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l modello 730/2022 e il bonus acquisto casa under 36. Nel modello manca il rigo per indicare l’eventuale credito di imposta maturato nel 2022

Tra le novità del Modello 730/2022 vi è il credito d’imposta acquisto prima casa under 36.

In particolare, è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta:

  • maturato dagli under 36
  • con ISEE non superiore a 40.000 euro
  • per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

Possono beneficiare del bonus acquisto prima casa under 36:

  • i giovani con meno di 36 anni 
  • con un Isee non superiore 40mila euro 
  • che acquistano un’abitazione entro il 31 dicembre 2022. 

Il bonus vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022

Con la Circolare n 3 del 4 febbraio 2022 le entrate hanno chiarito che il nuovo bonus si applica anche

  • alle pertinenze dell’immobile agevolato, come ad esempio il box auto
  • e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.

Per i soggetti beneficiari di questo bonus:

  • è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.

2) Bonus acquisto prima casa under 36: dove indicarlo nel 730/2022

Il Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 va indicato nella Sezione VI del quadro G del Modello 730/2022

In particolare, il rigo G8 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. 

Nelle istruzioni al modello viene specificato che tali soggetti:

  • non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa 
  • e devono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

Nello specifico:

  • in Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione) occorre riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”.
  • in Colonna 2 (Credito anno 2021) occorre indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.
  • in Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24) occorre riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.
  • in Colonna 4 (Credito compensato in atto) occorre riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

Attenzione al fatto che nel rigo G8 vi è solo la colonna per il credito maturato nel 2021 mentre manca quella per il credito del 2022 (Un giovane potrebbe aver acquistato casa nei primi mesi del 2022 e volere usare il credito in dichiarazione. Non potrà farlo e dovrà attendere la prossima dichiarazione dei redditi? Si auspica un intervento della Agenza delle Entrate).

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