- 19 Gennaio 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE
Bollo sulle fatture elettroniche, modifiche all’elenco B entro il 31 gennaio 2022 in relazione ai dati del quarto trimestre 2021.
La scadenza per il versamento resta fissata al 28 febbraio, e entro il giorno 15 l’Agenzia delle Entrate effettuerà il calcolo dell’importo dovuto.
Parte la fase di verifica ed eventuale integrazione dei dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021, ai fini del versamento dell’imposta dovuta entro la scadenza del 28 febbraio 2022.
La procedura, introdotta a decorrere dal 2021, prevede la messa a disposizione di due elenchi distinti.
L’elenco A, non modificabile, contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
C’è poi l’elenco B, relativo alle fatture per le quali il bollo risulta dovuto, anche se non è stato valorizzato il relativo campo del file XML.
Ed è su questo, disponibile dal 15 gennaio, che il contribuente può intervenire per modificare i dati riportati dall’Agenzia delle Entrate. Un’operazione possibile entro il 31 gennaio 2022 e alla quale seguirà il calcolo dell’imposta dovuta e il successivo versamento entro la fine del mese di febbraio.
Bollo fatture elettroniche, entro il 31 gennaio 2022 la modifica dei dati del quarto trimestre 2021
Parte la fase di verifica ed eventuale integrazione dell’elenco B relativo alle fatture elettroniche del quarto trimestre 2021. Dal 15 gennaio 2022 è possibile consultare online i dati elaborati dall’Agenzia delle Entrate, che sarà possibile modificare entro la scadenza del 31 gennaio.
Si tratta di una parte del servizio disciplinato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, introdotto successivamente all’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo.
Gli elenchi A e B sono consultabili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e i titolari di partita IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato all’imposta le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento e, sui dati integrati dall’Agenzia delle Entrate, confermare o modificare l’elenco predisposto.
È l’elenco B quello modificabile dal contribuente. Al suo interno sono riportati gli estremi delle fatture elettroniche per le quali ricorrono i presupposti per l’applicazione del bollo, che non è stato però indicato dal cedente o prestatore.
Le azioni possibili sono due:
- è possibile cancellare le fatture per le quali il contribuente ritene che non si realizzino i presupposti per l’applicazione del bollo;
- aggiungere gli estremi delle fatture elettroniche non riportate negli elenchi A o B, per le quali però l’imposta risulta dovuta.
Il servizio predisposto dal 2021 si articola in più fasi, che vedono cooperare il soggetto IVA e l’Agenzia delle Entrate. Appare quindi utile riportare a tabella con le date da tenere a mente per ciascun trimestre:
| PERIODO DI RIFERIMENTO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
|---|---|---|---|---|
| 1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
| 2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
| 3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
| 4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
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