Manovra, stretta sui cervelli che tornano dall’estero: la detassazione scende al 50% e sarà solo per docenti e ricercatori.

A partire dal 2024  saranno abrogati il regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/15) e le agevolazioni per il rientro dei cervelli che verrà declassato al 50% (co. 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del D.L. n. 34/19).

Al loro posto una nuova agevolazione con detassazione al 50% del reddito entro un limite di reddito complessivo di 600mila euro, riservata ai soli lavoratori dotati di elevata qualificazione e specializzazione, come i docenti ricercatori.

I requisiti di accesso saranno più severi, si dimezza la durata (da 10 a 5 anni) in quanto non prevederà un’estensione della misura in base a casa e figli

Cambia tutto per gli impatriati. Dall’anno prossimo spariranno le attuali agevolazioni e debutterà un nuovo regime di favore, con una stretta sui requisiti d’accesso. Si tratta di una detassazione del 50%, entro un limite di reddito complessivo di 600mila euro, riservata ai ricercatori e ai docenti che trasferiranno la residenza fiscale in Italia dal 2024. Lo prevede il “decreto Anticipi”, cioè il decreto legge collegato alla manovra, approvato lunedì 16 ottobre in Consiglio dei ministri.

Il Governo cambia tutto sulle agevolazioni per il rientro in Italia dei lavoratori. Secondo quanto previsto dal c.d. “decreto Anticipi”, ovvero il decreto legge collegato alla legge di bilancio 2024, approvato lunedì 16 ottobre in Consiglio dei ministri, è arrivato un giro di vite sulle agevolazioni in vigore per impatriati e ricercatori e docenti.

Al posto di queste agevolazioni entrerà in vigore una nuova norma agevolativa (meno attraente rispetto alle precedenti) riservata ai lavoratori dotati di elevata qualificazione o specializzazione.

L’abrogazione del regime impatriati e dei ricercatori e docenti dal 2024

Il decreto prevede l’abrogazione con effetto dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (lavoratori impatriati), e l’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (ricercatori e docenti). Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno conseguito la loro residenza fiscale in Italia nel 2023.

Tuttavia, considerato che per ottenere la residenza fiscale in Italia nel 2023 occorrono almeno 183 giorni di presenza, di fatto, la possibilità di applicazione di queste agevolazioni è concessa ai soli soggetti rientrati prima del 2 luglio 2023. Si tratta di una clausola di salvaguardia che permetterà di continuare ad usufruire dell’agevolazione ai soggetti che la stanno applicando o che hanno già acquisito residenza fiscale italiana nel 2023.

Le agevolazioni sul rientro in Italia, per come le conosciamo erano in vigore da molti anni, l’ultima grande rivoluzione era stata nel 2016 e poi nel 2020. Adesso la delega fiscale ha previsto l’introduzione di un nuovo regime agevolativo, con requisiti più stringenti rispetto a quelli in vigore.

Nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati dotati di elevata qualificazione e specializzazione

Il decreto prevede una nuova agevolazione a partire dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori che acquisiranno residenza fiscale italiana. In particolare, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • I lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni. Ad esempio, un lavoratore che trasferirà residenza fiscale nel 2024 dovrà verificare gli anni di residenza estera nel periodo tra il 2021, il 2022 ed il 2023 e dovrà mantenere la residenza fiscale sino al 2028 in Italia;
  • L’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo. Di fatto, rispetto alle norme precedenti non potrà fruire dell’agevolazione chi rientra in Italia per lavorare per la filiale italiana di un gruppo multinazionale. Di fatto, occorre un cambiamento di datore di lavoro dall’estero all’Italia;
  • L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato. L’attività di lavoro dovrà essere svolta prevalentemente sul territorio Italiano, come già previsto per le precedenti agevolazioni;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi (complessivamente per 5 anni). Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il triennio di cui al comma 1, lettera a). Per il momento il riferimento è per i soli cittadini italiani, senza alcun riferimento a cittadini stranieri.

I requisiti di elevata specializzazione e qualificazione

La principale novità di queste nuove agevolazioni riguarda i requisiti di elevata specializzazione e qualificazione che deve avere il lavoratore. Il riferimento può essere dato dalla Circolare 17/E/2017 (§ 3.2) dell’Agenzia delle Entrate la quale riprende quanto indicato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e che di seguito riportiamo.

Lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che tale requisito ricorre nelle ipotesi di:

  • Conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • Possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate.

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