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l lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione in ogni ipotesi di perdita involontaria del lavoro.

Hai commesso un grave errore al lavoro che ti è costato il posto. La società ti ha, infatti, licenziato in tronco all’esito del procedimento disciplinare. Ti chiedi se, trattandosi di un licenziamento per giusta causa, potrai comunque avere diritto alla Naspi.

Il nostro sistema di sicurezza sociale prevede che il lavoratore, in caso di perdita involontaria del lavoro, possa accedere all’indennità di disoccupazione, oggi definita Naspi, se ricorrono determinati requisiti. Ma cosa accade in caso di licenziamento per giusta causa: c’è diritto alla Naspi?

 La questione è stata chiarita dall’Inps che ha riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per gravi mancanze il diritto alla tutela contro la disoccupazione involontaria. Ovviamente, devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla prestazione.

Licenziamento per giusta causa: cos’è?

Nel nostro ordinamento, in considerazione del valore attribuito al lavoro come fattore di progresso personale e collettivo [1], la legge circoscrive la possibilità del datore di lavoro di licenziare il dipendente. In particolare, l’adozione del licenziamento è possibile solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo [2]. In questo modo, l’ordinamento intende tutelare i lavoratori da licenziamenti meramente arbitrari e immotivati.

La motivazione sottesa al recesso datoriale consente di distinguere tra due tipologie di licenziamento:

  • licenziamento disciplinare: è la conseguenza di un grave comportamento del dipendente, violativo dei propri doveri previsti dalla legge, dal contratto collettivo e dal contratto individuale di lavoro;
  • licenziamento economico: è la conseguenza di modifiche agli assetti organizzativi del datore di lavoro che determinano la soppressione del posto di lavoro ricoperto dal dipendente.

Nell’ambito dei recessi per ragioni disciplinari si può, ulteriormente, distinguere tra:

  • licenziamento per giusta causa [3]: in questo caso, il lavoratore pone in essere un comportamento molto grave, lesivo del vincolo fiduciario che deve sempre essere presente in ogni rapporto di lavoro, che non consente per il datore di lavoro la prosecuzione nemmeno momentanea della relazione contrattuale;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo: la violazione commessa dal dipendente è abbastanza grave da determinare la sanzione espulsiva ma non è così grave da impedire il rispetto del preavviso di licenziamento.

Licenziamento per giusta causa: quando scatta e cosa comporta?

Il licenziamento per giusta causa costituisce, dunque, la massima sanzione disciplinare applicabile al lavoratore. Al pari di ogni provvedimento disciplinare, anche il recesso per gravi mancanze deve essere preceduto dal procedimento disciplinare previsto dalla legge [4].

La nozione di giusta causa di licenziamento è di fonte legale e non esiste, dunque, una lista di mancanze che integrano tale fattispecie. Occorre, di volta in volta, valutare la gravità del comportamento tenuto dal dipendente sotto tutti gli aspetti, oggettivi e soggettivi, e stabilire se il fatto è così grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario rendendo necessario il recesso in tronco.

Licenziamento per giusta causa: spetta la Naspi?

La Naspi è l’indennità di disoccupazione che è stata introdotta dalla legge [5] per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015. Si tratta di un assegno mensile che viene erogato dall’Inps ai lavoratori che perdono il lavoro contro la loro volontà e che possiedono una serie di requisiti previsti dalla legge.

In particolare, per accedere alla Naspi occorre possedere tre requisiti indefettibili:

  1. perdita involontaria del lavoro: l’accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la Naspi, salvo alcune tassative eccezioni, spetta solo in caso di licenziamento ma non spetta né in caso di dimissioni né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  2. requisito contributivo: devono risultare versate presso l’Inps almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro;
  3. requisito lavorativo: il lavoratore deve aver lavorato per almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.

Il licenziamento per giusta causa, se ricorrono anche gli ulteriori requisiti che abbiamo appena esaminato, dà diritto alla Naspi poiché si tratta comunque di una fattispecie di perdita involontaria del lavoro. Il fatto che sussista una giusta causa di licenziamento, peraltro, è tutto da dimostrare visto che il recesso datoriale potrebbe essere impugnato dal dipendente.

Il datore di lavoro deve, dunque, contestare tempestivamente e in modo specifico il grave comportamento al dipendente, dandogli cinque giorni di tempo (o il diverso termine previsto dal Ccnl applicato) per rendere le sue giustificazioni. Una volta lette le difese del lavoratore, il datore di lavoro può procedere al licenziamento senza rispettare il periodo di preavviso, in tronco.

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