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Scadono il 21 marzo i termini per l’invio di Modelli RED 2021 2020 e Dichiarazioni di responsabilità. Come fare, a chi rivolgersi.

Come ormai consuetudine anche quest’anno  gli obblighi di comunicazione dei redditi dei pensionati con Modello RED  sono prorogati . La scadenza viene spostata dal 28 febbraio al 21 marzo 2022.   Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio 1038  dell’8 marzo 2022.

Più specificamente l’istituto spiega che  anche in considerazione dello stato di emergenza ancora in corso per la pandemia, il termine di conclusione delle Campagne:

  •  RED ITALIA ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e
  •  Solleciti 2020 (anno reddito 2019)
  • INV CIV ordinaria 2020, relativo alle dichiarazioni di responsabilità con modelli ACC AS -PS

 inizialmente previsto per il 28 febbraio 2022, è prorogato al 21 marzo 2022.

MODELLO RED cos è : 

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.

In particolare il modello RED deve essere presentato obbligatoriamente da:

  • i pensionati che non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i loro redditi perché alcuni non sono dichiarabili sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI) come ad esempio il lavoro dipendente prestato all’estero e gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato;
  • coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma che sono in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione, ad esempio coloro che hanno un reddito da pensione più il reddito dell’abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, come per esempio i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Chi non deve presentare il modello RED?

Non devono presentare all’INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all’Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari). In questi casi l’INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall’Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Per quali prestazioni è obbligatoria la presentazione del modello RED?

La presentazione del modello RED è necessaria per accedere a prestazioni quali:

  • le integrazioni al trattamento minimo;
  • le maggiorazioni sociali sulle pensioni;
  • gli assegni di invalidità;
  • i trattamenti di famiglia;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali;
  • le prestazioni per invalidità civile;
  • la somma aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.L. 2/7/2007 (quattordicesima).

Quando presentare il modello RED?

Il termine di presentazione del modello RED è definito dall’INPS ogni anno, il modello deve essere presentato generalmente entro il 31 marzo del secondo anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i redditi.

Ad esempio, per la campagna RED 2019, riferita ai redditi 2018, il termine ultimo di consegna del modello scadrà il 31 marzo 2020.

Quali sono i documenti necessari per presentare correttamente la dichiarazione RED?

Per presentare la dichiarazione RED sono necessari le seguenti informazioni del dichiarante:

  • Carta d’identità
  • Codice fiscale

Come presentare il modello RED?

Vale la pena ricordare che tali comunicazioni sono richieste dall’INPS  ai pensionati  che godono di  prestazioni integrative legate al reddito. 

Le informazioni così raccolte consentono, afferma l’INPS: “di accertare il diritto e l’esatto importo delle prestazioni collegate al reddito” come ad esempio  l’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994, l’ integrazione al minimo dell’assegno di invalidità , la maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000, la  Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969, l Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 )

L’istituto ricorda che per adempiere all’obbligo  sono a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e gli uffici sul territorio  oltre che CAF e intermediari abilitati che forniscono assistenza in forma gratuita, per legge.

Viene anche precisato che  i  CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale  non sono convenzionati per:

  • le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e
  •  le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV)

Tali comunicazioni possono essere effettuate personalmente  accedendo con le credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità” o rivolgendosi al contact center o agli sportelli INPS

RED: come effettuare l’invio dai servizi online

Le comunicazioni “RED Semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità” possono essere inviate attraverso il seguente percorso www.inps.it > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Red semplificato – Trasmissione modello” ovvero > “Dichiarazioni di responsabilità – Trasmissione modelli”.

Necessario  per accedere  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

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