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Dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

A cambiare non saranno solo le modalità, ma anche i tempi per l’invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

Da luglio, inoltre, la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro: anche quest’ultimi, infatti, hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, per effetto del decreto PNRR 2.

Con il la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, è stato confermato per i forfettari l’obbligo a partire dal primo luglio di fatturazione elettronica. Dall’obbligo sono stati esclusi fino al 31 dicembre 2023 solo i contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro.

Scatta quindi la misura anti evasione che prevede l’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) anche per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, ma che comprende anche i dati delle operazioni transfrontaliere, perché alla stessa data entra in vigore l’abolizione dell’Esterometro.

Per chi scatta l’obbligo

Il decreto attuativo stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà anche per i contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio, per i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.

Sono esonerati dall’obbligo invece fino al 31 dicembre 2023 e potranno continuare ad emettere fatture cartacee le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per questi soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà infatti a partire dal 1° gennaio 2024.

Per tutto il 2022 resta invece per due categorie di operatori il divieto di emettere fatture elettroniche: cioè i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Le sanzioni

Per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, le nuove Partite IVA chiamate ad emettere fattura elettronica avranno più tempo rispetto agli ordinari 12 giorni prescritti per la fattura “immediata”: si potrà caricare sullo SdI la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per questo periodo cuscinetto, dunque, non scatterà la sanzione amministrativa contro la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile.

In questi casi, la multa è di importo compreso tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro e di importo tra 250 e 2mila euro se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.

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