- 26 Marzo 2023
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

ROTTAMAZIONE CARTELLE, adesioni entro il 30 aprile 2023
I contribuenti possono presentare online la domanda utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova misura di favore e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla legge di Bilancio 2023.
Chi aderisce alla nuova definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
La richiesta di definizione agevolata
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il 30 giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione agevolata: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
Le scadenze nuova definizione agevolata
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
FAQ – RISPOSTE
HO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO “STRALCIO” DEI DEBITI
DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31
MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI
PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) anche per questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare infatti, a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• * contenuti in cartelle non ancora notificate;
• * interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
• * già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
o # adottare uno specifico provvedimento;
o # trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
o # pubblicarlo sul proprio sito internet.
QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• * i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
• * i carichi relativi a:
▪ # somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
▪ # crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
▪ # multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
▪ # “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
• * le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
• * i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO della nuova definizione agevolata?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,
dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione
agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.
In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023.
HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI
DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
• * non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
• * non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
• * resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
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- Posted by: Cesare Longo
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DECRETO SOSTEGNI BIS – Contributi a fondo perduto, calcolo sui bilanci per valutare il reale danno subito dalle partite IVA a causa della crisi da Covid-19.
Dopo l’approvazione del DEF, nell’agenda degli impegni del Governo c’è la messa a punto del decreto Sostegni bis.
Dopo le anticipazioni già fornite dal Ministro Giorgetti, è il Premier Draghi ad annunciare le novità in cantiere in relazione al nuovo fondo perduto, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile 2021.
Stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, si sta valutando di sdoppiare il pagamento del nuovo contributo a fondo perduto, prevedendo l’erogazione di una quota in acconto e dell’importo “conguagliato” a saldo.
Il decreto Sostegni bis potrebbe quindi creare un nuovo metodo di calcolo per la seconda rata, basato su quanto emerso dal bilancio d’esercizio, o meglio dall’utile o dall’imponibile fiscale, accanto ad una prima rata erogata secondi i criteri già fissati dal decreto n. 41/2021.
L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’erogazione rapida dei nuovi sostegni ma, in parallelo, attribuire a ciascun titolare di partita IVA un aiuto che sia calcolato in base alle reali perdite subite.
Fondo perduto con calcolo sui bilanci, nuovi sostegni con doppio pagamento: novità
Il requisito del calo del fatturato, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, è stato adottato al fine di garantire pagamenti rapidi alle imprese beneficiarie.
Ed è per questo che in vista del varo del decreto Sostegni bis – anche detto “decreto Imprese” – il Governo è intenzionato ad adottare un nuovo criterio di calcolo dei contributi a fondo perduto, un “indicatore di risultato di esercizio”.
Lo scoglio da superare è relativo però ai tempi.
Attendere l’approvazione dei bilanci vorrebbe dire rinviare l’erogazione dei nuovi aiuti al mese di luglio.
Ed è per contemperare l’esigenza di aiuti rapidi ed equità che si va profilando l’ipotesi di un pagamento doppio, in acconto e saldo.
Contributi a fondo perduto a rate: pagamento in acconto e saldo nel decreto Sostegni bis
Tra le ipotesi in campo, secondo quanto affermato dal Ministro Giorgetti ed evidenziato dal Premier Draghi durante la conferenza stampa del 16 aprile 2021, c’è quindi quella di sdoppiare il pagamento della nuova tranche di aiuti economici.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato quanto segue:
“se riusciamo a contemperare, diciamo così, l’approvazione dei bilanci ed eventualmente un’ulteriore anticipazione in termini di acconto, basata sul fatturato, per chiudere poi prevedibilmente nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, ecco, probabilmente avremmo realizzato compiutamente una più equa distribuzione degli indennizzi.”
Le anticipazioni fornite alla Camera, in occasione del question time del 14 aprile 2021, aiutano a delineare il profilo dei nuovi contributi a fondo perduto, anche se è ancora tutto in divenire.
L’ipotesi di un pagamento in acconto, da erogare secondo i criteri di calcolo previsti dal decreto Sostegni n. 41, e di una seconda quota a saldo, basata sui risultati dei bilanci, garantirebbe un ristoro più equo alle imprese, che dal loro canto dovrebbero però attendere fino a giugno o luglio per l’erogazione dell’importo complessivamente spettante.
I tempi potrebbero però dilatarsi per le partite IVA che non presentano il bilancio. In tal caso, il calcolo della seconda quota di contributo spettante potrebbe essere effettuato in base all’imponibile fiscale, ma bisognerebbe attendere fino al 30 novembre 2021, scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Appare necessario specificare che si tratta solo delle prime ipotesi emerse. Il testo del decreto Sostegni bis è ancora in fase “embrionale”. Secondo le ultime anticipazioni, l’obiettivo dell’Esecutivo è di approvarlo in tempo brevi e possibilmente entro il mese di maggio.
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