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Nel calcolo dell’ISEE si deve considerare il nucleo familiare. Ecco alcuni chiarimenti per non sbagliare la compilazione.

Nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è necessario considerare la ricchezza (reddito, patrimonio, risparmi, eccetera) di ciascun componente il nucleo familiare del richiedente. Ci sono casi particolari (e non poco frequenti) per cui è bene fare attenzione se un familiare rientra o meno nel perimetro di nucleo familiare ai fini ISEE (alla fine dell’articolo trovi il modello ed il calcolo ISEE).

Il nucleo familiare è costituito da:

  • soggetti componenti la famiglia anagrafica, ossia da coloro che risultano dallo stato di famiglia presso il Comune di residenza alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Sono le persone conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo;
  • soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi: il coniuge (purché non separato) e figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) a prescindere dall’età e qualora abbiano un reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro che per i figli minori di 24 anni è aumentato fino a 4.000,00 euro (limite introdotto dalla Legge nr. 205/17 – Legge Bilancio 2018);
  • altri soggetti fiscalmente a carico conviventi: sono considerati “altri soggetti a carico” purché conviventi: il coniuge legalmente separato, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, i suoceri ed i nonni qualora abbiano un reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro.

La convivenza è documentato dallo stato di famiglia del Comune di residenza.

Ai fini dell’ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni (pag. 5 istruzioni ISEE).

Come si dirà in seguito, ai fini ISEE, non valgono le regole della percentuale di carico fiscale (0%, 50% o 100%) tra i genitori. Perciò, ad esempio, il figlio a carico di genitori non conviventi (ossia, nuclei familiari distinti) decide a quale dei due genitori aggregarsi.  

FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI

Dunque, i figli maggiorenni:

  • non conviventi con i genitori e fiscalmente a loro carico (ovvero, uno dei due genitori)
  • non sono coniugati e non hanno figli

fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Non rilevano infatti eventuali diverse abitazioni di fatto. Per cui fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche i figli che vivono in un’altra città per scopi di studio (e che non lavorano).

L’unica eccezione a tale ultima regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli: in tal caso il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori. (punto 1.1.5 istruzioni ISEE)

Di conseguenza, il figlio maggiorenne che:

  • non convive con i genitori (o uno di loro) e non è a carico fiscalmente
  • oppure che è fiscalmente a carico ma coniugato e/o ha figli (criterio anagrafico)

fa parte di un nucleo familiare diverso

ESEMPIO: Raffaella, maggiorenne non coniugata, ha un figlio Valerio ed è a carico IRPEF dei genitori. Raffaella, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con Valerio (punto 1.1.5 istruzioni ISEE)

Invece, il figlio maggiorenne che:

  • convivente (o non convivente) con i genitori (o uno di loro) ed a carico fiscalmente
  • e non coniugato e/o senza figli

fa parte dello stesso nucleo familiare (genitori).

ISEE “UNIVERSITARIO”

Il figlio, studente universitario anche se con residenza differente, si intende comunque nello stesso nucleo familiare dei propri genitori qualora:

  • di età inferiore ai 26 anni non sposato e senza figli
  • risiede da meno di 2 anni presso un immobile di proprietà di uno o più familiari (condizione comunque non decisiva)
  • rimane comunque fiscalmente a carico dei propri genitori
  • e se percettore di reddito, esso non è sufficiente a garantire l’indipendenza economica dalla propria famiglia

Molte università prevedono delle precisazioni in questo senso.

Come si dirà, nel caso di genitori separati o divorziati con residenza differente, lo studente rientra nel nucleo familiare del genitore di cui è fiscalmente a carico, ovvero se non a carico ma convivente, nel nucleo familiare del genitore scelto.

ISEE “MINORENNI”

Costituisce eccezione alla conclusione precedente il caso di una richiesta di prestazioni rivolte a figli minorenni come per esempio la domanda di riduzione della mensa, il bonus bebè, l’assegno di maternità, ecc. (ISEE “minori”). In tal caso, si deve compilare anche il quadro D mod. MB.2 ed indicare il reddito ed il patrimonio anche dell’altro genitore (sebbene non convivente e non coniugato). e purchè non sussista alcuna delle seguenti condizioni:

  1. risulti coniugato con persona diversa da altro genitore;
  2. risulti avere figli con persona diversa da altro genitore;
  3. presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria in cui viene stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
  4. sussiste l’esclusione dalla podestà sui figli o presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 333 del codice civile;
  5. accertata estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici stabilita in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

GENITORI NON SPOSATI

I genitori non conviventi e non sposati (quindi, non sono coniugi), in linea di principio fanno parte di distinti nuclei familiari per carenza, appunto, della convivenza (famiglia anagrafica) quale requisito invece sufficiente all’assimilazione alla coppia sposata.

I genitori conviventi e non sposati (quindi, non sono coniugi), fanno parte dello stesso nucleo familiare ed, ai fini ISEE, l’altro genitore è inserito nella DSU quale “altro componente nucleo familiare“. Perciò, opera l’assimilazione alla coppia sposata.

GENITORI NON CONVIVENTI

I coniugi che hanno residenze anagrafica diverse fanno parte del medesimo nucleo familiare ma devono stabilire (consensualmente) a quale dei due stati di famiglia bisogna fare riferimento, ossia qual è la residenza familiare.

Inoltre, il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).

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I coniugi che hanno residenza anagrafica diversa costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

  • è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile; ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 cod. civ. Non basta, perciò, che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
  • la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del c.p.c.;
  • uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 cod. civ., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
  • si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della Legge nr. 989/70, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
  • sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

In tali casi, ai fini ISEE, i coniugi fanno parte di nuclei familiari distinti. In tal caso, il figlio maggiorenne (purché fiscalmente a carico), sceglie di far parte del nucleo familiare di uno dei genitori.

ESEMPIO

  • Giuliano ha 20 anni ed è residente da solo ma è a carico IRPEF di entrambi i suoi genitori, Bruno e Maria, che risiedono rispettivamente a Pordenone e a Treviso. Giuliano deve scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento (quello di papà Bruno o quello di mamma Maria).
  • Barbara ha 35 anni, non è coniugata, ha un figlio ed è a carico IRPEF dei genitori. Barbara, anche se a carico IRPEF dei genitori, fa nucleo con il suo bambino.
  • Luca è residente a Padova, a casa del nonno dal 5/8/2017. È fiscalmente a carico dei genitori. Presenta l’ISEE, il suo nucleo familiare è composto da lui e i suoi genitori.

FIGLI MINORENNI CON I NONNI

Il figlio minorenne non residente con nessuno dei due genitori ma con i nonni, l’INPS ha precisato che se la famiglia anagrafica è composta esclusivamente dai nonni con la (presenza di nipoti minorenni), in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, i minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori e ad essi si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’art. 3, co. 2, D.P.C.M.  159/2013 (faq a31 del 06/09/16).

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CONVIVENZA ANAGRAFICA

La convivenza anagrafica è disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. nr. 223/89 e differisce dalla famiglia anagrafica a cui si è fatto riferimento fino ad ora.

Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé, salvo che siano coniugati: in questo caso fanno parte del nucleo del coniuge.

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