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La misura, che consiste nel bonus sull’acquisto della prima casa per i giovani under 36 ed introdotta dal decreto, è stata appena confermata, o meglio, è stato confermato il testo della misura della legge di conversione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021.

In particolare, il decreto sostegni ha previsto delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani fino a 36 anni d’età. Per questo sono stati stanziati 40 miliardi di euro, ma c’è tempo fino al 30 giugno 2022 e non più fino al 31 dicembre 2022.

Il Decreto Sostegni bis porta con sé delle novità riguardanti le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani under 36.

Il bonus prima casa garantisce le agevolazioni per l’acquisto della loro prima casa che consistono nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dall’imposta ipotecaria e dall’imposta catastale e un credito d’imposta pari all’IVA, per tutte le vendite che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Ma vediamo adesso nel dettaglio cosa prevede la misura e soprattutto i requisiti soggettivi che devono possedere i richiedenti.

Bonus acquisto prima casa: di cosa si tratta

Il bonus sull’acquisto della prima casa per gli under 36 è una delle misure introdotte dal decreto Sostegni bis e che prevede finalmente l’introduzione di alcune agevolazioni per l’acquisto della loro prima casa. Il bonus offre, quindi, la possibilità di essere esentati dal pagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta di registro, dell’imposta catastale e prevede, inoltre, un credito d’imposta che va a coprire le spese relative all’IVA, ovvero all’imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, per tutti quelli che hanno deciso di acquistare una casa attraverso un mutuo, il bonus prevede l’eliminazione dell’imposta sostitutiva.

Ovviamente per richiedere il bonus prima casa sono necessari certi requisiti. Non tutti i soggetti possono farne richiesta ma solo quelli che soddisfano alcuni requisiti di reddito. Se vuoi sapere quali requisiti devi avere per richiedere il bonus prima casa, continua a leggere.

I giovani che hanno deciso di usufruire del bonus prima casa godranno di una garanzia dello Stato che coprirà all’ 80% le spese sostenute per l’acquisto della prima casa. In sostanza, il prezzo della casa verrà coperto dalla garanzia di Stato all’ 80%.

Dobbiamo puntualizzare che per presentare la richiesta c’è tempo fino al 30 giugno 2022 e non più fino al 31 dicembre 2022.  Secondo quanto è stato previsto dal decreto Sostegni bis,

“Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.”

Ma vediamo adesso quali sono i requisiti che un soggetto deve possedere per richiedere il bonus prima casa.

Bonus prima casa giovani under 36: le novità del decreto Sostegni bis

Tra le novità che il decreto Sostegni bis ha introdotto, c’è il bonus prima casa riservato ad i giovani under 36, l’agevolazione introdotta e confermata dalla legge di conversione e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2021.

Per inoltrare la domanda però c’è tempo non più fino al 31 dicembre 2022, ma fino al 30 giugno 2022 e coprirà le spese sull’acquisto delle prime case acquistate nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Ma veniamo ai requisiti.

Secondo il testo della circolare presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il bonus sulla prima casa riservata ai giovani under 36 è stato previsto a favore dei giovani che:

  • “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;

  • hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40 mila euro annui”.

Oltre ai limiti di reddito, il decreto introduce anche il limite anagrafico, ovvero il soggetto richiedente non dovrà aver compiuto il trentaseiesimo anno d’età entro il 31 dicembre 2021. Ad esempio, se un soggetto acquista la sua prima casa ad ottobre 2021 e compie 36 anni a dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione.

Se, invece, il soggetto richiedente decide di acquistare la sua prima casa ad ottobre 2021 e compie il trentaseiesimo anno d’età a gennaio 2022, allora riuscirà a beneficiare dell’agevolazione,

La misura è stata intitolata come la “Misura in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile” e, come abbiamo detto, il soggetto godrà della garanzia di Stato che coprirà l’80 per cento delle spese.

Però, non state inserite delle agevolazioni in merito alla copertura delle spese notarili.

Bonus acquisto prima casa per gli under 36: i requisiti dell’immobile

Il bonus prima casa per gli under 36 prevede una serie di agevolazioni, ma nel rispetto di certi requisiti posseduti non solo dal soggetto richiedente. Anche l’immobile dovrà possedere determinati requisiti. La logica che sta dietro questa condizione è semplice ed è individuabile dalla titolazione: il contrasto e la prevenzione del disagio giovanile.

Non sarebbe logico, quindi, permettere a tutti i soggetti di usufruire dell’agevolazione come anche non sarebbe logico garantire l’acquisto di qualsiasi abitazione.

Proprio per questo la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha previsto un elenco di immobili che vengono esclusi dall’agevolazione. In definitiva, gli immobili esclusi sono:

  • le abitazioni di tipo signorile, ovvero della categoria catastale A/1;
  • le abitazioni in ville, ovvero appartenenti alla categoria catastale A/8;
  • infine, non sono ammessi i castelli, i palazzi di importante pregio storico e artistico, appartenenti alla categoria A/9.

In bonus prima casa, invece, permette l’acquisto degli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • le abitazioni di tipi civile, appartenenti alla categoria A/2;
  • le abitazioni di tipo economico, appartenenti alla categoria A/3;
  • le abitazioni popolari, appartenenti alla categoria A/4;
  • le abitazioni di tipo ultrapopolare, appartenenti alla categoria A/5;
  • le abitazioni di tipo rurale, appartenenti alla categoria A/6;
  • i villini, appartenenti alla categoria A/7;
  • abitazioni e alloggi tipici dei luoghi, appartenenti alla categoria A/11.

Ricordiamo che l’acquisto della prima casa verrà coperta da una garanzia di Stato pari all’80 per cento delle spese sostenute entro maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.

Bonus acquisto prima casa per gli under 36: come può essere utilizzato il credito d’imposta

Ricordiamo che una delle agevolazioni che il bonus prima casa garantisce al beneficiario è il godimento di un credito d’imposta pari all’IVA, quando l’acquisto della prima casa è soggetto a quest’ultima.

Il credito d’imposta come potrà essere utilizzato?

Il credito d’imposta può essere utilizzato nelle seguenti modalità, ovvero:

  • potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, dall’imposta ipotecaria, dall’imposta catastale e sulle successioni e donazioni;
  • potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte IRPEF dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare in seguito alla data dell’acquisto;
  • potrà essere utilizzato in compensazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Bonus acquisto prima casa per gli under 36: ipotesi di acquisto congiunto o di co-acquisto

La circolare prevede anche i casi di acquisto congiunto, o di co-acquisto, ovvero quando l’immobile viene acquistato da due soggetti, che possono essere coniugi, conviventi o altri soggetti, anche non legati da legami, che sono interessati ad acquistare l’immobile.

In questo caso, chi potrà usufruire del bonus? Secondo la circolare, in caso di acquisto congiunto, o di co-acquisto, il beneficio fiscale dovrà essere calcolato pro-quota a favore dei soggetti che avranno soddisfatto i requisiti richiesti. 

Secondo la circolare, infatti,

“nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possegga i requisiti per fruire dell’agevolazione, si ritiene che il beneficio fiscale sia applicabile limitatamente alla quota da esso acquistata.”

 


Il regime fiscale “premiale”

Il ricordato art. 64 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 introduce una condizione di particolare favore per gli infra-trentaseienni:

1) non debenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di abitazioni in presenza dei requisiti “prima casa”;
2) esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui relativi (normalmente dovuta nella misura dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni c.d. prima casa).

È necessario, però, che il “beneficiario” sia un soggetto che non abbia compiuto nell’anno in cui l’atto è stato “rogitato” 36 anni di età e che abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, valore che il legislatore non chiede sia provato con certificazione da allegare all’atto.


APPLICABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

Anche l’aggiudicatario all’asta di una unità immobiliare può avvalersi del “bonus” previsto dal c.d. Decreto sostegni-bis, sia per la registrazione del decreto di trasferimento, che per la stipula del contratto di mutuo.

Già la risoluzione 38/E del 28 maggio 2021 aveva chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale. Ora – atteso che il decreto sostegni-bis fa espresso riferimento “agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, come definite dalla nota II bis all’art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” – si è riconosciuta l’identità di ratio tra le due fattispecie.

Inoltre, con riferimento al momento in cui l’istante dovrà rendere le dichiarazioni indicate nella nota II-bis all’art. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’Agenzia ha richiamato quanto scritto nella ricordata risoluzione n. 38/E del 2021, riproponendo il principio a tenore del quale “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (…), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata anche sulla (in)applicabilità dell’agevolazione voluta con il c.d. Decreto Sostegni-bis in sede di registrazione del contratto preliminare, con particolare riferimento all’imposta di registro proporzionale da versare per gli acconti e la caparra dallo stesso previsti.

Mentre per il contribuente l’esenzione – in presenza dei presupposti di legge – sussisterebbe già in sede di stipula del preliminare, quanto meno attraverso il meccanismo del rimborso, secondo il fisco – “atteso…il chiaro ed esclusivo riferimento della nuova previsione agevolativa agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso” – la tassazione del contratto preliminare rimane “invariata quanto all’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, per gli acconti e per la caparra”: 0,50 per le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, 3% per gli acconti prezzo (non soggetti a Iva).

Restano ferme le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E del 2013. Cosicché, nel caso in cui l’imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetterà il rimborso della maggiore imposta proporzionale (e non certo di quella fissa) versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall’art. 77 del TUR.

L’ultimo passaggio del ricordato provvedimento di prassi si incentra sul dies a quo dell’istanza di rimborso: “tenuto conto che il diritto alla restituzione sorge a seguito della registrazione del contratto definitivo, in quanto solo in tale sede può essere scomputata l’imposta pagata in sede di preliminare, il termine triennale previsto dal citato art. 77 decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo”.

Riferimenti normativi:

Art. 64, D.L. n. 73/2021

Art. 1, nota II-bis, Tariffa Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986

Art. 77, TUR

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

DECRETO SOSTEGNI BIS – Contributi a fondo perduto, calcolo sui bilanci per valutare il reale danno subito dalle partite IVA a causa della crisi da Covid-19.

Dopo l’approvazione del DEF, nell’agenda degli impegni del Governo c’è la messa a punto del decreto Sostegni bis.

Dopo le anticipazioni già fornite dal Ministro Giorgetti, è il Premier Draghi ad annunciare le novità in cantiere in relazione al nuovo fondo perduto, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile 2021.

Stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, si sta valutando di sdoppiare il pagamento del nuovo contributo a fondo perduto, prevedendo l’erogazione di una quota in acconto e dell’importo “conguagliato” a saldo.

Il decreto Sostegni bis potrebbe quindi creare un nuovo metodo di calcolo per la seconda rata, basato su quanto emerso dal bilancio d’esercizio, o meglio dall’utile o dall’imponibile fiscale, accanto ad una prima rata erogata secondi i criteri già fissati dal decreto n. 41/2021.

L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’erogazione rapida dei nuovi sostegni ma, in parallelo, attribuire a ciascun titolare di partita IVA un aiuto che sia calcolato in base alle reali perdite subite.

Fondo perduto con calcolo sui bilanci, nuovi sostegni con doppio pagamento: novità

Il requisito del calo del fatturato, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, è stato adottato al fine di garantire pagamenti rapidi alle imprese beneficiarie.

Ed è per questo che in vista del varo del decreto Sostegni bis – anche detto “decreto Imprese” – il Governo è intenzionato ad adottare un nuovo criterio di calcolo dei contributi a fondo perduto, un “indicatore di risultato di esercizio”.

Lo scoglio da superare è relativo però ai tempi.

Attendere l’approvazione dei bilanci vorrebbe dire rinviare l’erogazione dei nuovi aiuti al mese di luglio.

Ed è per contemperare l’esigenza di aiuti rapidi ed equità che si va profilando l’ipotesi di un pagamento doppio, in acconto e saldo.

Contributi a fondo perduto a rate: pagamento in acconto e saldo nel decreto Sostegni bis

Tra le ipotesi in campo, secondo quanto affermato dal Ministro Giorgetti ed evidenziato dal Premier Draghi durante la conferenza stampa del 16 aprile 2021, c’è quindi quella di sdoppiare il pagamento della nuova tranche di aiuti economici.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato quanto segue:

se riusciamo a contemperare, diciamo così, l’approvazione dei bilanci ed eventualmente un’ulteriore anticipazione in termini di acconto, basata sul fatturato, per chiudere poi prevedibilmente nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, ecco, probabilmente avremmo realizzato compiutamente una più equa distribuzione degli indennizzi.

Le anticipazioni fornite alla Camera, in occasione del question time del 14 aprile 2021, aiutano a delineare il profilo dei nuovi contributi a fondo perduto, anche se è ancora tutto in divenire.

L’ipotesi di un pagamento in acconto, da erogare secondo i criteri di calcolo previsti dal decreto Sostegni n. 41, e di una seconda quota a saldo, basata sui risultati dei bilanci, garantirebbe un ristoro più equo alle imprese, che dal loro canto dovrebbero però attendere fino a giugno o luglio per l’erogazione dell’importo complessivamente spettante.

I tempi potrebbero però dilatarsi per le partite IVA che non presentano il bilancio. In tal caso, il calcolo della seconda quota di contributo spettante potrebbe essere effettuato in base all’imponibile fiscale, ma bisognerebbe attendere fino al 30 novembre 2021, scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Appare necessario specificare che si tratta solo delle prime ipotesi emerse. Il testo del decreto Sostegni bis è ancora in fase “embrionale”. Secondo le ultime anticipazioni, l’obiettivo dell’Esecutivo è di approvarlo in tempo brevi e possibilmente entro il mese di maggio.

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