- 26 Marzo 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali

La detenzione di criptovalute è sottoposta a monitoraggio fiscale: vediamo come compilare il quadro RW sul modello Redditi 2022
L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.
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La prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:
- “ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
- “le valute virtuali non sono soggette all’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.
Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:
- la colonna 3 “Codice individuazione bene”: inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
- la colonna 4 “Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
- la colonna 20 “Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.
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