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Pensioni estere: la tassazione in italia

Cosa succede se un soggetto fiscalmente in Italia percepisce una pensione proveniente dall’estero? Dove devono essere pagate le imposte?

I redditi da pensioni estere, percepiti da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, possono essere sottoposti a tassazione anche nello Stato di residenza fiscale del soggetto (oltre allo Stato ove la pensione viene erogata).

Infatti, in alcuni casi, il reddito da pensione può essere sottoposto a tassazione sia nello Stato di residenza fiscale del percettore che nello Stato della fonte.

A stabilire i criteri di tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere sono il DPR n. 917/86, e le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri.

Detto questo, prima di proseguire con l’analisi dettagliata dei criteri di collegamento per la tassazione delle pensioni estere è opportuno ricordare che i soggetti percettori di pensioni estere che impatriano in Italia in regioni del Sud, possono godere di un’imposta sostitutiva al 7% di questi redditi.

Andiamo ad analizzare adesso quali sono i criteri generali di collegamento per la tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

La residenza fiscale in italia

Per capire i criteri che stanno alla base della tassazione dei redditi derivanti da pensioni estere è necessario fare un distinguo tra i soggetti che risultano essere fiscalmente residenti in Italia e quelli che non lo sono.

Sul punto, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/86), all’articolo 3, afferma che l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) si applica sul reddito complessivo, che per i soggetti fiscalmente residenti, è costituito da tutti i redditi ovunque essi siano percepiti. Mentre per i soggetti non residenti è costituito dai soli redditi prodotti in Italia. Questo principio, rappresenta uno dei punti cardine del nostro sistema tributario. Esso, infatti, prevede una netta distinzione tra la tassazione dei soggetti residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti, in base alla c.d. “worldwide taxation, e i soggetti non residenti, tassati in Italia soltanto sui redditi che ivi hanno prodotto. In pratica, da ciò ne consegue che le persone fisiche residenti in Italia devono dichiarare, e quindi assoggettare a tassazione anche i redditi conseguiti da pensioni estere.

Al contrario, per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato. In questo caso si deve fare riferimento ai criteri definiti dall’articolo 23 dello stesso DPR n. 917/86.

Criteri per stabilire al residenza

Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per la verifica della residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 2 del DPR n. 917/86.

Secondo questa disposizione la residenza fiscale, viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè per più di 183 giorni all’anno, il soggetto soddisfa almeno uno sei seguenti requisiti:

  • E’ iscritto all’anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
  • Ha fissato in Italia il proprio domicilio (ovvero il centro vitale dei propri affari, e dei propri interessi morali, familiari o sociali), ex art. 43 c.c.;
  • Ha stabilito in Italia la propria residenza (la propria dimora stabile in un luogo, con l’intenzione di rimanervi), ex art. 43 c.c.

Tali criteri sono tra di loro alternativi, quindi anche solo la verifica di uno solo di questi determina la residenza fiscale in Italia del soggetto. Inoltre, per quanto riguarda il requisito temporale i requisiti devono verificarsi per la maggior parte del periodo d’imposta.

Accanto a questi criteri che riguardano la generalità dei soggetti vi sono disposizioni più stringenti per i soggetti che decidono di espatriare in territori non collaborativi. Tali soggetti continuano ad essere considerati fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, anche nel caso in cui si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Gli stati o territori a fiscalità privilegiata sono quelli individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Per sapere quali territori sono a fiscalità privilegiata puoi consultare questo report: “Paesi Black List: l’elenco aggiornato“.

Al fine di ridurre i possibili fenomeni di doppia imposizione sugli stessi redditi, l’Italia ha stipulato con altri Paesi una fitta rete di convenzioni internazionali.

I trattati stipulati dall’Italia si ispirano al modello di convenzione elaborato dall’OCSE.

Pensioni estere erogate a soggetti residenti in italia

Vengono definite pensioni estere i redditi corrisposti da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro prestato e percepite da un soggetto che risulta essere fiscalmente residente in Italia (secondo i criteri dell’articolo 2 del DPR n. 917/86).

Pensioni pubbliche e private

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito (a questo link le principali), in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In particolare, l’articolo 18 del Modello OCSE prevede che:

fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre simili remunerazioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un passato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato”

Il modello convenzionale di riferimento, dunque, prevede che salvo quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 19 (funzioni pubbliche), le pensioni private sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del percettore e dunque senza tassazione nel paese di provenienza. Come chiarito dal Commentario al Modello OCSE, il presente articolo trova applicazione non solo per le pensioni pagate agli ex dipendenti, ma anche a quelle pagate ad altri beneficiari (ad esempio superstite coniugi, compagni o figli di dipendenti). Inoltre, quanto previsto dal Modello OCSE deve ritenersi applicabile non solo ai pagamenti periodici, ma anche ad un pagamento forfettario corrisposto in luogo della pensione periodica dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per le somme corrisposte in forma non periodica in relazione ad impieghi passati, sono previste diverse qualificazioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, considerandole in alcuni casi assimilati agli stipendi e quindi con applicazione dell’articolo 15 della Convenzione.

Criteri di individuazione delle pensioni private e pubbliche estere

Il primo aspetto da indagare, quindi, è quello di determinare se la pensione estera percepita è una pensione privata o pubblica. Volendo schematizzare possiamo affermare che:

  • Pensioni pubbliche – Si tratta di pensioni erogate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono (tassazione del reddito nello Stato della fonte);
  • Pensioni private – Si tratta di pensioni corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

In linea generale me modalità di tassazione in Italia delle pensioni estere percepite da soggetti fiscalmente residenti sono queste. Tuttavia, tale disciplina è diversa a seconda di quanto previsto dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i vari Paesi esteri. Di seguito, quindi, vediamo quali sono le principali modalità di tassazione che riguardano le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia.

Tassazione delle pensioni della svizzera in italia

Secondo il principio generale sopra indicato, nel caso di erogazione di redditi da pensione dalla Svizzera devono essere tenuti distinti due fattispecie:

  • Pensioni pubbliche  – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Svizzera nel caso in cui il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia;
  • Pensioni private – Sono soggette a tassazione esclusivamente in Italia.

Questo è quanto prevedono gli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia. Questo in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Tassazione delle pensioni da germania e belgio

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Tassazione delle pensioni da argentina, regno unito, spagna, stati uniti, venezuela

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia, mentre le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Tassazione delle pensioni dal canada

Tali redditi sono assoggettati a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:

  • 24.000 dollari canadesi o
  • L’equivalente in euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Canada non può essere applicata una tassazione superiore al 15%. In tal caso, in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

RIEPILOGANDO…..

Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato. In generale tutte le pensioni estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l’Italia in materia di doppia imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere dichiarate in Italia con esclusione:

  • delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato erogatore;
  • delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
  • delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura analoga alla rendita INAIL.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppe imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio fondi di previdenza complementare). Generalmente le pensioni private sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Quando sulle pensioni siano state operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorre la condizione di tassazione concorrente (sia nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore)  è possibile recuperare, tramite la dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all’estero, attraverso il meccanismo del credito d’imposta. Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della situazione relativa alla tassazione delle pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati, sulla base delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni:

1. Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

2. Belgio – Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

3. Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

4. Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

5. Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), riscosse in Italia, non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.


Pensioni estere : Consulenza fiscale di Fisco Consulting

Se hai letto questo articolo molto probabilmente ti trovi a percepire una pensione da un Paese estero.

Per prima cosa devi fare attenzione a verificare se si tratta di pensione pubblica o privata.

Soltanto successivamente si potrà capire anche in quale Paese tale reddito è rilevante ai fini della tassazione.

Se hai bisogno di un professionista che possa analizzare la tua situazione scrivici a office@fiscoconsulting.it per prenotare una consulenza online ( Google Meet ) o presso la sede fisica di Fisco Consulting a Milano, in Viale Monza 294.


E PER GLI ITALIANI CHE PERCEPISCONO LA PENSIONE

ITALIANA ALL’ESTERO?

I criteri di tassazione delle pensioni estere erogate a soggetti residenti all’estero

Le pensioni corrisposte a soggetti residenti in Stati esteri da enti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili in Italia (tassazione nello stato della fonte).

Tale criterio generale, deve essere poi letto ed armonizzato con quanto previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni corrisposte a dipendenti pubblici o a lavoratori privati. Il soggetto residente all’estero che percepisce una pensione italiana ha facoltà di chiedere all’Inps l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore. Questo al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

A tal fine il soggetto dovrà presentare apposito modello alla sede Inps che gestisce la prestazione erogata.

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