- 25 Ottobre 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

ASSEGNO TEMPORANEO, c’è tempo ancora tempo fino al 31 ottobre per fare domanda all’Inps per ottenere gli arretrati dal 1° luglio del cosiddetto “assegno ponte” (o anche “assegno temporaneo per i figli minori”), lo strumento che anticipa da quest’anno quell’assegno unico e universale che esordirà nel 2022.
Una prestazione sociale, quest’ultima, che a regime coinvolgerà 9 milioni di nuclei familiari con figli minori di 21 anni a carico.
La nuova scadenza del 31 ottobre
Nell’attesa del prossimo anno, va cerchiata in agenda la data del 31 ottobre: scadrà infatti quel giorno il termine ultimo, peraltro già una volta prorogato dal decreto legge 132/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dello scorso 30 settembre) – la scadenza era all’inizio il 30 settembre – per ottenere gli arretrati.
Ne consegue che per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 (quindi da luglio a ottobre), mentre per quelle che giungeranno all’Inps da lunedì 1 novembre l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda (quindi da novembre).
In tutto questo, rimane il fatto che il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021 (in quanto dal giorno dopo entrerà in vigore l’assegno unico, un assegno di base fino a 180 euro per ogni figlio minorenne (240-250 a partire dal terzo).
Richiesta all’Inps
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente in modalità telematica all’Inps o presso gli istituti di patronato, in questo secondo caso sulla base delle indicazioni specifiche stabilite dall’ente di previdenza.
Se il genitore è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.
In caso di variazione del nucleo familiare mentre si percepisce l’Assegno temporaneo, andrà presentata una Dsu (Dichiarazione sostituiva unica) aggiornata entro 2 mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Isee aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.
Come fare domanda
In particolare, la richiesta va inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso del codice Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns); contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) e, infine, patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’accredito
Il sostegno viene accreditato dall’ente di previdenza attraverso 5 canali: su conto corrente bancario o postale, con bonifico domiciliato presso lo sportello postale, su libretto postale, su conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con Iban.
La platea dei beneficiari
L’Assegno temporaneo, introdotto dal decreto legge 79/21 allo scopo di riconoscere alle famiglie che non hanno diritto all’Assegno al nucleo familiare un sostegno per ciascun figlio minore che varia a seconda del numero dei figli e dell’Isee (si parla di una platea di circa 2 milioni di famiglie), viene erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. È riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Spetta anche, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo).
L’importo mensile dell’assegno temporaneo
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con 1 o 2 figli minori e nuclei con 3 o più figli minori. In particolare, si prevede una soglia di Isee pari a 7.000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi.
È poi prevista una soglia massima pari a 50.000 euro di Isee, oltre la quale la misura non spetta. Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. Ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini Isee (medio, grave e non autosufficiente).
La procedura per chi percepisce il reddito di cittadinanza
L’Assegno temporaneo è compatibile con tutta una serie di altre misure di sostegno. Tra queste, il Reddito di cittadinanza, assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno di natalità e il premio alla nascita. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’Inps corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.
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