ottenere i seguenti benefici:

  • riduzione ad un terzo delle sanzioni;
  • diminuzione fino alla metà delle pene previste per i reati tributari, con la non applicazione delle pene accessorie;
  • compensazione delle spese di giudizio.

La conciliazione può anche riguardare solo alcuni aspetti della controversia; in tal caso, essa prosegue nei modi ordinari limitatamente alle questioni non conciliate. La procedura si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intera somma ovvero della prima rata con prestazione di idonea garanzia (fideiussione), se si sceglie il pagamento rateale.

CONCORDATO
(v. Accertamento con adesione)
CONGUAGLIO
Determinazione definitiva delle imposte dovute in un dato anno al fine di regolare le eventuali differenze a debito o a credito. Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, il datore di lavoro (sostituto d’imposta), è tenuto entro il mese di febbraio all’effettuazione del C. tra le ritenute operate e le imposte dovute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell’anno precedente.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Vertenze instaurate dinanzi alle Commissioni tributarie (v. Processo tributario).
CONTRATTI D’AFFITTO E DI LOCAZIONE
(v. Registrazione di locazione)
CONTRIBUENTE
Soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto d’imposta e che, quindi, è tenuto al pagamento della stessa (C. “di diritto”). Si definisce invece C. “di fatto” colui che, sebbene sopporti l’onere tributario, non è obbligato direttamente a sostenerlo (è il caso del consumatore finale per l’Iva). Possono essere contribuenti le persone fisiche, le persone giuridiche e, in generale, tutte le organizzazioni di beni e di persone anche prive di personalità giuridica nei cui confronti si sia verificato il presupposto d’imposta.
CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE
Esame della dichiarazione per verificarne la correttezza. Un primo C., c.d. liquidazione, viene effettuato automaticamente dall’Anagrafe tributaria su tutte le dichiarazioni; un secondo C. (controllo formale) viene eseguito su campioni delle dichiarazioni dagli uffici dell’Agenzia. Una terza fase (controllo sostanziale) è diretta alla rettifica dei singoli redditi dichiarati e alla individuazione dei soggetti che, pur essendo tenuti alla presentazione della dichiarazione, non vi hanno provveduto (v. anche Accertamento).
CONTROLLO FORMALE (DELLE DICHIARAZIONI)
Attività degli uffici dell’Agenzia delle Entrate riguardante le dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia. Tramite il C. F., che deve concludersi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, viene verificata la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti o trasmessi per legge da enti previdenziali ed assistenziali, banche e imprese assicuratrici. A questo fine il contribuente la cui dichiarazione è sottoposta a C. F. è invitato dall’ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti nel caso siano riscontrate difformità tra questi ultimi ed i dati in possesso dell’Agenzia. Il C.F. consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

L’esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.

CORREZIONE DEL MODELLO 730
Possibilità di integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO (quando si constata di non aver dichiarato in tutto o in parte i redditi posseduti) oppure mediante la presentazione entro il 31 ottobre di un nuovo modello 730 (quando la C. comporta un maggior rimborso o un minor debito).
CORRISPETTIVO
Somma pagata per l’acquisto di un bene o di un servizio. Può comprendere l’imposta sul valore aggiunto (Iva) che viene addebitata all’acquirente a titolo di rivalsa.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
Deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita (con l’attestazione della avvenuta presentazione) e degli altri documenti richiesti dalla legge, da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale non può avvenire tramite servizio postale.
COSTRUZIONI RURALI
Costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono. In particolare, sono quelle destinate:

  1. all’abitazione delle persone addette alla coltivazione del terreno, nonché dei familiari conviventi a loro carico, alla custodia dei fondi e del bestiame;
  2. al ricovero degli animali necessari per quella coltivazione;
  3. alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli.

Ai fini fiscali le C. R. non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

CREDITO DA DICHIARAZIONE (ECCEDENZA DI IMPOSTA)
Differenza, a favore del contribuente, tra l’imposta dovuta per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute ed acconti; tale eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata per compensare debiti d’imposta presenti e futuri. I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che il contribuente non ha scelto di utilizzare in compensazione o di riportare all’anno successivo, sono rimborsati dagli Uffici in base a procedure automatizzate.
Per i crediti fino a 4.131,66 euro è previsto l’invio al contribuente, tramite Postel, di due diversi tipi di avvisi:
  • per gli importi fino a 1.549,37 euro un invito a presentarsi in una qualsiasi agenzia postale, presso la quale può riscuotere il rimborso in contanti;
  • per gli importi da 1.549,37 a 4.131,66 euro, una lettera contenente un modello – da compilare e consegnare ad un’agenzia postale o ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, cui può essere trasmesso anche in via telematica – nel quale deve essere espressa la preferenza per l’accreditamento su c/c bancario o postale, e indicate le coordinate del conto. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia cambiario della Banca d’Italia oppure, se il contribuente ha fornito a suo tempo le coordinate del proprio conto corrente bancario, mediante l’accreditamento su tale conto.
CREDITO D’IMPOSTA
Con tale termine, oltre al credito da dichiarazione (v.), si indica anche:

  • un credito derivante da imposte pagate per conto del contribuente da altri soggetti, come ad esempio il C. d’imposta sui dividendi o il C. d’imposta sui fondi comuni;
  • una agevolazione che riduce il debito d’imposta, come ad esempio il C. d’imposta per nuove iniziative, per le imprese di autotrasporto, per nuove assunzioni, ecc.
CUD – CERTIFICAZIONE UNICA
Certificazione valida sia ai fini tributari che previdenziali, consegnata ai lavoratori dipendenti e pensionati e a coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. A partire dal 1998 ha sostituito i modelli 101 e 201. Deve essere rilasciata entro il mese di marzo dell’anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
CUMULO GIURIDICO (DELLE SANZIONI)
Applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio, quando il contribuente, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base va previamente aumentata di un quinto. Se riguardano periodi d’imposta diversi, la sanzione base va previamente aumentata dalla metà al triplo. Si distingue dal cumulo “materiale”, semplice sommatoria delle sanzioni applicabili. Il C. G. (che ovviamente non può superare quello “materiale”) non può essere applicato per gli omessi versamenti.
DEBITO D’IMPOSTA
Somma che il contribuente è tenuto a pagare quando si verificano i presupposti previsti dalla legge tributaria. A volte è determinato in misura fissa ma più spesso si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota d’imposta.
DECADENZA
Perdita del diritto per mancato esercizio entro un determinato termine. In ambito fiscale sono spesso previsti termini di D., come ad esempio per la proposizione del ricorso alle Commissioni tributarie o per avvalersi di istituti agevolativi quali ravvedimento, acquiescenza, concordato.
DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
È la possibilità di sottrarre dal reddito complessivo l’ammontare della rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Con questa deduzione la prima casa viene così di fatto esentata dall’Irpef. La D. spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono. Compete però per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La D. spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti affittata.
DEDUZIONI
Spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare.
Esempio: nel 2002 con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9%, l’aliquota dello scaglione corrispondente comprensiva dell’addizionale regionale); se il contribuente dichiara 82.633,10 euro (l’aliquota marginale, comprensiva dell’addizionale regionale, è del 45,9%) il risparmio sale a 711,16 euro. Una spesa “detraibile”, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall’entità del reddito.
Sono tra le spese deducibili dal reddito:
  • le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
  • i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
  • i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
  • gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
  • i contributi a consorzi obbligatori;
  • i contributi per i Paesi in via di sviluppo (v. elenco nel sito www.esteri.it);
  • i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • i canoni, livelli e censi;
  • le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
  • le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
  • le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
  • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito www.giustizia. it);
  • le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.

DETRAZIONI

Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda. In particolare le D. spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.
Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:

  • le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11);
  • le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap;
  • gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
  • le spese funebri;
  • le tasse scolastiche;
  • i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);
  • i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
  • spese veterinarie;
  • spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
  • erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
  • erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
  • erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
  • contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
  • erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

DICHIARANTE

Chi presenta la dichiarazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Possibilità concessa ai coniugi che presentano la dichiarazione tramite il modello 730 di compilare un’unica dichiarazione quando ricorrono certe condizioni.

DICHIARAZIONE CORRETTIVA (ENTRO I TERMINI)

Dichiarazione dei redditi rettificativa del modello Unico già presentato, che possono trasmettere (purché entro il termine di presentazione della dichiarazione) i contribuenti che si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili. Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”. Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa evidenziano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione (v. anche Dichiarazione integrativa).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale. La D. deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno avuto redditi (dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni deve essere presentata anche se non hanno percepito alcun reddito) su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate. I modelli variano a seconda che si tratti della D. di persone fisiche, società di persone o di capitali. Per le persone fisiche il modello da utilizzare può essere UNICO PF (persone fisiche) oppure – se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un pensionato – il modello 730.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO 730)

Modello semplificato di dichiarazione che i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.
Ai Caf – che possono anche, dietro compenso, compilare la dichiarazione – deve essere presentata tutta la documentazione necessaria. Quest’obbligo sussiste anche se al Caf viene presentata la dichiarazione già compilata. Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Utilizzare il modello 730 presenta notevoli vantaggi:

  • è più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto;
  • il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.

Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il 730:

  • al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
  • al CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO UNICO)

Modello ordinario di dichiarazione che comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva, la dichiarazione Irap e, facoltativamente, anche il modello 770 Ordinario dei sostituti d’imposta. Per la modalità di presentazione, v. la voce Presentazione della dichiarazione Mod. UNICO.

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

Dichiarazione con la quale il datore di lavoro comunica l’ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogate ai propri dipendenti e ai prestatori di lavoro autonomo che abbiano svolto attività per l’azienda, nonché delle imposte sostitutive e delle ritenute effettuate sui redditi diversi e sui redditi da capitale (v. anche Modello 770).

DICHIARAZIONE ICI

È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell’anno precedente. Va presentata direttamente al Comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi comunale. I Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione, da trasmettere in tempi diversi da quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Documento che consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza). La D.I. può essere presentata sia in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di D.I.:

  1. da ravvedimento: è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolati al tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato (v. Ravvedimento);
  2. a favore del contribuente: può essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
  3. in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione può essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
  4. di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, nella forma di una semplice comunicazione – con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori “meramente formali”) regolarizza la propria posizione.

DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Dichiarazione dei redditi Modello Unico, presentata tramite commercialisti, Caf e altri soggetti abilitati. Se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente gli intermediari incaricati di presentarla per via telematica devono rilasciargli:

  • una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione di incarico a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
  • l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (la c.d. “ricevuta”), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il servizio di accettazione e trasmissione delle dichiarazioni, gli intermediari possono richiedere un corrispettivo. (V. anche Trasmissione telematica).

DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Possibilità di compilare la dichiarazione con un apposito programma messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e di trasmetterla via Internet. Sempre via Internet è anche possibile pagare le relative imposte. Per poter utilizzare questo servizio il contribuente deve chiedere il proprio codice pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate. it, nella sezione fisconline. La trasmissione della dichiarazione via Internet è particolarmente utile per i residenti all’estero. Per ottenere il codice Pin questi contribuenti devono, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente. Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento non possono inviare l’istanza via fax ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password. Il contribuente che ha ricevuto questa comunicazione può acquisire le restanti sei cifre collegandosi col sito dell’Agenzia.

DIFENSORI ABILITATI

Persone – generalmente iscritte in albi professionali – che possono rappresentare e difendere il contribuente dinanzi alle commissioni tributarie. Nel processo tributario l’assistenza di un D. A. è obbligatoria quando il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28; per valore deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).
Rientrano nella categoria dei D.A., se iscritti nei relativi albi professionali:

  • gli avvocati;
  • i dottori commercialisti;
  • i ragionieri e periti commerciali;
  • i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;
  • gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale;
  • a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.

Ai difensori abilitati deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo; in tal caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. Ai non abbienti, riconosciuti tali da un’apposita Commissione esistente presso ogni commissione tributaria, è assicurata l’assistenza gratuita.

DIREZIONI E UFFICI CENTRALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)

Strutture centrali dell’Agenzia formate da 4 Uffici di staff del Direttore (Pianificazione e controllo, Relazioni esterne, Ispettivo, Studi) e da 7 Direzioni Centrali:

  • Direzione centrale gestione tributi
  • Direzione centrale accertamento
  • Direzione centrale rapporti con enti esterni
  • Direzione centrale normativa e contenzioso
  • Direzione centrale del personale
  • Direzione centrale amministrativa
  • Direzione centrale sistemi e processi

DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)

Strutture dell’Agenzia delle entrate (una per ciascuna delle regioni e delle province di Trento e Bolzano) che esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali. La loro articolazione interna varia in funzione delle dimensioni della regione.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Prerogative riconosciute dallo Statuto del contribuente (v.).

DIRITTO DI ABITAZIONE

Diritto reale sulla casa adibita a residenza familiare e sue pertinenze che spetta al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, e ai componenti della sua famiglia. Spetta anche all’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso con patto di futura vendita o riscatto. Il titolare del diritto di abitazione deve pagare l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef.

DIRITTO DI INTERPELLO

(v. Interpello)

DISABILI

(v. Agevolazioni per disabili)

DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)

Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe dei residenti sono iscritte. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa. Per le persone fisiche non residenti è il comune in cui è stato prodotto il reddito o il maggior reddito; per gli altri soggetti non residenti è il comune in cui hanno stabilito una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, quello nel quale esercitano prevalentemente la loro attività. Il trasferimento della residenza, come quello della sede legale, in altro comune, comporta automaticamente, con effetto dal sessantesimo giorno, il trasferimento del D.F.. In presenza di determinate circostanze, il trasferimento del D. F. può avvenire anche su iniziativa dell’ufficio o su istanza di parte.

DONAZIONI

(v. Successioni e donazioni)

DOPPIA IMPOSIZIONE

Si realizza quando il medesimo reddito viene tassato due volte. La norma fiscale ne sancisce il divieto anche quando si verifica nei confronti di più soggetti in presenza dello stesso presupposto. La duplicazione che avviene, normalmente, nei rapporti internazionali, viene eliminata sia attraverso strumenti di diritto interno (ad esempio, la concessione di un credito d’imposta) sia attraverso i metodi previsti in apposite Convenzioni contro le doppie imposizioni.

DUPLICATO (DEL CODICE FISCALE)

Sostituisce il tesserino del codice fiscale smarrito o rubato, e può essere chiesto all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, per evitare code o il fastidio di recarsi personalmente in un ufficio, si può richiedere ad uno dei videoterminali self-service dell’Agenzia o direttamente via Internet: basta entrare nel sito www.agenziaentrate.it, cliccare su “servizi”, scegliere l’opzione “duplicato codice fiscale” e riempire gli spazi con i propri dati. Dopo qualche giorno di attesa il nuovo tesserino arriverà per posta prioritaria.

ECCEDENZE D’IMPOSTA(v. Credito d’imposta)ENTRATE TRIBUTARIESomme che affluiscono nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori in applicazione di norme imperative. V. anche Tributi, Imposta, Tassa.EREDITÀ GIACENTESi ha quando, per qualsiasi ragione, i chiamati all’eredità (sia per successione legittima che testamentaria) non hanno accettato l’eredità e non sono nel possesso dei beni. L’E.G. rimane provvisoriamente affidata ad un curatore nominato dal Tribunale.EROGAZIONI LIBERALI (DEDUCIBILI O DETRAIBILI)Offerte fatte volontariamente allo Stato o ad enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo o altre attività socialmente utili. Sono detraibili dall’imposta da versare; in alcuni casi (ad esempio, quelle in favore di istituzioni religiose) sono deducibili dal reddito.ESECUZIONE FORZATAProcedimento coattivo attivato dal concessionario della riscossione a seguito della morosità del contribuente, consistente nella vendita all’asta di beni di sua proprietà di valore sufficiente ad assicurare la soddisfazione del credito.ESENZIONE FISCALEParticolare forma di agevolazione tributaria con la quale il legislatore sottrae determinati redditi all’imposizione.ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITIPossibilità per alcune categorie di contribuenti di non presentare la dichiarazione. Tra questi, quelli che possiedono solo:

  • reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
  • redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
  • reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92;
  • solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Non si è comunque tenuti a presentare la dichiarazione, a meno che non si sia obbligati alla tenuta delle scritture contabili, se l’imposta lorda che risulta dovuta dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute non supera € 10,33. L’elenco completo dei soggetti esonerati è riportato ogni anno sulle istruzioni alla compilazione del Modello Unico.ESTIMO (TARIFFE DI)Tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati). Sono previste dalla legge catastale e vengono stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati.EVASIONE FISCALEComportamento attraverso il quale il contribuente si sottrae in tutto o in parte (evasione totale o parziale) all’imposizione fiscale.

F23Modello da utilizzare presso banche, concessionari della riscossione e uffici postali per tutti i versamenti in favore di enti esterni all’amministrazione finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) e per quelli relativi ad alcune imposte indirette (come ad esempio l’imposta di registro e le impo- ste ipotecarie e catastali).F24Modello da utilizzare presso banche, concessionari della riscossione e uffici postali per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli risultanti dalla dichiarazione con il modello UNICO.F24 CUMULATIVOÈ un nuovo servizio di pagamento on line con il quale gli intermediari del servizio telematico possono effettuare i versamenti delle imposte dei loro clienti addebitando le somme direttamente sui conti correnti di questi. Questa nuova applicazione, che non prevede passaggio di denaro fra intermediario e cliente, è disponibile accedendo al sito internet dell’Agenzia nella sezione Entratel.FABBRICATI(v. Immobili)FABBRICATO RURALE(v. Costruzioni rurali)FAMILIARI A CARICOFamiliari del contribuente in possesso di redditi propri non superiori a un determinato ammontare (che, attualmente, è fissato in 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).
Sono considerati a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • altri familiari, quali: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario che questi, oltre a non superare il predetto limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

FATTURADocumento che deve essere emesso da chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva.FAVOR REIPrincipio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.FERMO AMMINISTRATIVOProvvedimento cautelare diretto alla tutela dei crediti tributari, che può essere disposto dai concessionari della riscossione sui beni mobili registrati. Quando si tratta di automobili si parla anche, in linguaggio giornalistico, di “ganasce elettroniche”. In pratica l’auto non può circolare e il titolare non può disporre della sua proprietà.FISCAL DRAG(v. Drenaggio fiscale).FISCO-FAXServizio offerto ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate chiamando il numero 848.800.333, che consente di ricevere a domicilio un fax con informazioni fiscali di vario genere (modelli, tabelle, ecc).FISCO-OGGIRivista telematica dell’Agenzia delle Entrate che fornisce aggiornamenti in tempo reale, informazioni, commenti e notizie sulle novità fiscali, consultabile all’indirizzo www.fiscooggi.it.FISCONLINEComplesso di servizi telematici che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per consentirgli di versare le imposte, presentare dichiarazioni, registrare contratti, consultare i dati riguardanti la propria situazione fiscale e svolgere altre operazioni fiscali senza doversi muovere da casa. Per accedere al servizio occorre richiedere il codice Pin (v.).

FRINGE BENEFITS (BENEFICI ACCESSORI)Beni e servizi concessi a favore di determinati dipendenti, costituenti una forma di retribuzione aggiuntiva; in genere perseguono il fine di agevolare o incentivare i soggetti beneficiari nello svolgimento delle proprie mansioni. Costituiscono F.B., ad esempio, la concessione dell’auto in uso promiscuo, la concessione di prestiti a condizioni particolarmente vantaggiose, la concessione in uso di abitazioni aziendali, ecc.

GANASCE ELETTRONICHEBlocco della possibilità di circolazione di un veicolo, operato dai concessionari della riscossione a tutela di un credito (v. anche Fermo amministrativo).GARANTE DEL CONTRIBUENTEOrgano collegiale, previsto dallo Statuto del contribuente, istituito presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (e presso le analoghe strutture delle province autonome di Trento e Bolzano), che ha il compito di tutelare il contribuente e difenderne i diritti.
È composto da tre membri scelti in ciascuna delle seguenti categorie:

  1. magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
  2. dirigenti dell’amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
  3. avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Il G., anche sulla base di segnalazioni inoltrate dal contribuente, può chiedere chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni. Può inoltre rivolgere raccomandazioni agli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e richiamarli al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; accedere agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza; attivare l’autotutela; segnalare norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti. Il G. presenta una relazione semestrale sull’attività svolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale, a sua volta, deve riferire annualmente al Parlamento sul funzionamento dell’organismo e sui provvedimenti adottati a seguito delle sue segnalazioni.GETTITO TRIBUTARIOAmmontare complessivo delle entrate tributarie (imposte, tasse, contributi, tributi speciali) relativo ad un determinato periodo di tempo.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZAProcedura giudiziaria attivabile dal contribuente, tramite un apposito ricorso, per ottenere che venga data esecuzione ad una sentenza definitiva. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’ufficio o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

IMMOBILI (IDENTIFICAZIONE DEGLI)Attività svolta dall’Agenzia del Territorio per l’attribuzione della rendita.A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai numeri di Foglio, Particella e Subalterno. Quest’ultimo individua la singola unità nell’ambito del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in “zone censuarie”. Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue caratteristiche e della destinazione.Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi:

  • A Unità immobiliari per uso abitazione o assimila- bili
  • B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi(collegi, caserme, ecc.)
  • C Unità immobiliari di tipo commerciale.
  • D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).

All’interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/2 abitazioni di tipo civile
  • A/3 abitazioni di tipo economico
  • A/4 abitazioni di tipo popolare
  • A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 abitazioni di tipo rurale
  • A/7 abitazioni in villini
  • A/8 abitazioni in ville
  • A/9 castelli e palazzi storico-artistici
  • A/10 uffici e studi privati
  • A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso (Ici), il loro trasferimento (imposta di registro, Iva, imposte ipotecaria e catastale). Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecaria e catastale più l’imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.IMMOBILI INAGIBILIFabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l’inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. I proprietari possono segnalare all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, ottenere la variazione dell’accertamento catastale. All’immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito degli I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.IMPONIBILE, REDDITO IMPONIBILE(v. Base imponibile)IMPOSTAParte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l’I. è un’obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato. Voci collegate: tassa, tributo.IMPOSTA ACCERTATADebito determinato in seguito ad accertamento, che deve essere pagato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento oppure gradualmente secondo quote crescenti, in caso di presentazione di ricorso, in relazione ai vari gradi del giudizio.IMPOSTA DI BOLLO(v. Bollo)IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO(v. Accise)IMPOSTA DI REGISTROPrelievo che colpisce i trasferimenti di ricchezza. Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo, in misura proporzionale al valore dell’atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa.IMPOSTA LORDAImporto che si ottiene applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile ai fini Irpef le rispettive aliquote marginali. Sottraendo le detrazioni dall’I. L. si ottiene l’imposta netta.IMPOSTA PERSONALETributo che colpisce la ricchezza in quanto appartenente ad una determinata persona. Tipico esempio di I. P. è l’Irpef. Nell’applicazione dell’I.P. si tiene conto di certe condizioni soggettive come ad esempio l’esistenza di familiari a carico, il fatto di svolgere determinate attività lavorative o aver sostenuto particolari spese di rilevanza sociale.IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONEPrelievo sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di pertinenza delle province. È rapportato al tipo e alla potenza dei veicoli.IMPOSTA SOSTITUTIVAIn genere, prelievo di minore entità che sostituisce l’imposta normalmente applicabile. Sono tali, ad esempio, le imposte sostitutive dell’Irpef da applicare, a seconda dei casi, nella misura del 12,5% o del 27% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (v. anche Capital gain).IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (SOPPRESSIONE)Prelievo sui trasferimenti per causa di morte o a titolo gratuito, recentemente riformato (imposta sulle donazioni) o soppresso (imposta sulle successioni). (v. Successioni e Donazioni [Imposta]).IMPOSTE DIRETTETributi che colpiscono la capacità contributiva del soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio. Esempi: Irpef, Irpeg, Irap. Contrapposte a imposte indirette.IMPOSTE INDIRETTETributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene. Sono esempi di I.I.: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo, Accise.IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALETributi applicati in occasione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.IMPUTAZIONE (DEL CREDITO, DEL REDDITO, ECC.)Attribuzione ad un contribuente di una quota di reddito ovvero di una detrazione o di un credito. Si può parlare di I. anche nel senso di attribuzione di una spesa a un determinato periodo d’imposta, a una determinata voce del conto economico, ecc.INCENTIVO FISCALEAgevolazione consistente nell’esenzione dal pagamento di determinati tributi o nella riduzione del loro ammontare. L’I. viene concesso, normalmente, alle imprese che effettuano investimenti di particolare rilevanza economico-sociale.INDENNITÀ DI ESPROPRIOSomme percepite nel corso dei procedimenti espropriativi. Subiscono una ritenuta del 20% a titolo di imposta. Il contribuente può anche scegliere di determinare l’imposta nei modi ordinari; in tal caso le I. devono essere indicate nella dichiarazione.INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (TFR)Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione annuale e alla durata del rapporto. Non va inserita, di regola, nella dichiarazione dei redditi: saranno gli uffici delle entrate a liquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, detraendo le somme già trattenute annualmente dal sostituto e iscrivendo a ruolo (ovvero rimborsando) le imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione del sostituto di imposta.INTERESSI MORATORISomme che si aggiungono all’importo dovuto quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi per prolungamento del pagamento, servono a indennizzare del ritardo il creditore.INTERESSI PASSIVICosto del denaro preso a prestito. Gli I. derivanti da mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, nonché da mutuo agrario, sono limitatamente detraibili (19%) dall’imposta lorda; nella determinazione del reddito d’impresa sono normalmente deducibili dai ricavi.INTERMEDIARI (DEL SERVIZIO TELEMATICO)Soggetti e organismi autorizzati (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all’Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.INTERNETRete che consente il collegamento e lo scambio di informazioni tra computer attraverso appositi protocolli. L’Agenzia delle Entrate ha attivato due siti Internet: www.agenziaentrate.it e www.fiscooggi.it. Il primo mette a disposizione dei contribuenti informazioni, software e servizi telematici di vario tipo (v. fiscoonline). Il secondo fornisce, con frequenza quotidiana, commenti e aggiornamenti sulle novità fiscali e sull’attività dell’Agenzia.INTERPELLOPossibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all’amministrazione finanziaria prima di compiere un determinato atto, quando vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione della normativa. In mancanza di una risposta entro 120 giorni si intenderà che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione proposta dal contribuente (silenzio-assenso). I quesiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:

  • le imposte sui redditi
  • l’imposta sul valore aggiunto
  • la Dual Incom Tax (Dit) – l’Irap
  • l’imposta di registro – l’imposta di bollo
  • le tasse sulle concessioni governative
  • l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.

IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), progressiva (perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi prodotti in Italia.IRPEG (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE)Imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti alle stesse assimilate. Presupposto dell’I. è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie previste dalla normativa tributaria ai fini dell’Irpef. Soggetti passivi dell’imposta sono: le società di capitali, gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti in Italia. Non sono soggetti all’I. gli organi e le amministrazioni dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché le regioni, le province ed i comuni. L’I. è un tributo dovuto per “periodi d’imposta”, l’arco di tempo è costituito dal periodo di gestione dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. L’aliquota attuale è il 36%.IRROGARE, IRROGAZIONEInfliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).ISCRIZIONE A RUOLOInserimento di un contribuente negli elenchi dei debitori dell’erario per tributi e accessori relativi ad un periodo di imposta. L’I. dà l’avvio alle procedure che devono essere messe in atto dai concessionari per la riscossione delle somme dovute.ISPEZIONEPotere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di accedere presso il contribuente al fine di controllare l’osservanza degli obblighi formali e sostanziali posti a suo carico attraverso l’esame delle scritture contabili, dei libri sociali e della relativa documentazione (v. Poteri degli uffici).

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l’intero tributo. L’Iva colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONEAttività di controllo delle dichiarazioni dei redditi svolta in via automatica dal Sistema Informativo dell’Agenzia delle entrate. Attraverso la L. è possibile:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni, le deduzioni e i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Quando dalla liquidazione emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione l’Agenzia provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione in modo da:

  • evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
  • regolarizzare gli aspetti formali;
  • consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.

Se, invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che ha lo scopo di tranquillizzarlo sull’esito dell’esame. La procedura di L. deve concludersi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTAAttività svolta dall’Agenzia delle Entrate per determinare l’imposta dovuta.LISTE SELETTIVEElenchi di contribuenti scelti, in base a particolari criteri ed indici di pericolosità fiscale, dall’amministrazione finanziaria per essere sottoposti al controllo.LOCATARIOChi riceve un bene in locazione, dietro corrispettivo.LOCATOREChi dà un bene in locazione.

LOCAZIONE (CONTRATTO DI LOCAZIONE)Comunemente detto affitto, è il contratto con cui il locatore dà in godimento al conduttore (locatario) un bene in cambio di un corrispettivo periodico, detto canone (v. registrazione dei contratti di locazione).

MESSO NOTIFICATOREPersona che provvede alla notifica – in luogo della spedizione a mezzo posta – degli avvisi e degli altri atti che devono essere comunicati al contribuente. Può essere un messo speciale dell’ufficio o del concessionario o un messo comunale. Speciali modalità di notifica sono previste per le cartelle di pagamento e per gli atti giudiziari (es. ricorsi, sentenze, ecc.).METODOLOGIE DI CONTROLLOIndicazioni dettagliate dei diversi controlli che gli operatori dell’Agenzia delle entrate devono compiere nelle verifiche, a seconda dell’attività svolta dal contribuente. A luglio 2002 sono state approvate 79 metodologie relative a 113 settori di attività.MODELLI DI VERSAMENTOModuli che consentono al contribuente di versare le imposte dovute (v. anche F23, F24 e Versamento telematico).MODELLO 730(v. dichiarazione dei redditi con – )MODELLO UNICO(v. dichiarazione dei redditi con – )MORATORI(v. Interessi moratori)MOTIVAZIONE DELL’ACCERTAMENTOÈ costituita dall’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’avviso di accertamento. In mancanza o carenza della M. l’avviso di accertamento è da ritenersi nullo. La nullità può essere fatta valere in sede di ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.

MUTUO IPOTECARIOFinanziamento concesso dalle banche con garanzie reali costituite da ipoteca su beni immobili di proprietà. Quando si tratta di mutuo concesso per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale i relativi interessi sono parzialmente detraibili dall’Irpef.

NOTIFICAAttività con la quale si portano a conoscenza dei destinatari altri atti di natura sostanziale (per esempio, avviso di accertamento). In campo fiscale può essere effettuata a mezzo posta, direttamente e, in subordine, tramite intermediari. La N. diretta è regolata da alcuni principi, tra cui l’obbligo di consegna dell’atto di notificazione; la sua sottoscrizione da parte del consegnatario; l’obbligo di assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto notificato.

NUDA PROPRIETÀÈ il diritto che rimane al proprietario quando un altro soggetto ha l’usufrutto del bene. Allo scadere dell’usufrutto si ricostituisce automaticamente la piena proprietà.

OBBLIGAZIONE FISCALE
Vincolo posto a carico dei contribuenti per l’adempimento di una prestazione a titolo di tributo. Sorge al verificarsi del presupposto indicato dalla legge, costituito da un’entrata, anche figurativa, di denaro, dal possesso di un bene e da ogni altro fatto rilevante ai fini fiscali.
OMESSO VERSAMENTO
Pagamento di imposta non effettuato, in tutto o in parte, alla scadenza stabilita.
OMOCODIA
Anomalia che si verifica quando due persone, nate nello stesso giorno e nello stesso Comune e con dati anagrafici simili, dovrebbero ricevere lo stesso codice fiscale. L’anagrafe tributaria elimina automaticamente l’O. attribuendo un nuovo codice a entrambi i contribuenti.
ONERI ACCESSORI
Spese che si aggiungono a una principale. Per esempio, nella stipula di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.
ONERI DEDUCIBILI
Spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo (v. anche Deduzioni). I principali O.D. sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, etc. La deducibilità è ammessa a condizione che gli O. siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d’imposta.
ONERI DETRAIBILI
Spese che la legge consente di detrarre percentualmente dall’imposta lorda (v. anche Detrazioni). I principali sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale, premi di assicurazioni, spese funebri, spese di istruzione, determinate erogazioni liberali in denaro.
ONEROSO
Che comporta spese (v. Titolo oneroso).
ONLUS (ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE)
Associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti che svolgono attività in determinati settori di “utilità sociale” (ad esempio, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione ecc.) in favore di soggetti svantaggiati. Le O. beneficiano di un regime fiscale agevolato.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Versamento che si effettua con modalità e tempi diversi a seconda del tipo di imposte da pagare. Per le imposte e i contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi ed Iva, il P. si effettua via Internet (F24 on line) oppure presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, agenzie postali o concessionari della riscossione; il modello da utilizzare per tutti i contribuenti è l’F24. Per le imposte iscritte a ruolo si deve provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica della cartella presso gli sportelli del concessionario ovvero alla posta o in banca utilizzando gli appositi modelli allegati. Tutti gli altri versamenti (ad eccezione dell’imposta sugli intrattenimenti che si versa con il mod. F24) devono essere eseguiti utilizzando il mod. F23.Si può pagare, oltre che in contanti:
  • con carte BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con assegni bancari o circolari presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
  • con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
PERDITE
(v. Utile)
PERIODO D’IMPOSTA
Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l’imposta dovuta. Per le persone fisiche coincide sempre con l’anno solare, per gli altri soggetti può essere anche a cavallo di due anni consecutivi.
PERSONE A CARICO
(v. Familiari a carico)
PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)
Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale. Ai fini Irpef il reddito delle pertinenze dell’abitazione principale fruisce della deduzione prevista per la casa.
POTERI DEGLI UFFICI
I poteri degli uffici si esercitano presso il contribuente attraverso gli accessi, le ispezioni e le verifiche, oppure prevalentemente presso gli uffici stessi con richieste di informazione e documenti al contribuente e a terzi come ad esempio il questionario. Dopo l’inizio degli accessi, ispezioni, verifiche il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es. ravvedimento, emersione dal lavoro sommerso). Tra i P. c’è anche quello di verificare i conti bancari del contribuente da sottoporre a controllo, attraverso particolari procedure.
PREAVVISO TELEMATICO
Comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia all’intermediario che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione di un proprio cliente, nel caso in cui dalla liquidazione della stessa emerga un’anomalia, un errore o un omesso versamento. Il preavviso viene inviato per posta elettronica e l’intermediario ha la possibilità di prendere visione dell’irregolarità segnalata e di valutare se la stessa sia fondata o meno. Nel caso in cui ritenga che l’irregolarità esista potrà consigliare al contribuente di versare quanto dovuto, usufruendo del beneficio della riduzione dei due terzi della sanzione. Nel caso in cui l’intermediario ritenga, invece, che l’irregolarità segnalata sia infondata o solo formale, potrà fornire i chiarimenti del caso ed evitare, così, che il suo cliente riceva una comunicazione di irregolarità. Trascorsi 60 giorni dall’invio del preavviso telematico senza che l’intermediario si sia attivato sarà inviata, con raccomandata, la comunicazione di irregolarità al contribuente e da quel momento decorreranno i trenta giorni previsti dalla legge per la definizione agevolata delle irregolarità riscontrate.
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
(v. Compromesso)
PRENOTAZIONE TELEFONICA (SERVIZIO DI)
Servizio dell’Agenzia delle Entrate che permette al contribuente di prenotare, per telefono ed in modo automatico, un appuntamento con un funzionario dell’ufficio. Dal luglio 2002 il servizio di prenotazione è attivo in 14 uffici locali ma il piano di attivazione prevede l’estensione progressiva del servizio a tutti gli uffici delle città capoluogo di Regione e di Provincia. Il numero da chiamare è il 199-126003. Durante la prenotazione sono proposti dal sistema tre diversi orari anche in giorni diversi, tra i quali il contribuente sceglie quello che ritiene più soddisfacente alle proprie esigenze. È prevista la disdetta della prenotazione accordata. Prossimamente sarà disponibile la prenotazione di un appuntamento anche via Web, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, che permetterà la scelta di orari e giorni a disponibilità dell’utente. Si prevede, inoltre, che la prenotazione possa essere eseguita anche dagli operatori dei Centri di assistenza telefonica qualora il problema proposto dal contribuente non possa essere risolto dal Centro.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge. In ambito tributario sono spesso previsti termini di prescrizione decennale, qualora non interrotti da apposito atto (v. Rimborsi).
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD. UNICO
Invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate. La P. del modello UNICO può avvenire:
  • direttamente, tramite il servizio telematico;
  • ad un Ufficio postale o banca convenzionata;
  • ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);
  • tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche). Gli Uffici Postali e le Banche rilasceranno una ricevuta che dovrà essere conservata dal contribuente quale prova dell’avvenuta presentazione.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni effettuato da banche, poste e Uffici delle Entrate è gratuito; l’intermediario abilitato può chiedere un corrispettivo. Il contribuente può anche compilare la propria dichiarazione con un apposito programma, da acquisire gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e trasmetterla direttamente da casa e senza alcuna spesa (v. anche Codice Pin).

PRESUPPOSTO D’IMPOSTA
Per le imposte dirette (Irpef ed Irpeg) è il possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categorie previste dal Tuir, ovunque prodotti (quindi anche quelli esteri, siano essi continuativi od occasionali: c. d. sistema del reddito mondiale). Per i non residenti sono tassabili soltanto i redditi prodotti in Italia.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giudizio, articolato in due gradi, dinanzi alle Commissioni tributarie. Davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio si può, in prima istanza, proporre ricorso avverso gli atti emessi dagli uffici delle Entrate o del Territorio ovvero dagli enti locali o dai concessionari dei servizi di riscossione; davanti alla commissione tributaria regionale si può proporre impugnazione per le decisioni emesse dalle commissioni tributarie provinciali che hanno sede nella propria circoscrizione. Presso la Commissione tributaria centrale (abolita dalla riforma del 1996) continuano ad essere decisi i giudizi già proposti alla data del 1° aprile 1996, fino ad esaurimento delle liti pendenti. Con l’instaurazione di un giudizio tributario il contribuente può:
  • chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
  • promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottemperanza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi al decisioni emesse dalle commissioni.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

PROCESSO VERBALE
Atto compilato dai funzionari incaricati del controllo tributario nel corso e a conclusione di verifiche, ispezioni ed accessi effettuati presso il contribuente. Nel P. V. – che è un atto non impugnabile autonomamente – vengono fatte rilevare le irregolarità commesse dal contribuente negli adempimenti degli obblighi fiscali e le violazioni di legge riscontrate, nonché le osservazioni e i rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista. Sulla base del P. V. – di cui viene rilasciata copia al contribuente – l’ufficio competente, non prima di sessanta giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni e richieste, può emettere l’avviso di accertamento per il recupero delle imposte evase e per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni (v. anche Statuto del contribuente).
PROGRESSIVITÀ DELL’IMPOSIZIONE
Aumento dell’aliquota più che proporzionale rispetto all’aumentare della base imponibile, di modo che a successivi aumenti uguali di questa corrispondono aumenti crescenti d’imposta. Si distingue dall’imposta proporzionale, nella quale l’aliquota non varia al variare della base imponibile, cosicché l’imposta dovuta aumenta in proporzione costante. L’Irpef è il tipico esempio di imposta progressiva.
PROVENTI SOSTITUTIVI E INTERESSI
Somme conseguite in sostituzione di redditi, per effetto di cessione dei relativi crediti, ovvero a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi. I P. S. costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Rientrano, ad esempio nella categoria dei redditi di lavoro dipendente: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
QUESTIONARI
Strumenti istruttori con cui gli uffici richiedono ai contribuenti dati e notizie ed eventuali documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine, di regola, non inferiore a quindici giorni.
RATA
Ciascuno dei singoli pagamenti, corrisposti a scadenze prefissate, in cui è suddivisa una somma da versare.
RATEAZIONE DELLE IMPOSTE ISCRITTE A RUOLO
Possibilità per il contribuente in situazione di temporanea difficoltà, che ne fa istanza in carta bollata all’Ufficio competente per territorio, di ottenere una dilazione delle somme indicate nella cartella di pagamento sino a 60 rate (con scadenza ad ogni fine mese) o, in alternativa, sino a 48 rate che decorrono dopo un periodo di sospensione di un anno. Per la concessione della R. è indispensabile che alla data di presentazione dell’istanza non siano iniziati gli atti esecutivi; a tal fine l’Ufficio che concede la rateazione deve acquisire una dichiarazione dal competente Concessionario della riscossione. Per importi superiori a euro 25.822, l’Ufficio richiede a garanzia la prestazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi, nella misura del 6% annuo, con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione al tempo della rateazione). In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive il provvedimento di rateazione decade automaticamente e l’intero importo residuo viene posto in riscossione immediatamente, senza possibilità di ulteriori dilazioni.
RATEIZZAZIONE
Possibilità per il contribuente di dilazionare, con una apposita indicazione sul modello F24, i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi. Non si possono rateizzare gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfettaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
RAVVEDIMENTO
Possibilità di regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il R. comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc). Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:
  1. l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
  2. l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
  3. l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.

La prevista sanzione del 30% viene ridotta:

  • ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa;
  • ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.

REATI TRIBUTARI
Violazioni consistenti generalmente nella mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali. Con il decreto legislativo n. 74/00 il legislatore ha riformato la disciplina dei reati tributari, concentrando il potere sanzionatorio penale sulle fattispecie effettivamente lesive dell’interesse fiscale o erariale (interesse alla riscossione delle imposte).
REDDITI (CATEGORIE DI -)
Sono i vari tipi di compensi o proventi indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi. Possono essere:

  • da capitale
    interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale
  • fondiari
    proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati.
  • di impresa
    derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.
  • da lavoro autonomo
    derivanti dall’esercizio di arti e professioni
  • da lavoro dipendente
    derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni equiparati e altri redditi ad essi assimilati dalla legge (es. borse di studio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
  • diversi
    categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza.
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
Entrate di natura eterogenea, assimilate dal punto di vista fiscale ai redditi di lavoro dipendente e quindi da dichiarare, senza diritto a detrazioni, in una apposita Sezione del Quadro relativo al lavoro dipendente. Esempio di R.: le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni.
REDDITI DI CAPITALE (TASSAZIONE DEI -)
Imposizione degli interessi, dei proventi di obbligazioni e azioni e delle altre entrate derivanti dall’impiego di capitale. È effettuata sulla base del principio di cassa, senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione. I R. da capitale sono soggetti alle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d’imposta che li erogano. In genere, tranne che per ipotesi particolari, la ritenuta – nella misura del 12,50 per cento – è applicata a titolo d’imposta (e cioè in forma definitiva) nei confronti delle persone fisiche non esercenti attività di impresa commerciale. In questo caso il contribuente è esonerato dalla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
REDDITI FINANZIARI
Entrate derivanti dalle cessione di partecipazioni, titoli e valute e da altre operazioni di carattere finanziario. In particolare, sono le plusvalenze e i redditi derivanti dalle seguenti operazioni:

  • cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
  • cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d’investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie)
  • cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti
  • cosiddetti “contratti derivati”, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere “chiuso” o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo.

Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, da enti non commerciali, sempreché l’operazione non sia effettuata nell’esercizio di imprese commerciali e dai soggetti non residenti (quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato). DIZIONARIO

REDDITI FINANZIARI (TASSAZIONE DEI)
Imposizione attuata mediante un’imposta sostitutiva ad aliquota proporzionale (che evita, quindi, l’applicazione delle aliquote progressive previste dall’imposta sui redditi).
REDDITO
Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo – in genere coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o dell’effettuazione di una operazione.
REDDITO AGRARIO
È il reddito attribuito ai fini fiscali a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. È determinato dal catasto in misura fissa, in base al tipo di terreno e di coltura (v. anche Reddito dominicale).
REDDITO COMPLESSIVO
Somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d’imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il R. C. è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del R. C., con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali o dall’attività di lavoro autonomo. Sottraendo dal R. C. le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.
REDDITO DOMINICALE
Remunerazione della proprietà del terreno, in quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni effettuate. Anche Il R. D., come il reddito agrario, viene determinato su base catastale, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
REDDITO IMPONIBILE
(v. Imponibile).
REGIMI AGEVOLATI
Possibilità di fruire di particolari modalità di tassazione per chi inizia una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa o per chi ne prosegue una di modeste dimensioni. Tali regimi sono applicabili a scelta dell’interessato. In entrambi i casi l’accesso al trattamento particolare è consentito entro soglie limitate di compenso o ricavo annuo che sono diverse tra l’uno e l’altro regime. Le agevolazioni durano al massimo per tre anni, compreso il periodo d’imposta iniziale, relativamente al regime previsto per le nuove attività, mentre sono stabilite a tempo indeterminato per le cosiddette attività marginali. In tutti i casi è data la possibilità di rinunciare al regime di anno in anno. V. Regime dei Contribuenti Minimi, Regime dei Contribuenti Minori.
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Obbligo eseguito presentando i contratti all’ufficio locale delle entrate e pagando l’imposta di registro entro 30 giorni dalla data dell’atto. Vanno registrati tutti i contratti di locazione di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.
Per la registrazione si deve pagare:

  • per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
  • per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
  • per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.

Per la registrazione della prima annualità l’imposta di registro non può essere inferiore a euro 51,65. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta.

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER VIA TELEMATICA
Possibilità di provvedere via Internet alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di immobili e al pagamento del relativo tributo. Per i possessori di cento o più unità immobiliari la registrazione telematica è obbligatoria. Coloro che intendono utilizzare il canale telematico devono innanzitutto provvedere – se già non lo posseggono – a richiedere il codice personale riservato denominato Pin (v.). Possono, altrimenti, avvalersi di intermediari abilitati come i consulenti fiscali, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le agenzie immobiliari iscritte negli albi dei mediatori nonché di altri soggetti abilitati quali ad esempio i Caf, i dottori o ragionieri commercialisti, i consulenti del lavoro. Dal sito www.agenziaentrate.it è possibile scaricare gratuitamente il software che consente di predisporre il file da inviare, di controllare la sua conformità alle specifiche dell’Agenzia, trasmetterlo ed effettuare sempre on line il pagamento dell’imposta di registro. A tal fine occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia, il cui elenco è disponibile sullo stesso sito Internet. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all’Agenzia delle Entrate.
REGISTRAZIONE DI ATTI
Formalità consistente nell’annotazione in pubblici registri degli elementi essenziali di un atto scritto o di un contratto verbale, al fine dell’acquisizione della data certa agli effetti civilistici. Vi sono due categorie di atti da sottoporre a registrazione e per i quali si paga l’imposta di registro: – atti da registrare obbligatoriamente in termine fisso (ad es. le vendite di immobili, le cessioni d’azienda, le fideiussioni, gli accolli di debiti vanno registrati entro 20 giorni, le locazioni di immobili urbani entro 30 giorni); – atti da registrare in caso d’uso (ad es. i contratti soggetti ad Iva).
RENDITA CATASTALE
È il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe d’estimo. Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d’estimo tenendo conto:
  • del Comune;
  • della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
  • della categoria (ad es. A/2 se l’immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
  • della classe.

Le tabelle delle tariffe d’estimo sono consultabili presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali). La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc).

RENDITE FINANZIARIE
Sono redditi di capitale oppure redditi diversi di natura finanziaria. Sono redditi di capitale gli interessi, gli utili e i proventi derivati dall’impiego di un capitale (tra cui, ad esempio, gli interessi bancari e i dividendi azionari). Sono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze derivanti da atti di negoziazione (i cosiddetti capital gain), da rimborso di titoli e i proventi aleatori.
RESPONSABILE D’IMPOSTA
Soggetto che risponde del pagamento del tributo insieme con il contribuente (obbligato principale). A differenza del sostituto di imposta che è obbligato al pagamento in luogo del contribuente, il R. è obbligato solidalmente con il contribuente e vanta nei confronti di quest’ultimo il diritto di rivalsa per l’intera somma pagata. Figure tipiche di responsabile di imposta: il notaio che ha redatto l’atto o ne ha autenticato le firme, per l’imposta di registro; i pubblici ufficiali che hanno ricevuto od autenticato l’atto soggetto a trascrizione, per le imposte ipotecarie; lo spedizioniere doganale, per il pagamento di tributi inutilmente richiesti con procedura esecutiva al proprietario delle merci.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Obbligo che sorge quando due o più soggetti sono tenuti tutti in via principale all’adempimento di un obbligo tributario che può riguardare la presentazione di una dichiarazione ovvero il pagamento di un tributo. Ad esempio nell’imposta di registro obbligati al pagamento dell’imposta sono, per solito, una pluralità di soggetti (pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, parti contraenti, parti in causa). Nelle imposte ipotecarie, invece, sono responsabili solidali coloro nel cui interesse è fatta la richiesta di trascrizione dell’atto ed i debitori contro cui è iscritta o rinnovata l’ipoteca. Quando sussiste la R. S. il Fisco può rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati per richiedere il pagamento dell’intera somma dovuta, con effetto liberatorio nei confronti di tutti. La responsabilità solidale può essere prevista anche in relazione al pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di una violazione. (V. anche Solidarietà tributaria).
RICEVUTA FISCALE
Documento che deve essere rilasciato da alcune categorie di operatori (ad esempio, artigiani) che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura. Contiene l’indicazione delle operazioni effettuate e il relativo importo pagato.
RICORSO
Atto mediante il quale i contribuenti si oppongono, entro il termine perentorio di 60 giorni, ai provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria. Il R. deve essere redatto in carta da bollo e contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
  • la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
  • il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
  • la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
  • il codice fiscale;
  • l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
  • gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
  • l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
  • i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
  • la sottoscrizione del ricorrente;
  • la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.

Il R. deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dell’Agenzia, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:

  • notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
  • invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
  • consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.

In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. L’introduzione vera e propria del processo tributario avviene con la costituzione in giudizio.

RIMBORSO
Restituzione da parte dell’erario di quanto versato in più dal contribuente. Può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:

  • per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda);
  • per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
  • per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.

I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In questi casi è necessaria, di regola, una domanda scritta del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza:

  • per le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.) entro 48 mesi;
  • per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.

Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

RIMBORSO DI TASSE AUTO
Restituzione di pagamenti in eccesso o non dovuti, effettuata dietro apposita domanda da presentare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del pagamento. Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici tributari delle Regioni, presso le direzioni regionali delle entrate e gli uffici locali dell’Agenzia. Per le regioni a statuto ordinario la domanda di rimborso si presenta, in carta semplice, all’ufficio finanze e tributi della regione. Per le regioni a statuto speciale la domanda, in carta semplice, si presenta all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora istituito, alla Sezione staccata della Direzione regionale delle entrate. Per i residenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’istanza si presenta all’apposito ufficio provinciale.
RISCOSSIONE (RATEAZIONE)
(v. Rateazione delle imposte iscritte a ruolo).
RISCOSSIONE (SOSPENSIONE)
Agevolazione concessa al contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, quando può subire gravi danni dalla necessità di effettuare il pagamento prima della pronuncia della Commissione Tributaria. Il contribuente che si trova in queste condizioni può produrre istanza di sospensione alla Commissione (sospensione giudiziale), oppure, anche contestualmente, al Centro di Servizio, per le cartelle da questo emesse, se non è stato soppresso. In caso contrario l’istanza va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora operativo, all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette o all’Ufficio Iva. Per i ruoli non emessi dal Centro di servizio l’istanza di sospensione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia o, se non ancora operativo, alla Sezione staccata della Direzione Regionale. L’istanza è in carta libera e, possibilmente, deve recare allegata una copia dell’atto impugnato nonché una copia del ricorso prodotto. V. anche Sospensione amministrativa e giudiziale della riscossione.
RISPARMIO AMMINISTRATO
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il soggetto a cui sono stati affidati in custodia o in amministrazione i titoli (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.) applica l’imposta sostitutiva del 12,5% alle plusvalenze effettivamente realizzate. Possono optare per tale regime esclusivamente le persone fisiche che affidano i titoli in custodia o in amministrazione ai soggetti abilitati (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.).
RISPARMIO GESTITO
Regime di tassazione in materia di capital gain, in base al quale il gestore del patrimonio (ad esempio, banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, ecc.) applica l’imposta sostitutiva del 12,5% al risultato della gestione maturato, e quindi non effettivamente realizzato, nel periodo d’imposta. Possono optare per tale regime esclusivamente le persone fisiche che hanno conferito l’incarico di gestione patrimoni ai soggetti sopra elencati.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE PER )
Possibilità concessa al possessore di un immobile (proprietario, affittuario, ecc.) di detrarre dall’Irpef, nei limiti del 36%, le spese sostenute per ristrutturarlo. La detrazione, istituita per la prima volta nel ’98, è attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2002. Le procedure per fruire della detrazione sono indicate nell’Annuario del Contribuente, reperibile anche nel sito Internet dell’Agenzia.
RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di acconto) l’intera imposta dovuta. Il contribuente (c.d. sostituito) non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.
RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D’ACCONTO (O RITENUTA D’ACCONTO)
Somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga (c.d. sostituto d’imposta) e che rappresenta (diversamente dalla ritenuta a titolo di imposta) una parte dell’imposta totale dovuta. L’acconto è infatti basato sull’ammontare del reddito da cui viene sottratto, e non tiene conto degli altri redditi del sostituito. Al momento della dichiarazione il contribuente deve dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto. Nel caso che le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d’acconto, il contribuente dovrà tenerne conto nella dichiarazione.
RIVALUTAZIONE DI REDDITI E RENDITE
Operazione che permette di aggiornare, aumentandoli, i valori delle rendite catastali e dei redditi dominicali e agrari. Ad esempio, per rivalutare la rendita catastale dei fabbricati occorre moltiplicarla per 1,05.
RUOLO
Elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici dell’amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. (v. Iscrizione a ruolo).
SALDO DI IMPOSTA
Debito d’imposta residuo relativo all’anno a cui si riferisce la dichiarazione; per l’Irpef il suo ammontare è pari all’imposta dovuta al netto delle ritenute, dei crediti e degli acconti versati. In genere, il saldo a credito può essere compensato con altre imposte o contributi (v. Compensazione).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di denaro (di importo fisso o determinato in percentuale), oppure anche nel divieto di svolgere certe attività (ad esempio: interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, interdizione o sospensione da licenze, concessioni o autorizzazioni per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo).
SANZIONI PENALI
Penalità irrogate dall’autorità giudiziaria, su denuncia dell’amministrazione finanziaria, quando la violazione degli obblighi tributari costituisce reato. Il sistema delle sanzioni penali tributarie è stato recentemente riformato per effetto della legge sulla depenalizzazione dei reati minori.
SCAGLIONI IRPEF
Fasce di reddito a cui corrisponde una diversa aliquota dell’Irpef. Attualmente sono previsti cinque scaglioni.
SCONTRINO FISCALE
Documento fiscale che deve essere rilasciato da determinate categorie di operatori commerciali all’atto della cessione di beni o prestazione di servizi. Tra gli altri, devono rilasciare lo scontrino fiscale (quando non è prevista la fattura) coloro che svolgono attività di cessione di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni o attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi.
SERVIZI DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
Attività svolte presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate nel periodo di presentazione della dichiarazione, con modalità particolari in favore dei disabili. A queste si aggiunge l’assistenza telefonica prestata dai Centri di assistenza telefonica dell’Agenzia che rispondono al numero 848.800.444.
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Possibilità di presentare la dichiarazione tramite la rete Internet o la rete “Entratel” dell’Agenzia anziché con i mezzi tradizionali.
SGRAVI FISCALI
Esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di contribuenti. Costituiscono una forma indiretta di intervento pubblico a sostegno dell’economia, in quanto consentono di favorire nuovi investimenti e incentivare l’occupazione e il consumo di determinati beni.
SGRAVIO (A SEGUITO DI DECISIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA)
Annullamento di una cartella di pagamento da parte dell’ufficio nei casi in cui questa è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria. Deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene riscosso presso il concessionario. Le stesse regole si applicano per la restituzione delle somme versate per tasse e imposte indirette in conseguenza di un avviso di liquidazione (in questo caso, naturalmente, il rimborso verrà disposto dall’ufficio che aveva ricevuto il pagamento indebito). Se lo sgravio non viene disposto tempestivamente dall’ufficio che vi sarebbe tenuto, il contribuente può attivare il c.d. giudizio di ottemperanza.
SGRAVIO (DA AUTOTUTELA)
Atto con il quale l’amministrazione finanziaria riconosce non dovuta, in tutto o in parte, la somma iscritta a ruolo e richiesta con una cartella di pagamento. Nell’ipotesi che il contribuente abbia già pagato avrà diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta per il tramite dello stesso concessionario.
SOGGETTO PASSIVO
Persona fisica o giuridica tenuta al pagamento dei tributi.
SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
Situazione in cui più soggetti sono tenuti in solido al pagamento di un tributo. Il fisco può rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei coobbligati per richiedere la corresponsione dell’intera somma dovuta, salvo la rivalsa di carattere civile di colui che ha pagato nei confronti degli altri condebitori (v. anche Responsabilità solidale).
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE
Dilazione del pagamento chiesta all’ufficio finanziario (S. amministrativa) o alla commissione tributaria alla quale è stato presentato il ricorso (S. giudiziale). Per la prima è necessario che il contribuente dimostri di subire gravi danni dal dover effettuare il pagamento prima della sentenza della commissione tributaria. Per la seconda occorre il c. d. fumus boni juris (e cioé una apparente illegittimità dell’addebito) e il pericolo di danno grave in cui può incorrere il contribuente a seguito del pagamento. Il contribuente può richiedere la sospensione distintamente sia alla Commissione che all’Ufficio. V. anche Riscossione (Sospensione).
SOSTITUITO
Chi subisce da parte del sostituto d’imposta la ritenuta alla fonte sul reddito percepito.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770).
SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Firma da apporre nel modello di dichiarazione da parte del dichiarante. La dichiarazione dei redditi deve essere sempre sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
SPESE MEDICHE
Spese sanitarie di qualunque tipo (medico-generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, ecc.) che danno diritto alla detrazione di imposta del 19%, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11. La franchigia non si applica se la spesa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap o l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione. Le altre spese mediche sostenute per i disabili, invece, sono interamente deducibili dal reddito (v. Agevolazioni per disabili). Il contribuente che fa valere le spese sanitarie è tenuto a conservare la relativa documentazione debitamente quietanzata.
SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO
Spese soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia. Anche per queste spese va conservata, a cura del dichiarante, la documentazione debitamente quietanzata e, nel caso in cui la stessa sia in lingua originale, occorre corredarla di una traduzione in italiano (salvo che la spesa sia stata sostenuta da un contribuente residente in Valle d’Aosta e in Alto Adige, dove è ammessa rispettivamente la ricevuta in francese e tedesco). Non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie, le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Carta dei diritti del contribuente introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 212 del 2000. I diritti riconosciuti dallo Statuto (che è stato integrato da diversi regolamenti attuativi) sono:
  • diritto all’informazione
  • diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
  • diritto alla motivazione degli atti
  • diritto all’integrità patrimoniale
  • diritto alla compensazione
  • diritto al rispetto della buona fede
  • diritto di interpello
  • diritti del contribuente sottoposto a verifica.

La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:

  • il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
  • le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
  • non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti;
  • l’istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;
  • le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
  • le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.

Il testo della legge 212, così come quello di tutte le altre disposizioni in materia tributaria e relative circolari, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia.

SUCCESSIONI E DONAZIONI (IMPOSTA)
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte e a titolo gratuito, soppresso (per quanto riguarda le successioni) da recenti provvedimenti legislativi.
Sui beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario continuano a essere dovute le imposte ipotecaria e catastale – rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% – applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni. La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell’eredità siano inclusi beni immobili situati nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A differenza delle successioni, le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:

  • coniuge;
  • discendenti in linea retta (padre/figlio;nonno/nipote);
  • altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli, cugini).

Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro 516.456,90.

TASSA
È il corrispettivo che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le T. scolastiche). Generalmente si distinguono tre categorie: T. amministrative, che sono dovute per ottenere autorizzazioni, certificazioni o l’emanazione di atti; T. industriali, che sono dovute come corrispettivo per l’esercizio di attività di impresa per ragioni di interesse sociale; T. giudiziarie, che sono i tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione.
La tassa si distingue dall’imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.
TASSAZIONE SEPARATA
Tipo di imposizione applicabile a determinati redditi, di solito caratterizzati dal fatto che si formano nel corso di più anni. I redditi soggetti a tale regime (ad esempio, le somme conseguite nei casi di recesso, esclusione o liquidazione di società, le indennità di fine lavoro o per la cessazione dei rapporti di agenzia, ecc.), sono assoggettati, anziché alle normali aliquote Irpef, ad un’aliquota media determinata, generalmente, sulla base dei redditi percepiti nel biennio antecedente all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione o all’anno in cui sono percepiti. Voci collegate: Indennità di fine rapporto.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Colpiscono il possesso dei veicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici, in base alla potenza effettiva del veicolo, espressa in kilowatt, desumibile dal libretto di circolazione. La potenza va moltiplicata per un coefficiente, fissato normalmente in euro 2,58, che può essere aumentato dalle regioni. Per taluni automezzi l’imposta varia in funzione della portata. Le tasse automobilistiche vanno pagate nel corso del mese successivo alla scadenza del periodo, presso uffici postali, tabaccherie abilitate, delegazioni Aci.
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Colpiscono i provvedimenti amministrativi emessi da uffici statali o regionali. Il termine “concessione” va inteso in senso lato perché il tributo riguarda in realtà una vasta serie di atti amministrativi che producono una situazione di vantaggio per il contribuente. Sono riscosse mediante versamento in c/c postale intestato all’ufficio delle entrate competente o con apposite marche.
TASSE SULLE RADIODIFFUSIONI
Canone annuo dovuto per il semplice possesso di un apparecchio TV, che deve essere corrisposto all’ente radiotelevisivo. Il pagamento va effettuato nelle tabaccherie abilitate o alla posta, mediante appositi bollettini di conto corrente intestati alla RAI Radiotelevisione italiana.
TASSO LEGALE
È il tasso d’interesse da applicare nella maggior parte dei rapporti giuridici (depositi cauzionali sugli affitti, rimborsi fiscali, versamento imposte da ravvedimento, controversie in materia civile e commerciale). Dal 1° gennaio 2002 il saggio di interesse legale è pari al 3%.
TERMINE DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Data entro cui l’ufficio deve provvedere alla notifica dell’avviso di accertamento, sotto pena di decadenza. Tale T. è fissato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
TITOLO ONEROSO (ATTO A)
Atto che comporta una spesa o un corrispettivo. Per esempio, le compravendite (contrapposte alle donazioni, che sono atti “a titolo gratuito”).
TRASCRIZIONE
Annotazione nei registri immobiliari – esistenti presso gli uffici del territorio – dei trasferimenti, acquisti e modifiche di diritti di proprietà e reali di godimento su beni immobili e mobili registrati. E’ in corso di generalizzazione in tutto il territorio la possibilità per i notai di provvedere telematicamente alla formalità della trascrizione/registrazione.
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI
Presentazione delle dichiarazioni fiscali mediante trasmissione via rete di un file appositamente predisposto. Può essere effettuata sia direttamente dal contribuente che mediante un intermediario abilitato (ad esempio, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, Caf, ecc.) ed è obbligatoria per la gran parte dei soggetti esercenti un’attività.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(V. Indennità di fine rapporto)
TRIBUTI LOCALI
Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni). Nel regime attuale:
  • alle Regioni è attribuito il gettito dell’Irap nonché di un’addizionale Irpef;
  • alle Province è in gran parte attribuita l’imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, gettito dell’imposta sulla responsabilità civile auto);
  • per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall’imposizione sugli immobili (Ici) e dall’addizionale Irpef.
TRIBUTO
Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso in forma coattiva (tasse, imposte, canone Rai, ecc.)
TUIR (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
E’ il testo fondamentale contenente le norme per la determinazione e la tassazione dei redditi. Può essere consultato anche via Internet, collegandosi con il sito www.agenziaentrate.it.
UFFICI LOCALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Presenti su tutto il territorio nazionale, per un totale (previsto alla fine del 2002) di 384, svolgono attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, gestione dei tributi, accertamento, riscossione, contenzioso. Nelle grandi aree metropolitane, al fine di realizzare un’equilibrata distribuzione territoriale, sono presenti più uffici (8 a Roma, 6 a Milano, 4 a Torino, ecc.).Per assicurare una più capillare presenza sul territorio sono state previste 88 sezioni staccate degli uffici locali (di cui 76 operative ad inizio 2002). Queste strutture, funzionalmente dipendenti dall’ufficio locale competente per territorio, garantiscono ai cittadini i servizi di assistenza e informazione, mentre le attività di controllo restano a carico dell’ufficio di appartenenza.
UNICO ON LINE
(v. Dichiarazione via Internet).
UNITÀ IMMOBILIARE PRINCIPALE
(v. Abitazione principale).
UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE
Abitazioni diverse da quella utilizzata come abitazione principale. Per la loro tassazione ai fini Irpef è previsto l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata, a meno che non siano state concesse in uso gratuito ad un familiare che vi trasferisca la residenza.
USUFRUTTO
È il diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d’uso.
USUFRUTTO LEGALE
Diritto di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), accordato direttamente dalla legge, ad esempio ai genitori esercenti la potestà relativamente ai beni del figlio minore. Ai fini fiscali i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati – nel caso del minore – con un modello separato, intestato al minore stesso ma compilato dal genitore esercente la potestà. Non sono soggetti ad usufrutto legale:

  • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
  • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto;
  • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
  • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
UTILE (PERDITA)
Risultato economico, positivo o negativo, dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo in un determinato periodo temporale (che generalmente coincide con l’anno solare).
UTILI PRODOTTI ALL’ESTERO
Proventi corrisposti da società o enti residenti all’estero. E’ soggetto a tassazione l’importo del dividendo al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Vanno sempre riportati nella dichiarazione dei redditi non essendo previsto (come per i dividendi di fonte italiana) la possibilità di optare per il prelievo a titolo definitivo.
VALORE DEI FABBRICATI
Base imponibile per l’applicazione dei tributi. Ai fini Ici, è determinato dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente:
  • 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
  • per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
  • per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
  • Ai fini Irpef, la base imponibile è il valore della rendita catastale rivalutata.

Per determinare il V. dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti il contribuente deve far riferimento alla categoria e alle rendite attribuite a fabbricati similari.

VARIAZIONI E VOLTURE CATASTALI
Registrazione negli atti catastali del trasferimento della proprietà o del diritto reale, effettuata dagli uffici del territorio su domanda del soggetto obbligato. Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, che abbiano riguardato in modo permanente la tipologia, la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori all’ufficio provinciale del territorio.
VENDITA FORZATA
Fase dell’esecuzione forzata alla quale l’ufficiale della riscossione può procedere per recuperare le imposte non pagate. È disciplinata, oltre che dalle specifiche norme tributarie, dalle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
VERIFICA
Attività svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Si svolge mediante accesso diretto presso la sede del contribuente seguendo particolari metodologie e, di regola, si riferisce all’insieme della posizione fiscale del verificato. La V. è un’attività più ampia dell’ispezione documentale in quanto è da un lato controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie, dei libri sociali e della documentazione (fiscale e non) relativi all’attività del contribuente, dall’altro controllo e riscontro delle notizie raccolte dalla Amministrazione relativamente ai fatti che sono stati o che avrebbero dovuto essere tenuti presenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Sul piano internazionale è prevista la possibilità di effettuare verifiche contemporanee da parte di organi fiscali di più Stati nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso gruppo e localizzati in diversi Paesi. Voci collegate: Accesso, Ispezione, Poteri degli uffici.
VERSAMENTO
Pagamento delle imposte dovute mediante i Modelli F24 e F23. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 100,752 arrotondato diventa euro 100,75; euro 2.000,755 arrotondato diventa euro 2.000,76; euro 30.000,758 arrotondato diventa euro 30.000,76).
VERSAMENTO TELEMATICO
Modalità di pagamento utilizzabile da chiunque possiede un personal computer collegato ad Internet, il codice Pin rilasciato dall’Agenzia e sia titolare di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate. Il contribuente che effettua il V. T. può rivolgersi, per informazioni e assistenza, al servizio di assistenza telefonica al numero 848.800.444.
VIDIMAZIONE
Operazione richiesta dalla legge per il preventivo riconoscimento da parte degli organi amministrativi di libri, registri, o altri documenti, da utilizzare nell’esercizio di un’attività (v. anche bollatura).
VIOLAZIONI FORMALI
Omissioni od errori che non ostacolano l’attività di accertamento e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Lo Statuto del contribuente ha stabilito la non punibilità delle V. F.. I contribuenti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni formali nella dichiarazione possono comunque regolarizzare, per maggiore tranquillità, la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa su modello conforme a quello originale, utilizzando anche fotocopia del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere reperito via Internet.
VIOLAZIONI SOSTANZIALI
Errori e omissioni relativi alle dichiarazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo ovvero ostacolano una attività di accertamento. Possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.
VISTO DI CONFORMITÀ
Attestazione rilasciata dai Caf o dai professionisti abilitati, a richiesta dei contribuenti, che certifica la conformità dei dati delle dichiarazioni da loro predisposte alla relativa documentazione. Il V. può essere rilasciato a condizione che le dichiarazioni e le scritture contabili siano state predisposte e tenute dal Caf o dai professionisti abilitati. (V. anche Certificazioni fiscali).
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