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L’imposta sostitutiva, pari al 10 o 5 per cento del reddito prodotto in Italia, deve essere
versata con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza
possibilità di compensazione.

I lavoratori e i ricercatori e docenti, che intendono usufruire per un ulteriore periodo del regime opzionale a favore degli “impatriati”, hanno tempo fino al prossimo 30 giugno per effettuare il versamento dell’importo necessario a
perfezionare l’adesione. Possono beneficiare del prolungamento i cittadini iscritti all’Aire e dell’Unione europea, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 3 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime.

L’agevolazione, più volte rimodulata, è prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori, ed estesa dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 anche a docenti e ricercatori residenti all’estero per invogliarne il rientro.
In particolare, possono beneficiare dell’ampliamento gli “impatriati” trasferiti nel 2018 che hanno aderito al regime per il periodo 2018-2022, e i docenti e ricercatori rientrati nel 2019, che hanno applicato lo sconto fiscale dal 2019 al 2022.

A fine mese è dunque in arrivo la scadenza per i contribuenti che beneficiano del regime fiscale per i lavoratori impatriati.

Coloro che hanno concluso il primo quinquennio di agevolazioni fiscali per i redditi da lavoro, infatti, possono chiedere la proroga di ulteriori cinque anni. Scopriamo come fare ed entro quando presentare la domanda.

Cos’è il regime per lavoratori impatriati

Il regime per lavoratori impatriati prevede una tassazione agevolata temporanea per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Nel dettaglio, scatta per 5 anni in presenza di determinati requisiti:

  • se il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • se l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

I lavoratori che soddisfano queste condizioni godono di agevolazioni fiscali nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 anni. Come? Il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare o addirittura al 10% se la residenza è posta in una nelle regioni del Meridione (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Proroga del regime per lavoratori impatriati

La normativa di riferimento per il regime dei lavoratori impatriati prevede che l’agevolazione fiscale si possa prorogare dopo i primi 5 anni per ulteriori 5 anni, fermo restando la conferma dei requisiti necessari. La richiesta deve avvenire entro il 30 giugno 2023 inoltrando la domanda in forma scritta al datore di lavoro.

Nel dettaglio, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:

  • nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta al datore di lavoro;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto, ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • gli estremi del versamento effettuato.

I titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.

In questo caso, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”). Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Per usufruire della percentuale più bassa occorrono entrambe le condizioni: tre figli a carico e l’acquisto di un’abitazione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva da parte degli “impatriati” deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito, istituiti con la risoluzione n. 24/2022.

Attenzione, per continuare a usufruire del regime è indispensabile passare in cassa entro il 30 giugno.

L’omesso o insufficiente versamento, infatti, come ha precisato l’Agenzia delle entrate in più documenti di prassi, non è sanabile in alcun modo e l’opportunità è definitivamente persa

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