- 3 Aprile 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Avviare un’attività di impresa in Irlanda può rivelarsi una mossa intelligente per via della bassa tassazione per le imprese, , bassa disoccupazione e incentivi per i nuovi business.
Negli ultimi anni gli investimenti stranieri stanno progressivamente aumentando superando quota 30% del totale. Inoltre, l’Irlanda può disporre di una popolazione giovanissima e di una classe lavorativa tra le più scolarizzate e competenti al mondo.
Oggi l’Irlanda è sicuramente uno dei Paesi UE con il più basso livello di tassazione sui redditi di impresa, ma è anche un paese in cui vi sono molte agevolazioni per le assunzioni, per la formazione, e per le imprese che investono in ricerca.
Sono principalmente tre gli elementi, che in primis, rendono interessanti gli investimenti e che andremo ad analizzare di seguito:
- Ammortamento per i diritti di proprietà intellettuale;
- Il 25% del credito di imposta che può essere rimborsabile in tre anni;
- Esenzione dalle tasse per i dividendi.
Sostanzialmente, l’Irlanda sta portando avanti una transizione verso un sistema di tassazione territoriale dei redditi, molto vantaggioso per le imprese, soprattutto per quelle multinazionali. Di seguito, molto schematicamente, andiamo ad analizzare i punti salienti del sistema tributario in Irlanda e le possibilità di business da sfruttare.
Il Paese presenta un clima favorevole agli affari. L’imposta sui profitti societari prevede un’aliquota del 12,5% su tutti i profitti delle società.
Compresi i profitti delle filiali o delle branch di società non residenti in Irlanda. Deve essere segnalato, inoltre, il credito d’imposta, fino al 30%, per attività di ricerca e sviluppo svolte in Irlanda e la deduzione fiscale, al 12,5%, per spese in ricerca e sviluppo. Inoltre, le società, che utilizzino brevetti o che li cedano in uso, godono di deduzioni fiscali dei costi sostenuti per l’acquisizione o la licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale. In generale, l’Irlanda offre una forza lavoro di qualità, giovane, di madre lingua inglese e che ha competenze specializzate.
Dal punto di vista dei generali incentivi all’investimento estero nel Paese, l’Irlanda ha adottato la strategia di incoraggiare alcuni settori chiave come quello chimico-farmaceutico-sanitario, quello informatico e delle tele-comunicazioni, nonché quello dei servizi internazionali. Dato che tali aree di impresa contribuiscono alla creazione di posti di lavoro specializzati, alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie. Tuttavia, i territori del Paese che rimangono maggiormente incentivati sono ancora la zona costiera e delle Midlands (la “Border, Midlands and Western Region”), perché meno progredite, specie a causa delle carenti infrastrutture.
Ambiente Di Business Favorevole
Per tale motivo varie organizzazioni nazionali sostengono in quelle zone e nel resto del Paese lo sviluppo di nuove imprese, come l’IDA Ireland (Industrial Development Agency), che offre agli investitori potenziali: informazione, assistenza all’avvio di attività economiche, incrocio di database per l’introduzione di partner locali, finanziamenti di progetti e simili. Sotto tale riguardo deve essere anche segnalata l’Agenzia governativa Enterprise Ireland, che offre analoghi servizi, mentre a sostegno delle piccole imprese agiscono i “City and County Enterprise Boards” (CEBs), che offrono finanziamenti, consulenza e formazione.
Un ulteriore organismo, Údaràs na Gaeltachta, è responsabile della promozione degli investimenti nelle aree di lingua gaelica. Ogni investimento proposto è valutato dall’autorità in base a un certo numero di criteri e il livello della sovvenzione è generalmente determinato attraverso la negoziazione. In ogni caso, la chiave per la creazione di un ambiente fiscale favorevole in Irlanda è la bassa aliquota d’imposta sulle società, pari al 12,5% e riguarda tutti i redditi. Una così bassa corporation tax è un incentivo che è stato mantenuto dai governi sin dal 1955 e ha costantemente riscosso l’approvazione delle imprese.
Irlanda: Normativa Societaria
Modalità Di Costituzione Di Una Ltd
La responsabilità dei soci di una Ltd è limitata al solo capitale sociale versato, che per legge deve essere superiore ad euro 1. La Ltd corrisponde grosso modo alla Società a Responsabilità Limitata del diritto italiano: per la sua costituzione sono, infatti, necessari l’atto costitutivo, lo statuto sociale e la compilazione del c.d. Mod. A1. La costituzione richiede normalmente 10-14 giorni, mentre la costituzione telematica (Sistema CRODISK) permette l’operazione in 5 giorni ed è possibile anche l’acquisto di società precostituite (shelf company).
Requisiti
L’atto costitutivo della Ltd deve contenere, per essere valido, alcuni elementi indispensabili, tra cui l’oggetto sociale, il capitale sociale e la sua ripartizione in quote od azioni. Deve essere firmato da tutti i soci e la denominazione sociale deve comprendere la dicitura “Limited” oppure “Teoranta”. Il diritto societario irlandese, inoltre, limita il numero dei sottoscrittori da un minimo di 2 a un massimo di 50 soci (esclusi i dipendenti). Sono tuttavia possibili società unipersonali, dove l’unico socio può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (una società).
Registrazione
Comune ad ogni Limited Company è l’obbligo di registrazione, entro un mese dalla costituzione, nell’albo delle società (Companies Register) tenuto a Dublino presso il Companies Registration Office, dove deve essere depositata una copia dell’atto costitutivo, dello statuto, del Mod. A1 e di ogni possibile variazione successiva. L’atto costitutivo (Memorandum of Association) definisce lo scopo e la struttura del capitale della società. Lo statuto (Articles of Association) comprende il Regolamento per il consiglio di amministrazione e per i sindaci della società, le procedure necessarie per l’attività del management ed i diritti dei soci, le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione, le eventuali modalità di attribuzione degli utili.
La registrazione avviene in circa 10/14 giorni, considerati tempi italiani e irlandesi assommati, salvo il caso di costituzione telematica o di acquisto di società preesistente.
Organi Della Società
Gli organi principali delle Limited Liability Company sono:
- Il consiglio di amministrazione: deve essere formato da almeno due direttori di cui anche nessuno residente in Irlanda (si può optare per amministratori solo italiani);
- L’assemblea degli azionisti: deve essere convocata almeno una volta l’anno e ciò deve avvenire in Irlanda. Il numero legale ai fini della validità di costituzione dell’assemblea nella Private Limited è di due soci con diritto di voto. Per il caso unipersonale è possibile convenire la firma di una dichiarazione scritta da parte dell’unico socio, quale sufficiente requisito formale della delibera assembleare (la dichiarazione può essere chiaramente resa ovunque);
- Sindaci (la cui presenza non è indispensabile nelle società unipersonali);
- E’ previsto che un amministratore possa svolgere anche le funzioni di segretario.
Tutte le delibere possono per statuto essere adottate in forma scritta fuori dall’Irlanda, il che rende possibile la gestione della società dall’estero.
Investimenti Nella Società
I soci possono conferire denaro o altri beni. Non è richiesta la formazione di alcun fondo di riserva che possa salvaguardare i terzi da eventuali perdite che si potranno subire in futuro.
Contabilità E Adempimenti Periodici
Il bilancio deve essere inviato annualmente al Company Registration Office (CRO www.cro.ie) insieme ad una relazione della situazione aziendale preparata e presentata da un revisore di contabilità (auditor). Il costo previsto per la registrazione di una nuova società è di circa euro 60. Ogni tipo di società ha l’obbligo di depositare presso il CRO un Annual Return (dichiarazione annua) contenente i seguenti documenti:
- Copia del bilancio annuale di esercizio certificate da un amministratore e dal segretario come copia autentica dello stesso;
- Copie certificate delle relazioni degli amministratori e degli auditors;
- Traduzioni in lingua irlandese o inglese, nel caso in cui fossero stati redatti in lingue diverse.
In tema di contabilità sono previste alcune deroghe:
- Le Small companies possono evitare il deposito della copia del conto economico e della relazione degli amministratori e possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Tuttavia hanno l’obbligo di presentare la Relazione dei sindaci (non le società unipersonali) e il Prospetto degli amministratori, che spieghi i criteri in base ai quali è stato redatto il Prospetto finanziario;
- Le grandi società devono rappresentare lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico con la Nota Integrativa e la Relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale.
Il controllo dei conti è affidato ad uno o più revisori (auditors) iscritti nell’apposito albo tenuto presso il Ministero dell’Industria e del Commercio. Soggetti che, non possono essere né amministratori della società, né parenti degli stessi (non è necessaria revisione per le Small companies).
Stabile Organizzazione Fiscale E Trattamento Fiscale
La società di diritto irlandese potrà operare anche con un recapito in Italia. Questo purché questo recapito assuma la forma di un ufficio informativo o per l’acquisto di merci o per la pubblicità. Caso che non comporta il rischio di pagare le tasse sia in Italia che in Irlanda (tale ipotesi non da luogo a stabile organizzazione fiscale in Italia).
Altrimenti, qualsiasi sede fissa d’affari (diversa dall’ufficio sopra ipotizzato), come p.e. una struttura alberghiera, rappresenterebbe stabile organizzazione fiscale (una sorta di residenza fiscale della società in Italia) della Ltd in Italia e darebbe luogo al pagamento di imposte sui redditi in entrambi i Paesi. Vedasi l’articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Irlanda).
I redditi esenti o eventualmente tassati in Irlanda possono chiaramente essere distribuiti a soci italiani sotto forma di dividendi e non scontano ulteriore tassazione se il socio è una società italiana, per effetto della c.d. Direttiva madre-figlia (sulle società europee controllate da società europee, ma alle tassative condizioni previste dalla Direttiva: controllo del 25% della Ltd da almeno un anno). Mentre se il socio della Ltd è una persona fisica, la Direttiva non si applica e vige solo la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1975, che prevede, art. 9, una ritenuta irlandese sui dividendi del 15%, seguita dalla residua tassazione di favore in Italia per persone fisiche con partecipazioni estere (per dividendi ritornati in Italia, al netto della ritenuta irlandese).
Società Italiana Controllante Di LTD Irlandese
Se il socio della Ltd fosse una società italiana, i dividendi irlandesi sarebbero esenti in Irlanda al 100%, in Italia al 95% e tassati qui per il residuo 5% secondo l’aliquota IRES (art. 89 DPR n. 917/86). Al contrario, un socio-persona fisica, soggiacerebbe sui dividendi o redditi provenienti dall’Irlanda ad imposta sostitutiva del 26%.
Deve essere ricordato, comunque, che la società deve pagare tasse irlandesi (imposta corporate del 12,5%), se il reddito è prodotto in Irlanda e per attività effettivamente connesse con il territorio irlandese (servizi resi a soggetti irlandesi). È da segnalare, tuttavia, l’esenzione da imposta del 12,5% delle Small companies nei primi tre anni. Questo a condizione che non vi sia un reddito imponibile annuo superiore a 40.000 euro. E che la società operi nel campo del trading e che sia impegnata in un’attività di start up. In alternativa, opera l’esenzione dalla predetta imposta per società irlandesi con lo status di società non-residente. Qualifica che consegue all’esito di un control and management check (controllo somministrato alla società mediante apposito questionario), che rivela come la società sia detenuta da soci stranieri e amministrata da director non irlandesi.
Irlanda: Normativa Fiscale
L’Irlanda offre un contesto fiscale molto favorevole per incoraggiare lo sviluppo delle imprese e sostenere l’investimento. Dato che gli sgravi fiscali costituiscono una parte importante del pacchetto di incentivi totale a disposizione delle aziende estere. E dato che Irlanda garantisce una favorevole condizione alle multinazionali intenzionate a basare una propria sede regionale e/o una holding nel Paese. L’Irlanda, infatti, presenta la seguente gamma di soluzioni adatte ad organizzazioni multinazionali:
- Speciale regime per le holding;
- Credito fiscale per le attività ricerca e sviluppo (R&S);
- Detrazione dei capitali per investimenti in immobilizzazioni immateriali;
- Bassa imposta sui dividendi esteri;
- Sgravi fiscali per la proprietà intellettuale;
- Applicazione della Direttiva Madre-Figlia UE;
- Credito d’imposta sugli utili delle filiali estere;
- Esenzione dei capital gain;
- Esenzione dall’imposta di registro per la proprietà intellettuale;
- Nessuna normativa sulla thin capitalization e nessuna normativa sulle CFC (società controllate estere);
- Limitata applicazione di norme sul transfer pricing;
- Regime dei fondi comuni di investimento immobiliare (REIT).
Tali disposizioni, combinate con la bassa aliquota d’imposta sulle società in Irlanda (12,5%) rendono il Paese competitivo nell’attrarre aziende internazionali. Quanto alla costituzione di una propria base europea o persino di una sede centrale.
La Tassazione Delle Persone Fisiche
Le persone fisiche residenti e domiciliate in Irlanda sono assoggettate alla tassazione del reddito ovunque prodotto. mentre quelle residenti ma non domiciliate sono tassate solo sul reddito prodotto in Irlanda.
A tale riguardo, la residenza fiscale è il principale criterio per determinare la soggettività fiscale. Si considera una persona fisica residente se trascorre in Irlanda più di 183 giorni in un periodo di imposta.
Oppure più di 280 giorni in due periodi di imposta consecutivi. Mentre per domicilio si intende il disporre di un’abitazione permanente.
I redditi di fonte estera non includono quelli prodotti nel Regno Unito. Redditi che sono interamente tassabili in Irlanda.
Incentivi Per Lavoratori Dipendenti
Ufn dipendente assegnato a lavorare in Irlanda da una società registrata e residente fiscalmente in un Paese europeo o con cui l’Irlanda abbia stipulato un trattato di reciproca assistenza informativa in campo fiscale, può far valere una speciale deduzione sull’imposta dei redditi.
L’esenzione, denominata “SARP”, permette di ottenere una detrazione fiscale fino al 30% sul reddito da lavoro dipendente, redditi o altri utili (anche a base azionaria), per redditi imponibili superiori a euro 75.000 e fino a un reddito massimo di euro 500.000. Inoltre, questo genere di dipendenti può ricevere alcuni vantaggi personali (un volo annuale per il Paese d’origine), pagamento delle tasse scolastiche fino a 5.000 euro per ogni bambino e simili.
Al fine di poter beneficiare del SARP, i dipendenti devono essere stati impiegati dalla società estera da almeno 12 mesi prima di arrivare in Irlanda. Inoltre devono assumere un impiego in Irlanda con la società e/o la controllata locale per un minimo di 12 mesi. Infine devono avere status di non-residente fiscale in Irlanda per i cinque periodi d’imposta precedenti l’anno di arrivo. L’esenzione deve essere richiesta dal dipendente e devono essere certificati dal datore di lavoro i relativi requisiti legali.
Stabile Organizzazione Fiscale
Una società fiscalmente residente in Irlanda è soggetta all’imposta irlandese su tutti i suoi redditi. Di qualsiasi provenienza. Le società non residenti ai fini fiscali in Irlanda sono invece soggette all’imposta sui soli utili generati da filiale o branch irlandese. Una società è considerata fiscalmente residente in Irlanda se consiste di una società di diritto irlandese. Oppure se gestita e controllata in Irlanda.
Imposta Sulle Società
L’aliquota normale dell’imposta sulle società in Irlanda è del 12,5%. Tuttavia le start up, che avviano i propri commerci prima del 2014, sono esenti dall’imposta, ove soddisfino a determinate condizioni. Questa esenzione vale nei primi per tre anni dall’avvio delle attività, secondo la seguente tabella:
Meno di euro 40,000 | Esenzione totale |
Euro 40,000 – euro 60,000 | Esenzione parziale |
Più di euro 60,000 | Nessuna esenzione |
L’esenzione non si applica alle società che svolgono attività immobiliari, di ricerca e sfruttamento di petrolio e minerali.
Una società a responsabilità limitata deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- L’azienda deve avere un amministratore che deve essere residente nel SEE;
- L’azienda deve avere una segretaria aziendale che può essere una persona fisica o un ente. Nelle società con più amministratori è ammesso che uno degli amministratori svolga anche la funzione di segretario della società;
- L’azienda deve avere una sede legale. Può trovarsi in un luogo diverso dall’indirizzo commerciale della società, ma deve essere in Irlanda e non può essere un numero di casella postale; e
- L’azienda deve presentare una dichiarazione annuale all’Ufficio di registrazione delle imprese (CRO).
Esenzioni Per Attività Di Ricerca E Sviluppo
Le spese per la ricerca scientifica e lo sviluppo (R&S), particolarmente i primi euro 200.000 di spesa, godono di un credito d’imposta del 25%. Questo a condizione che:
- Le attività di R&S siano svolte nella Zona Economica Europea;
- La spesa non sia già deducibile in qualsiasi altro territorio;
- Le spese ammissibili non siano già ridotte da qualsiasi concessione, aiuto o sovvenzione di Stato o Europeo;
- Le spese siano svolte alle medesime normali condizioni di mercato, senza artificiali incrementi.
La R&S è ampiamente definita, in modo tale da includere le attività di indagine o sperimentali nel campo della scienza o della tecnologia per uno qualsiasi dei seguenti settori:
- La ricerca di base;
- Ricerca applicata;
- Sviluppo sperimentale.
Tali attività, tuttavia, non sarà considerata come attività di ricerca e sviluppo a meno che non:
- Cerchi di realizzare un progresso scientifico o tecnologico; e
- Comporti la risoluzione di problemi scientifici o tecnologici.
Il credito si riferisce anche a spese relative alla fornitura di beni immateriali specifici.
Dividendi Percepiti Da Società Estera
Se il dividendo, percepito da società irlandese, proviene dall’Europa o da Paese con cui l’Irlanda ha un trattato fiscale, è tassato al 12,5%. La Legge finanziaria 2012 ha esteso questa disciplina ai dividendi provenienti da società situate in Paesi con cui l’Irlanda ha ratificato una Convenzione su Modello OCSE per l’assistenza giudiziaria in materia fiscale.
Opera peraltro la Direttiva UE madre-figlia, sull’esenzione da tassazione in Irlanda di dividendi erogati a società-madre posta in Europa, la quale Direttiva ha esteso l’elenco dei soggetti che possono avvalersi dello speciale regime (di esenzione dalla ritenuta alla fonte):
- La partecipazione necessaria del capitale sociale della controllata è ridotta dal 25% al 5%;
- La Direttiva copre un numero illimitato di aziende.
Plusvalenze, Esenzione Dei “Capital Gain” (CGT)
Vi è un’esenzione totale per l’imposta sulle plusvalenze, derivanti alla holding in Irlanda dalla cessione di partecipazioni in società UE o con sede in stato con cui l’Irlanda abbia un trattato contro la doppia imposizione. L’esenzione si applica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- La capogruppo deve detenere almeno il 5% del capitale ordinario della controllata da almeno 12 mesi;
- La società partecipata deve essere residente in uno Stato membro dell’UE o con cui abbia un trattato contro la doppia imposizione; e
- Al momento della cessione, la partecipata svolga in tutto o in parte un’attività industriale o commerciale (o il gruppo, composto da società madre e partecipata soddisfi a tale condizione).
Imposta Sul Valore Aggiunto
L’IVA è prelevata con aliquota del 21% sui prezzi di beni e servizi. Con applicazione per alcuni beni e servizi di aliquota minore, p.e. 13,5% per immobili ed elettricità, 4,8% per il bestiame. L’IVA non è applicata alle esportazioni.
Disciplina Del “Transfer Pricing”
Dal 1° gennaio 2011 opera in Irlanda una disciplina sul transfer pricing, per effetto della Section 38 del Finance Bill 2010. Legge che ha introdotto il riconoscimento dell’arm’s length principle (valutazione per mezzo dei prezzi di mercato dei singoli prezzi di trasferimento tra imprese collegate) come stabilito dall’art. 9 del Modello OCSE di Convenzione. Il principio di libera concorrenza era in effetti già riconosciuto dalla Section 81(2)(a) del Taxes Consolidation Act (TCA) 1997, che vietava la deduzione di un ammontare superiore al valore at arm’s length in presenza di pagamenti tra parti correlate. Ed anche dalla giurisprudenza nazionale, che riconosceva le ispezioni e verifiche fiscali per allineare il transfer pricing alla normalità dei prezzi, e dalla Section 453 del TCA.
La disciplina è applicabile a tutte le transazioni infragruppo, consistenti in cessione di beni (materiali e immateriali), nella prestazione di servizi e nei finanziamenti, che tutte uniformemente trovano la definizione di “arrangement”.
Condizione soggettiva e oggettiva dell’applicazione delle norme è quindi data, rispettivamente, dal fatto che siano intervenute transazioni poste in essere tra consociate residenti all’estero con società residenti in Irlanda.
Il principale caso di esclusione è dato dal riferimento alle SME, piccole e medie imprese di tipo europeo, che fuoriescono dal campo applicativo della normativa.
Esse rimangono identificate sulla base dei criteri contenuti nella Raccomandazione del 6 maggio 2003 della Commissione UE (numero di dipendenti inferiore a 250 o un fatturato di 50 milioni di euro o un ammontare del patrimonio netto inferiore a 43 milioni di euro).
Perciò, è opportuno che la singola società contribuente predisponga un’idonea documentazione per provare il rispetto dell’arm’s length principle.
A tale scopo, il Finance Bill ha espressamente previsto che siano funzionari espressamente autorizzati dal Revenue Commissioners a svolgere gli audit relativi al transfer pricing.
Tutela Della Proprietà Intellettuale
I brevetti sono disciplinati dalla Legislazione del 1977, hanno durata di 20 anni, o 10 anni per un brevetto a breve termine, e l’Irlanda aderisce all’Accordo di Strasburgo sulla classificazione dei brevetti.
Quanto ai marchi si applica una Legislazione del 1994, che prevede una durata di 10 anni rinnovabili. Il Paese aderisce all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi e all’Accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi.
Quanto al design, i brevetti per modelli hanno durata di 5 anni rinnovabili.
Per i diritti di riproduzione, si applica una normativa relativa ai diritti d’autore del 2000, con una tutela estesa a 70 anni dopo la morte dell’autore.
L’Irlanda applica:
- La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
- La Convenzione di Roma per la protezione degli artisti;
- Il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni;
- Le esecuzioni e i fonogrammi e il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore.
Per i modelli industriali è concessa tutela per 5 anni, rinnovabili fino a 15.
Aprire Un’attività In Irlanda: Conclusioni
In questo articolo ho cercato di spiegarti quali sono i principi fondamentali di tassazione delle imprese in Irlanda. Il consiglio migliore che posso darti è quello di affidarti sempre a consulenti preparati. Prima di avviare questo tipo di procedura, chiedimi una consulenza personalizzata ed insieme verificheremo la bontà dell’idea di business che hai avuto e di come poterla concretamente realizzare. Il rischio che corri è che per recuperare una situazione già avviata in modo sbagliato tu debba spendere molto più tempo e denaro di quanto avresti speso facendo tutto in regola fin dall’inizio.
Altro gravissimo errore che commette chi apre una LTD negli Irlanda è quello di creare la società solo come schermo per non pagare imposte in Italia.
Molte persone credono che gestire un business online nel mercato italiano, gestendolo da casa propria con una LTD in Irlanda sia il modo migliore per non pagare le imposte. In realtà non è così, ma posso assicurarti che ci sono consulenti, o presunti tali, che fanno affermazioni di questo tipo. Il rischio, in questi casi è quello di ricevere un doppio accertamento fiscale.
Uno dall’Irlanda perché magari l’autorità fiscale irlandese verifica la non residenza nel Paese dell’imprenditore, con la conseguenza che si incorre in sanzione sia personalmente sia a livello societario. Inoltre, le autorità dell’Irlanda possono informare quelle italiane. A questo punto parte il secondo controllo dall’Italia, e questa volta ci sono conseguenze peggiori, come l’esterovestizione societaria.
Dunque,aprire una LTD in Irlanda è molto vantaggioso ma il tutto deve essere gestito nel modo giusto.
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