- 23 Maggio 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Con il DL Sostegni bis, approvato in Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è in arrivo una nuova tornata di contributi a fondo perduto. Chi deve presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenerli e chi, invece, riceve il pagamento automatico?
Bisogna prima di tutto considerare due elementi per verificare la necessità di presentare l’istanza:
- a quale categoria di beneficiari si appartiene, vecchi o nuovi (ammessi a beneficiare della misura grazie alle novità del nuovo provvedimento);
- quale tipologia di aiuti si vuole ottenere:
- importo gemello a quello già ricevuto;
- bonus aggiuntivo in base al nuovo periodo aprile-marzo;
- nuova tranche assoluta da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato nei seguenti periodi:
- 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021;
- saldo sulla base della perdita d’esercizio.
Una panoramica delle regole da seguire sulla base dei fattori determinanti da prendere in considerazione.
Contributi a fondo perduto Dl Sostegni bis, domanda o pagamento automatico?
Prima di entrare nel vivo delle novità in arrivo, è necessario precisare che per quanto riguarda gli aiuti previsti dal primo Decreto Sostegni è ancora possibile presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 28 maggio 2021.
Un passaggio fondamentale per ricevere il pagamento automatico della nuova tornata.
Stando al testo del nuovo provvedimento emergenziale, ancora non disponibile in versione ufficiale, è possibile distinguere tre tipologie di aiuti a cui è possibile accedere:
- un nuovo contributo a fondo perduto di pari importo, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro, per i vecchi beneficiari con la possibilità di ottenere un bonus aggiuntivo spostando il periodo su cui verificare il calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento da gennaio ad aprile;
- una nuova formula che permette di includere una platea di beneficiari che non aveva i requisiti previsti dal primo Decreto Sostegni e che si basa sul confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021;
- un saldo finale per coloro che dimostrano di avere avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed escludendo gli aiuti già ricevuti. Condizione fondamentale per poter presentare domanda è aver presentato la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 10 settembre.
Chi ha già beneficiato della misura prevista dal DL numero 41 del 2021 non deve presentare una nuova domanda e riceve in automatico il pagamento di una somma pari a quella già erogata, in presenza delle condizioni che seguono:
- alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;
- il contributo a fondo perduto del DL numero 41 del 2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.
Senza essere richiesta viene erogata solo una nuova tranche degli aiuti già ricevuti, da un minimo di 1.000 o 2.000 euro e fino a 150.000 euro.
Anche i vecchi beneficiari, quindi, devono presentare domanda se hanno intenzione di ottenere il bonus aggiuntivo a cui si ha diritto spostando il periodo di riferimento.
In questo caso, sono due le ipotesi:
- se la cifra è superiore, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta;
- se è inferiore, si ha diritto comunque alla cifra già ricevuta con il Decreto Sostegni.
I nuovi beneficiari dovranno sempre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e dovranno rispettare i principali requisiti che seguono:
- una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
- un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra due periodi:
- 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- 1° aprile 2020- 31 marzo 2021.
Per loro il calcolo dell’importo sarà diverso, si applicheranno le nuove percentuali previste dal Decreto Sostegni bis.
Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto | Ricavi e compensi di imprese e professionisti |
---|---|
90 per cento della perdita | fino a 100 mila euro |
70 per cento della perdita | tra 100 mila e 400 mila euro |
50 per cento della perdita | tra 400 mila euro e 1 milione di euro |
40 per cento della perdita | tra un milione e 5 milioni di euro |
30 per cento della perdita | tra 5 e 10 milioni di euro |
Come nel precedente provvedimento, è prevista la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione:
- pagamento con accredito su conto corrente;
- utilizzo in compensazione sotto forma di credito di imposta.
Sia i vecchi che i nuovi beneficiari per ottenere il saldo dei contributi a fondo perduto a cui si accede verificando le perdite di esercizio registrate nel confronto tra il 2020 e il 2019 dovranno presentare domanda. Ne avrà diritto solo chi supera la soglia stabilita da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere emanato.
In tutti i casi evidenziati, la domanda che gli aspiranti beneficiari dovranno presentare ha elementi comuni:
- l’Agenzia delle Entrate fornirà specifiche istruzioni;
- dovrà essere presentata in via telematica.
Stando all’impostazione attuale del testo, diverse sono le date di scadenza per la presentazione:
- come di consueto si avranno a disposizione 60 giorni dall’avvio della procedura telematica nei primi due casi previsti;
- 30 giorni per il conguaglio finale.
In tabella un riepilogo.
Categoria di beneficiari | Tipologia di contributi a fondo perduto | Necessità di domanda | Scadenza |
---|---|---|---|
Vecchi beneficiari | Un nuovo contributo a fondo perduto di pari importo, da un minimo di 1.000 a un massimo di 150.000 euro | Pagamento automatico | – |
Vecchi beneficiari | Bonus aggiuntivo calcolato sul nuovo periodo che parte da aprile e non da gennaio | Domanda all’Agenzia delle entrate | 60 giorni di tempo a partire dall’avvio della procedura |
Nuovi beneficiari | Nuova formula basata sul calo pari al 30 per cento dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi calcolato confrontando i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 | Domanda all’Agenzia delle Entrate | 60 giorni di tempo a partire dall’avvio della procedura |
Nuovi e vecchi beneficiari | Saldo finale sulla base delle perdite di esercizio nel confronto 2020-2019 | Domanda all’Agenzia delle Entrate | 30 giorni di tempo a partire dall’avvio della procedura |
LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE
I nuovi aiuti a fondo perduto si fanno in tre. Ma solo i contributi automatici previsti dal decreto Sostegni-bis sono già operativi. Per le altre due formule – i sostegni «alternativi» e quelli «a conguaglio» – bisognerà attendere le istruzioni delle Entrate e un decreto del ministero dell’Economia soggetto all’ok dell’Unione europea.
Il decreto legge approvato giovedì 20 maggio dal Consiglio dei ministri delinea un primo set di aiuti automatici per quanti hanno (o avranno) ricevuto i contributi del decreto Sostegni-1. Un set alternativo è legato a un calo di fatturato calcolato su un arco temporale differente. Il terzo e ultimo set – il cosiddetto aiuto «conguaglio» – terrà conto del peggioramento del risultato economico d’esercizio e dei ristori e sostegni già erogati nel 2020 e nel 2021.
1. Serve una nuova istanza per i sostegni «automatici»?
No, i sostegni «automatici» saranno pagati direttamente dalle Entrate a chi ha già ricevuto i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni-1, e saranno di identico importo. Attenzione, però: l’Agenzia procederà solo se il beneficiario avrà ancora la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni-bis (ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e non avrà già restituito il precedente contributo oppure non risulti che l’ha incassato indebitamente. Il denaro sarà versato con bonifico su conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare in compensazione, ricalcando la scelta fatta dal beneficiario nella domanda telematica per il contributo del decreto Sostegni-1.
2. Che cosa sono i sostegni «alternativi»?
Sono contributi a fondo perduto che prendono in considerazione un altro confronto temporale per il calo del fatturato. In pratica, per accedere sarà necessario aver registrato una riduzione di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. È escluso chi ha superato i 10 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019 (il secondo precedente all’anno di entrata in vigore del Sostegni-bis).
3. Come saranno calcolati gli aiuti «alternativi» per chi ha presentato la richiesta per il Sostegni-1?
Si applicherà una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Questa percentuale è pari al:
• 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
4. Chi potrebbe avere interesse a chiedere i sostegni «alternativi»?
Bisogna calcolare l’importo cui si avrebbe diritto con i contributi automatici e confrontarlo con quello dell’eventuale contributo alternativo. Se quest’ultimo è più alto, vale la pena di fare richiesta.
5. Come funziona la richiesta per i sostegni «alternativi»?
I tempi (comunque non inferiori a 60 giorni) e i modi saranno definiti da un provvedimento dell’Agenzia. Nella domanda sarà chiesto di certificare il rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato previsti dal quadro temporaneo per l’emergenza Covid. La richiesta potrà essere presentata solo dopo l’invio della comunicazione della liquidazione periodica Iva riferita al primo trimestre 2021 da parte di quei beneficiari che vi sono obbligati.
6. Può capitare che un’impresa riceva i sostegni «automatici» e poi chieda quelli «alternativi»?
Sì. In questo caso, i beneficiari riceveranno l’eventuale differenza. Qualora invece il contributo fosse inferiore rispetto a quello spettante, l’Agenzia non darà seguito all’istanza.
7. Anche chi ha non ha chiesto o non ha ricevuto i contributi del Sostegni-1 può fare richiesta per gli aiuti «alternativi»?
Sì, in questo caso i contributi saranno determinati applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Questa percentuale è pari al:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
• 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
8. In che cosa consiste il fondo perduto «a conguaglio», collegato al risultato d’esercizio?
È un aiuto che spetta a condizione che ci sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un decreto del ministro dell’Economia. In ogni caso il decreto dovrà essere prima trasmesso alla Commissione europea e solo dopo il via libera potrà diventare operativo.
9. Come sarà calcolato?
La percentuale definita dal ministero dell’Economia sarà applicata alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dalle Entrate a partire da quello del decreto Rilancio 2020.
10. Quali dati saranno chiesti dalle Entrate e come si potrà fare domanda per l’aiuto «a conguaglio»?
Il provvedimento che definirà modalità e termini di presentazione dell’istanza telematica dettaglierà anche i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e 2020 da prendere come riferimento. Attenzione: per chiedere questo contributo bisognerà accelerare la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020; solo chi l’avrà inviata entro il 10 settembre 2021 potrà fare istanza.
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