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Superbonus 110: nessun limite Isee per ville e villette

Via al tetto di reddito di 25.000 euro per ville unifamiliari e villette.

Il superbonus 110, come sappiamo, è stato prorogato fino alla fine del 2022 anche per ville unifamiliari, case singole e villette.

La misura aveva trovato l’accordo su quegli immobili esclusi dal rinvio e dalla proroga già prevista per i condomini dal precedente documento di programmazione, che ha poi trovato conferma nella legge di bilancio.

Confermata dunque la possibilità di fruire di tutte le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie (e non solo il superbonus) con la formula dello sconto in fattura.

Via libera, dunque, al superbonus 110 senza limiti di Isee anche per ville e villette

Superbonus 110 per ville e villette: quali sono le condizioni?

Come abbiamo visto, era stata concessa una proroga condizionata però a un tetto massimo di reddito, oltre il quale si perderebbe la proroga del beneficio.

Questa era una delle condizioni prevista per l’applicazione del superbonus 110 anche a ville e villette, che permetteva l’utilizzo nei limiti di reddito Isee di 25.000 euro.

Ora, invece, il limite è stato tolto.

Restano, invece, il limite temporale del superbonus 110 per ville e villette, fissato al termine del 2022, e l’applicazione dello stesso alle sole prime case.

Previsto, però, un obbligo temporale stringente, ovvero quello di presentare in tempi rapidi la certificazione di inizio lavori con asseverazione. 


Superbonus 110: cos’è?

Ricordiamo di cosa si parla quando si parla di superbonus 110

La legge di bilancio è un provvedimento normativo (una legge, in poche parole) della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato.

È regolamentata dall’art. 81 della Costituzione italiana attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l’anno successivo in base alle leggi vigenti (a differenza del rendiconto consuntivo, che è invece un documento contabile nel quale sono elencate le entrate e le spese che si sono realizzate nell’anno finanziario a cui il bilancio si riferisce).

Il nuovo disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno (pertanto, si sta predisponendo quello di quest’anno da presentare tra tre giorni).

Superbonus 110: come si calcola?

Una panoramica sul modo di calcolare il beneficio in questione.

Il superbonus 110 si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus, che invece incentiva quelli di adeguamento antisismico.

L’incentivo del superbonus 110 consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.

Per poter godere del superbonus 110 è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Stessa cosa per il superbonus 110 Sisma. Infatti, è invece sufficiente eseguire un intervento di adeguamento antisismico. In questo caso, è possibile usufruire della detrazione al 110% anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Sul Super Sismabonus, invece non ci sono limiti sul numero delle abitazioni ristrutturabili.

Per poter godere della detrazione al 110% l’edificio deve essere situato nelle zone sismiche 1,2,3.

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