- 9 Febbraio 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

La scadenza della comunicazione delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2021, in calendario il 28 febbraio 2022, sarà affiancata a stretto giro dal termine per la trasmissione delle Certificazioni Uniche 2022, da inviare entro il 16 marzo.
Le LIPE e la Certificazione Unica sono gli adempimenti che caratterizzano il calendario fiscale di fine febbraio e dei primi giorni del mese di marzo.
La prima scadenza da ricordare è quella del 28 febbraio 2022, termine relativo alla trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2021.
Resta inoltre confermata la possibilità di inviare i dati delle LIPE di chiusura d’anno insieme alla dichiarazione IVA 2022, da trasmettere però entro la fine del mese di febbraio.
Le novità della Certificazione Unica 2022, dal bonus Renzi al regime impatriati
Spazio poi ad uno dei due tasselli che compongono la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Alla scadenza delle LIPE seguirà il termine di invio della Certificazione Unica 2022.
Anche per l’anno in corso la CU 2022, presenta un “doppio termine” di invio:
- 16 marzo 2022 (data ultima di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna al percettore);
- 31 ottobre 2022 (termine di presentazione del Modello 770/2022) per le sole certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730).
Non mancano novità anche per il 2022, e le principali da segnalare sono le seguenti:
- nel frontespizio è stata inserita una casella per segnalare l’annullamento o sostituzione di una CU già invitata nei casi di subentro, (Casi particolari);
- scompare dal modello il bonus Renzi, sostituito dal trattamento integrativo a cui è dedicata una sezione con nuova numerazione 390-403;
- è presente anche l’aggiornamento delle varie casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori impatriati nonché del rientro dei cervelli, con nuovi codici da indicare nel punto 462.
COSA FARE PER CORREGGERE UNA LIPE SBAGLIATA?
Errori o omissioni nelle comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali possono essere corretti con l’invio delle singole Lipe del trimestre di riferimento o all’interno della dichiarazione IVA.
Per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso, in caso di dati rilevanti ai fini Iva omessi o errati, sarà possibile sanare l’irregolarità inviando una nuova liquidazione Iva trimestrale e versando, anche in tempi diversi, la sanzione prevista.
Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate accoglie anche le comunicazioni inviate successivamente alla prima ed oltre il termine di scadenza al fine di correggere errori ed omissioni: in tal caso la nuova comunicazione sostituirà quella precedentemente trasmessa.
Per chi intende correggere dati errati o omessi in riferimento alle Lipe del 2021, si potrà non presentare una nuova comunicazione ma regolarizzare la propria posizione direttamente in dichiarazione IVA 2022, compilando il quadro VH seguendo tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, la possibilità di correzione di dati omessi o errati relativi alle liquidazioni Iva trimestrali potrà esser effettuato in due diverse modalità:
- invio della comunicazione della liquidazione Iva omessa o errata (con sanzione ridotta al 50% entro 15 giorni dalla scadenza e ravvedibile in base alla data di regolarizzazione);
- correzione dei dati in dichiarazione Iva 2020, compilando il quadro VH e senza obbligo di invio della Lipe.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata.
L’obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.
In sostanza, qualora gli errori non vengano corretti in sede di presentazione della dichiarazione Iva, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa, versando in questo caso anche la sanzione per infedele dichiarazione (eventualmente ridotta con ravvedimento).
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA dunque è uno strumento che obbliga i soggetti passivi IVA, a prescindere dalla natura giuridica, a comunicare mediante via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali.
Analizziamo brevemente come bisogna procedere nel caso di invio tardivo, omesso o incompleto della comunicazione.
1) Sanzioni per omessa o infedele LIPE
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da Euro 500 a Euro 2.000
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati
2) Il ravvedimento operoso
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 104/E del 2017, ha riconosciuto l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La regolarizzazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
- effettuando il ravvedimento prima dell’invio del Modello di dichiarazione IVA annuale. In questo caso è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione Lipe;
- effettuando la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello di dichiarazione IVA. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.
Il ravvedimento per omessa o errata effettuazione della comunicazione segue quanto previsto dalle regole ordinarie dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.
Si riporta di seguito un riepilogo dell’importo della sanzione da applicare in base al periodo di versamento per omessa o inesatta Lipe.
Sanzioni |
Periodo del versamento |
Euro 27,80 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250) |
entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 55,56 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500) |
entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 62,50 (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500) |
entro 1 anno dalla data dell’omissione o errore |
Euro 71,43 (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500) |
entro 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 83,33 (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500) |
oltre 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 100 (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500) |
dopo la constatazione della violazione |
Ad esempio, per chi non ha provveduto tempestivamente ad inviare la comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre 2021, prevista per lo scorso 16 settembre 2021, sarà possibile intervenire utilizzando il ravvedimento operoso, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, disponendo di una riduzione delle sanzioni pari a Euro 27,80 (1/9 di Euro 250).
La regolarizzazione dovrà essere effettuata presentando Modello F24 utilizzando il codice tributo 8911, indicando l’anno di riferimento e l’importo a debito da versare.
Il Modello F24 dovrà essere trasmesso esclusivamente mediante le modalità telematiche, direttamente (mediante Entratel o Fisconline) oppure mediante un intermediario abilitato (per esempio un commercialista, il Caf ecc.).
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