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Regime forfettario: come funziona


Fra tutti i regimi contabili, il regime forfettario è sicuramente il più vantaggioso per chi avvia una nuova attività.

Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia.

Confermato con la legge di stabilità del 2018, garantisce un’aliquota molto conveniente del 15% sull’imponibile.

Inoltre, l’imposta è ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività.

Il vecchio regime dei minimi è da considerarsi abrogato, ma rimane comunque valido per i titolari di partita IVA che lo hanno scelto entro il 2015.

I requisiti per accedere al regime forfettario

Fino al 31 dicembre 2018 erano previsti 3 requisiti:

  • non superare determinate soglie (diverse in base al codice ATECO dell’attività esercitata) per i ricavi e i compensi;
  • non superare la soglia di 5.000 euro di spese per lavoro dipendente;
  • non superare la soglia di 20.000 euro per il costo dei beni strumentali.

La Legge n. 145/2018 ha però modificato la disciplina del regime forfettario stabilendo un unico requisito di accesso:

  • possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000.

Le modifiche decorrono dall’1° gennaio 2019, quindi se hai una partita IVA già attiva dovrai verificare se nel 2018 hai guadagnato meno di 65.000 euro. In tal caso, potrai beneficiare del regime forfettario. Se invece non hai ancora avviato la tua attività dovrai basarti su dati presunti.

La tassazione del regime forfettario

Veniamo al sodo: se applichi il regime forfettario, quanto paghi di tasse? Ci sono un po’ di calcoli da fare, ma non preoccuparti: ti spiegheremo la procedura passo passo.

  • Innanzitutto devi calcolare il reddito imponibile, ovvero la parte del tuo guadagno sulla quale applicare il 15% di tasse. Per farlo, torna in gioco il codice ATECO che hai scelto prima dell’apertura della tua partita IVA. Per ogni codice ATECO, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito un coefficiente di redditività (cioè una percentuale) che dovrai moltiplicare per il tuo reddito. Puoi consultare la tabella dei codici ATECO con i relativi coefficienti sul sito dell’ISTAT. Facciamo un esempio: in base al tuo codice ATECO il coefficiente a te applicabile è il 78%. Il tuo guadagno annuo lordo è di 30.000 euro. Il tuo reddito imponibile sarà pari a 23.400 euro (78% * 30.000).
  • Dal reddito così determinato dovrai poi sottrarre i contributi previdenziali obbligatori che variano a seconda di vari fattori. Per scoprire a quanto ammontano i contributi che dovrai versare, puoi leggere il capitolo della guida dedicato proprio a questo. Ipotizziamo che tu abbia pagato 7.500 euro di contributi. Questo è il calcolo che dovrai fare: 23.400 euro (reddito imponibile precedentemente calcolato) meno 7.500 euro (contributi versati). Otteniamo così 15.900 euro.
  • Infine, dovrai moltiplicare l’importo così ottenuto per 15% (l’aliquota prevista per il forfettario). Proseguendo nel nostro esempio, le tasse che dovrai pagare per un guadagno annuo di 30.000 euro ammonteranno a 2.385 euro (15.900*15%).

L’imposta così applicata si sostituisce a tutte quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Le limitazioni

Non puoi beneficiare del regime forfettario se:

  • Per la determinazione del reddito ti avvali di regimi speciali IVA o regimi forfettari;
  • Non risiedi in Italia, ad eccezione dei non residenti che producono almeno il 75% del reddito in Italia;
  • Come attività abituale effettui cessioni di terreni edificabili, fabbricati e mezzi di trasporto nuovi;
  • Possiedi una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; oppure controlli, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, con attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • Se sei una persona fisica la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro.

Ricorda: il regime forfettario viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una di queste condizioni o a quello in cui i tuoi ricavi superino il limite di 65.000 euro. Se, ad esempio, nel 2019 dovessi guadagnare 66.000 euro, nel 2020 saresti costretto ad applicare il regime ordinario.

I vantaggi

Ma quali sono gli effettivi benefici per i contribuenti che decidono di aderire al regime forfettario? Oltre all’aliquota ridotta al 15%, potrai godere di molti altri vantaggi:

  • Esonero delle scritture contabili sia ai fini IVA che reddituali. Rimane l’obbligo della numerazione e conservazione delle fatture attive e dei corrispettivi; questo dovrebbe fornire un vantaggio non solo a te, ma anche al tuo commercialista che avrà un lavoro estremamente ridotto e, in teoria, applicherà anche un onorario inferiore;
  • IVA assente per le operazioni attive e non detraibile sugli acquisti. Questo vuol dire esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale e dagli altri adempimenti fiscali periodici (Intra e black list);
  • Non assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto; bisogna però inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del precettore dei redditi per il quale non è stata operata la ritenuta;
  • Non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfettario non opera ritenute alla fonte);
  • Esclusione dall’IRAP e dagli studi di settore/parametri;
  • Introduzione, con esclusivo riferimento alle imprese, del regime agevolato al 35% anche ai fini dei contributi INPS.

L’insieme di queste agevolazioni si traduce in un enorme alleggerimento degli adempimenti contabili e, di conseguenza, del costo della tenuta contabile della tua attività.

Ma che succede invece se non hai i requisiti indicati?

In questo caso, rientrerai in uno degli altri due regimi fiscali previsti dalla legge: l’ordinario e il semplificato.

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