- 15 Novembre 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali
Come presentare la domanda di invalidità civile, handicap e disabilità
Coloro che presentano domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dal 1° gennaio 2010, trovano delle sostanziali novità nell’iter di riconoscimento (Come previsto dell’art. 20 del D.L n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009).
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap:
- i cittadini italiani con residenza in Italia;
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione.
Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS. Nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC), la visita avviene, direttamente presso i Centri medico-legali dell’INPS.
In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.
Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all’interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.
Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.
Con decreto ministeriale 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria idonea a confermare la minorazione da richiedere agli interessati o alle competenti Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).
Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l’interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).
Modalità di presentazione della domanda
Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all’INPS anziché alla ASL, esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it.
La domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap può essere presentata, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, direttamente online sul sito INPS oppure tramite tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
In caso di minore vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore
Con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006 non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.
Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione, che sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione, il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge.
Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione.
Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile. In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.
In caso di minori, invece, i dati socio-economici ( Modello AP70 ) devono essere comunicati dopo l’invio del verbale definitivo.
Cosa fare prima di presentare la domanda
La domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere corredata dal certificato medico.
Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line da un medico abilitato alla certificazione per via telematica.
Cosa deve fare il medico per abilitarsi alla certificazione telematica
Il medico che intende certificare deve anch’egli richiedere l’assegnazione di un PIN:
- scaricando e stampando il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito Inps e presso le sedi dell’istituto;
- recandosi personalmente presso una qualunque Agenzia dell’Inps, munito di documento d’identità.
Successivamente il medico dovrà consegnare il modulo di richiesta del PIN debitamente compilato e sottoscritto, che viene conservato agli atti dalla sede.
Al medico viene consegnato in busta chiusa, dall’operatore dell’Inps, un codice PIN iniziale d’accesso; al primo accesso dovrà modificare il PIN iniziale seguendo le procedure indicate.
Importante!! Il medico che non è in possesso del PIN non è abilitato alla certificazione on line. L’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN è pubblicato sul sito dell’Inps (www.inps.it).
QUAL’ È L’ ITER PROCEDURALE
Il cittadino che intende presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve:
- recarsi da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico che attesti le infermità invalidanti. Una volta compilato il certificato on line a cura del medico, la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino. La ricevuta reca anche il numero di certificato che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.
Importante!! Il certificato ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio; pertanto il cittadino ha 90 giorni per presentare la domanda!!!
Il medico provvede inoltre alla stampa e al rilascio del certificato medico firmato in originale che il cittadino dovrà comunque esibire all’atto della visita.
- richiedere il PIN;
- compilato il certificato medico ed ottenuto il PIN, il cittadino può presentare la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Inps. Per redigere la domanda bisogna compilare il modello on line con i dati anagrafici, abbinare ad esso il numero di certificato (compilato precedentemente dal medico), entro il termine massimo di 30 giorni dal rilascio del certificato stesso.
Importante!! Il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un “recapito temporaneo” al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.
Una volta compilata la domanda, se completa in tutte le sue parti, la procedura consente la stampa della ricevuta della domanda stessa che, oltre a contenere i dati dell’interessato contiene:
– il protocollo della domanda (PIU);
– la data di presentazione della domanda.
Importante!! la domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili; quindi, se trovi difficoltà nella ricerca di un medico o nella compilazione della domanda, puoi rivolgerti a loro!!
La convocazione a visita
Conclusasi la procedura, immediatamente il sistema propone una data di visita attraverso l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza.
Il cittadino ha facoltà di scegliere una data diversa da quella proposta, scegliendo tra le ulteriori date indicate dal sistema. La prima visita deve essere fissata entro:
- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie;
- 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art.6 Legge 80/06 o per le patologia ricompresse nel decreto 2 agosto 2007.
Attenzione: può capitare che l’agenda non disponga di appuntamenti entro l’arco temporale massimo; in questo caso la procedura può attribuire date successive al predetto limite.
Comunque dovranno essere fissate entro 3 mesi le visite ordinarie ed entro 15 giorni le visite relative a patologie oncologiche!!!
Una volta definita la data di convocazione, l’invito sarà reso visibile nella procedura e sarà comunque comunicato con raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda.
L’invito a visita sarà completo dei riferimenti della prenotazione (data, ora, luogo) ma anche delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita e delle modalità da seguire nel caso di impedimento a presentarsi a visita.
Importante!! Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico certificatore dovrà redigere un certificato telematico da inviare all’Inps almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita.
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