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Cartelle esattoriali, addio all’aggio di riscossione dal 1° gennaio 2022.

Dal conto dei costi extra dovuti all’Agenzia delle Entrate Riscossione verrà meno quel 6% applicato ad oggi a copertura delle spese legate all’attività di recupero dei debiti fiscali maturati dai contribuenti.

È la Legge di Bilancio 2022 a prevedere tale novità, seguendo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso mese di giugno. La pronuncia n. 120/2021 ha evidenziato l’iniquità di un sistema che finisce col far gravare esclusivamente sui contribuenti solventi il costo dell’attività di riscossione.

La Manovra anticipa un intervento già messo nero su bianco nella legge delega sulla riforma fiscale, che vede nel potenziamento e nell’efficientamento dell’attività di riscossione uno dei suoi punti cardine.

Cartelle esattoriali più leggere dal 1° gennaio 2022, arriva il taglio dei costi di riscossione

Continuerà a gravare sui carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 l’aggio di riscossione, pari al 6% delle somme recuperate dall’AdER. Sulle cartelle esattoriali affidate in data successiva, e quindi dal 1° gennaio 2022, verrà meno l’obbligo per il contribuente di farsi carico di una parte dei costi per la gestione delle attività di recupero.

La Legge di Bilancio 2022 recepisce così l’indicazione della Corte Costituzionale, seguita dall’approvazione di apposite risoluzioni in Commissione Finanze di Camere e Senato nel mese di ottobre, e cancella uno dei costi extra posti a carico dei contribuenti adempimenti.

Sarà lo Stato a farsi carico degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, con il fine di aumentare il tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per l’esercizio della funzione di deterrenza e contrasto all’evasione fiscale.

Sulle cartelle esattoriali continueranno in ogni caso ad applicarsi dei costi aggiuntivi, legati alle procedure di riscossione del carico iscritto a ruolo. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, resterà in carico al debitore:

  • una quota delle spese esecutive;
  • una quota delle spese di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Sarà un successivo decreto ministeriale a fissare l’importo dovuto, in relazione all’ammontare dei debiti iscritti a ruolo.

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