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Bonus facciate, pubblicata la Guida aggiornata

Che cos’è

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

A chi interessa

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

L’Agenzia Entrate nel mese di luglio 2021 ha pubblicato la nuova Guida al bonus facciate 90%.

Al centro della nuova edizione ci sono: la proroga dell’agevolazione fiscale al 2021, le alternative alla detrazione e la possibilità di cumulare il beneficio con altri bonus edilizi.

Introdotto dalla legge di bilancio 2020, il bonus per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 anche alle spese sostenute quest’anno.

L’agevolazione consiste in una detrazione di imposta, pari al 90% delle spese documentate, sostenute dunque negli anni 2020 e 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza delle altre agevolazioni edilizie, precisa la pubblicazione, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Bonus facciate, sconto in fattura e cessione del credito

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il contribuente che sostiene le spese può ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il vademecum precisa che le due scelte alternative alla detrazione vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020.

La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

La guida ricorda che tutti i beneficiari della detrazione possono richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito, compresi coloro che, concretamente, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Bonus facciate cumulabile con altri bonus edilizi

I lavori ammessi all’agevolazione possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica che riguardano l’involucro dell’edificio (articolo 14 del DL 63/2013) o tra quelli delle ristrutturazioni edilizie (articolo 16 dello stesso decreto).

Se per lo stesso intervento è possibile beneficiare sia del bonus facciate, sia degli altri benefici edilizi, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando tutti gli adempimenti specificamente richiesti.

Se, al contrario, si effettuano più interventi, riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può usufruire di più agevolazioni.

È il caso, per esempio, di interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, e degli interventi di isolamento della restante parte dell’involucro dell’edificio, ammessi all’ecobonus.

Per beneficiare di ciascuna agevolazione, occorre contabilizzare distintamente le spese riferite ai diversi interventi e rispettare gli adempimenti previsti per ogni detrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida sul bonus facciate, chiarendo una serie di aspetti per favorire l’accesso al beneficio. La data per la presentazione delle domande, salvo proroghe, è il 31 dicembre 2021. Sicché, sarà l’ultima occasione per usufruire degli incentivi per rifare le facciate esterne degli edifici, con uno sconto del 90%.

Ecco, dunque, i nuovi chiarimenti sul bonus facciate 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La principale novità consente, in realtà, di ampliare la gamma di interventi da portare in detrazione. Infatti, l’Agenzia chiarisce che sono coperti dal bonus anche le parti dell’edificio non completamente visibili dalla via pubblica. Questo più che un chiarimento sarebbe una modifica parziale del regime. Ciò in quanto vi rientrerebbero quelle parti visibili solo in parte e che si affacciano su una strada privata.


Ecco i nuovi chiarimenti sul bonus facciate 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate

Nel bonus rientrano una serie di lavori, oltre alle facciate in senso tecnico. Si tratta di: grondaie, pluviali, cornici e parapetti. Inoltre, sono inclusi non solo i lavori di recupero e restauro ma anche gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna. Oltre che con riferimento al tipo di lavori coperti dal bonus, l’Agenzia ha operato anche chiarimenti riguardanti i beneficiari.

In generale, essi possono essere tutti i contribuenti residenti e non, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Quindi, anche i semplici detentori del bene.

Chiarimenti sui beneficiari del bonus facciate

Nel dettaglio, essi sono:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • Gli enti pubblici e privati, che non svolgono attività commerciale;
  • Le società semplici;
  • Le associazioni di professionisti;
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa.

Per tutti gli altri esclusi dall’incentivo, però, non tutto è perduto. L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che essi possono fruire indirettamente della detrazione. Cioè, potrebbero optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ciò, pur essendo esclusi dal godimento in via diretta del beneficio.

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