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Il quadro CE del modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilato dai soggetti che hanno prodotto redditi esteri al fine di determinare il credito di imposta. Tale credito consente di evitare la doppia imposizione economica del reddito estero percepito.

I contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, che nel corso del periodo di imposta hanno percepito redditi esteri, hanno diritto di beneficiare di una agevolazione.

Si tratta di un credito di imposta, fruibile al fine di evitare la doppia imposizione economica sui redditi esteri percepiti.

In virtù del principio della Worldwide Taxation, i contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare in Italia i redditi esteri percepiti nel corso dell’anno.

Nel caso in cui su tali redditi sia già stata applicata una tassazione nello Stato di erogazione (c.d. Stato della fonte), il contribuente rischia di andare incontro a da una situazione di doppia imposizione del reddito.

Per evitare questo l’articolo 165 del DPR n. 917/86 mette a disposizione del contribuente la possibilità di beneficiare di un credito di imposta. Un agevolazione calcolata in base alle imposte pagate all’estero e divenute definitive, da parte del contribuente.

Il quadro CE del modello Redditi Persone Fisiche consente la determinazione del credito di imposta, legato alle imposte estere pagate.

Andiamo, quindi, ad analizzare di seguito le modalità di compilazione del quadro CE del modello Redditi Persone Fisiche.

Il quadro CE deve essere utilizzato per determinare il credito spettante sui redditi prodotti all’estero.

Redditi e per i quali sono state ivi pagate le imposte a titolo definitivo ed in dettaglio:

  • Dai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi qualificati in Italia come redditi di impresa. Per i quali si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’articolo 165 DPR n. 917/86;
  • Dai soggetti residenti nel territorio dello Stato che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 del DPR n. 917/86. Ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell’articolo 167 del DPR n. 917/86 (c.d. credito di imposta indiretto);
  • Dal soggetto cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero le cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Stati inclusi nel Decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4, del DPR n. 917/86 per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lett. a), del medesimo art. 167.

Credito per imposte estere: normativa nazionale e pattizia

Il meccanismo del credito di imposta trae origine dall’effetto congiunto dei principi di tassazione previsti dalla normativa tributaria nazionale e dei Paesi terzi.

La disciplina tributaria nazionale ed internazionale sancisce che:

  • I soggetti (persone fisiche e non) residenti in Italia devono corrispondere le imposte su tutti i redditi di cui sono titolari. indipendentemente dal luogo di produzione (principio di tassazione mondiale);
  • I soggetti (persone fisiche e non) non residenti in Italia sono tassati in Italia per i soli redditi ivi prodotti.

Ciò comporta che i soggetti residenti titolari di redditi esteri sono tenuti, in mancanza di norme di esenzione o di eventuali convenzioni, a versare le imposte:

  • Nel Paese di residenza;
  • Nel Paese terzo.

Tale situazione determina una duplicazione di imposta che viene corretta con il meccanismo del credito di imposta per imposte pagate all’estero.

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Il meccanismo di funzionamento del credito per imposte estere

Il meccanismo del credito di imposta può essere riassunto come segue:

  • Il soggetto passivo versa le imposte all’estero sui redditi ivi prodotti;
  • Il soggetto passivo calcola le imposte italiane sui redditi, italiani ed esteri, di cui è titolare;
  • Infine, il soggetto passivo detrae dall’imposta netta italiana, con alcune limitazioni, le imposte già versate all’estero.

La regola generale da tenere presente riguarda la tipologia di imposta pagate e i termini. Vediamo:

  • Deve trattarsi di imposte estere pagate a titolo definitivo;
  • Qualora il versamento di imposta sia fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione in Italia (31.10.n+1) lo stesso potrà rientrare nella dichiarazione dell’anno di imposta precedente.

Compilazione del quadro ce del modello redditi pf

Il quadro CE è suddiviso in tre Sezioni:

Prima Sezione – I A Righi CE1 – CE3 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR e credito di imposta di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 147/2015 – Dati relativi al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

Prima Sezione – I B Righi CE4- CE5 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 1, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero. Seconda Sezione – II A Righi CE6 – CE8

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Dati relativi alla determinazione del credito.

Seconda Sezione – II B Righi CE9 – CE10 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione.

Seconda Sezione – II C Righi CE11 – CE22 – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero comma 6, art. 165 del TUIR – Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.

Terza Sezione Righi CE23 – CE26

Imposte estere da indicare nel quadro ce del modello redditi

Con riferimento ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali si è resa definitiva l’imposta per la determinazione del credito di imposta occorre fare alcune precisazioni.

Per poter determinare il credito spettante ai sensi dell’articolo 165 DPR n. 917/86 (come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 147/2015) si segnala che:

  • Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Ovvero per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’art. 165 del DPR n. 917/86. Questo entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi;
  • Si considerano imposte pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate nel quadro CE, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
  • La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono delle clausole particolari.

Credito per imposte estere figurative

Si tratta di clausole secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera. Questo come se l’imposta fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Calcolo matematico del credito per imposte estere

Si precisa che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra:

  • Il reddito prodotto all’estero ed
  • Il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Questo sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero.

Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d’imposta spettante è necessario pertanto:

  • Ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella Sezione IA sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
  • Ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella Sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.

Qualora il reddito estero d’impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all’estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente Sezione I.

In tal caso infatti, non avendo il reddito estero generato alcuna quota di imposta lorda italiana non si è verificata alcuna situazione di doppia imposizione.

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Quadro ce sezione i-a del modello redditi: credito di imposta indiretto

La Sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’importo teoricamente spettante del credito d’imposta.

Si tratta del credito di imposta di cui al comma 1 dell’articolo 165 del DPR n. 917/86 e del credito di imposta indiretto.

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti o se le imposte pagate all’estero siano relative a redditi prodotti in periodi diversi, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo.

Se oltre al reddito di impresa sono stati prodotti all’estero anche altri redditi, dovranno essere compilati due distinti righi della Sezione I-A, uno per il reddito di impresa ed uno per gli altri redditi. Deve essere barrata la casella di Colonna 13, riportando nella rispettiva Colonna 4 l’importo della relativa imposta estera.

In ogni caso qualora i redditi siano stati prodotti nello stesso Stato e nel medesimo periodo ma siano appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle d’impresa, va compilato un unico rigo, sommando i relativi importi.

Qualora l’imposta pagata all’estero sia complessivamente riferita sia a redditi d’impresa che ad altri redditi, nella Colonna 4 va indicata l’imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo.

Utili e plusvalenze

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato. Ed, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d’imposta. Credito d’imposta indiretto e credito d’imposta ex art. 165 del DPR n. 917/86, compilando un unico rigo della presente Sezione.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, l’ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all’estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate.

Allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d’imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all’estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate.

Tale modalità di determinazione del credito d’imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente Sezione.

Quadro ce sezione i-b: credito di imposta per redditi prodotti all’estero

La Sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Con riferimento all’importo indicato in Colonna 11 o in Colonna 13 (nel caso di compilazione di Colonna 15 dei Righi da CE1 a CE3 della Sezione I-A) è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero e/o conseguimento di utili o plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (Colonne 7 dei Righi da CE1 a CE3). Questo tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella Sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero (Colonna 2 dei Righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella Colonna 11 di ciascun Rigo. Nonché e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della Sezione I-A.

Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella Sezione I-A, è necessario compilare un singolo Rigo nella presente Sezione I-B.

Quadro ce sezione ii: credito di imposta comma 6 articolo 165 del tuir

La Sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta (art. 165, comma 6, D.P.R. n. 917/1986).

Tale norma dispone che in caso di reddito d’impresa prodotto in un Paese estero, l’imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d’impresa prodotto all’estero.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente Sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

  • Reddito estero, rideterminato in Italia, di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero;
  • Reddito estero, rideterminato in Italia, di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
  • Infine, Reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Quota d’imposta estera relativa al reddito d’impresa = Reddito estero d’impresa Reddito estero X Imposta estera

Si precisa che, al fine dell’individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito d’impresa prodotto all’estero, gli importi del reddito d’impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

Quadro ce sezione ii-a: credito di imposta per redditi prodotti nello stesso periodo di imposta

Nel caso di presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta ma in Stati diversi, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’imposta di produzione del reddito estero.

Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate.

Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Quadro ce sezione ii-b: eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale Sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella Sezione II-A.

Eccedenze che devono essere aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzione del reddito.

Qualora, con riferimento a ciascuno Stato estero, siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale Sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

Quadro ce sezione ii-c: credito con riferimento ad eccedenze precedenti

Tale Sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero o per ogni controllata estera riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione. Ed anche le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella Sezione II-B.

Pertanto, la Sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle Colonne 5 o 6 dei Righi CE9 e CE10 presenti nella Sezione II-B.

La compilazione della Sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Quadro ce credito per imposte pagate all’estero: consulenza

Il quadro CE del modello Redditi PF è dedicato all’indicazione del credito per imposte pagate all’estero.

La modalità di applicazione del credito non è semplice e richiede particolare attenzione. Per questo motivo è opportuno affidarsi sempre a professionisti esperti in questo settore.

Se hai dubbi su questi aspetti o cerchi un professionista che possa predisporre la tua dichiarazione dei redditi in caso di redditi esteri, scrivici una mail a office@fiscoconsulting.it

Potremo risolvere i tuoi dubbi e compilare in modo corretto la tua dichiarazione dei redditi con redditi esteri.

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