- 10 Ottobre 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

È nullo l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, se l’ufficio non prova che sia stato emesso in data antecedente al 31 dicembre 2020, termine previsto dall’articolo 157 del decreto Rilancio.
Così si è espressa la Ctp di Bari con la sentenza 1495/6/2022 (presidente Epicoco, relatore Liussi). Un contribuente ricorreva contro un avviso per l’anno d’imposta 2015, eccependone in via preliminare la nullità per intervenuta decadenza dal potere di accertamento, poiché emesso oltre il termine previsto dall’articolo 157, comma 1 del Dl 34/2020.
I giudici, nell’accogliere il motivo preliminare di ricorso, hanno riepilogato i termini della disciplina emergenziale, mediante la quale è stato scisso il termine di emissione da quello di notifica per gli atti di accertamento e recupero destinati a scadere tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020. La normativa, in deroga agli ordinari termini decadenziali, ne ha disposto l’obbligo di emissione entro la fine del 2020 e la notificazione tra il primo marzo e il 31 dicembre 2021, termine poi esteso al 28 febbraio 2022.
Nel caso in esame l’ufficio non aveva fornito alcuna prova del fatto che l’atto fosse stato emesso entro i termini e non aveva contestato l’eccezione del ricorrente, il quale sosteneva che l’avviso di accertamento fosse stato sottoscritto digitalmente in data successiva al 31 dicembre 2020.
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