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Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona

n generale l’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto è obbligatoria per le prestazioni di natura professionale svolte da un lavoratore autonomo nei confronti di un committente (c.d. sostituto di imposta) ed in particolare si applica sulle seguenti tipologie di compensi:

  • prestazioni di lavoro autonomo abituale e occasionale;
  • cessione di diritti d’autore;
  • assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
  • cessione di opere di ingegno, brevetti e marchi;
  • partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori.

La ritenuta d’acconto rappresenta un anticipo sulle imposte dovute dal percepiente. Trattasi di una trattenuta IRPEF sui compensi, effettuata dai clienti titolari di partita IVA. Non è applicabile dai clienti privati o in regime forfettario.

Viene trattenuta una quota percentuale dell’imponibile dal compenso dovuto per la prestazione professionale (ad esempio di un commercialista, avvocato o notaio).

La ritenuta d acconto generalmente applicata dal professionista in fattura è pari al 20% del compenso spettante, con modalità di calcolo che vedremo in seguito. La percentuale varia quando la prestazione è svolta da soggetti non residenti ed è pari al 30%.

Attività di consulenza: la ritenuta d’acconto si applica solo in caso di lavoro autonomo

Una società ha conferito ad un consulente aziendale titolare di una ditta individuale ( NON FORFETTARIA) un incarico di consulenza al fine di “supportare le strategie commerciali e di sviluppo mediante la valutazione dei mercati ed il posizionamento nelle aree di interesse della stessa”.

Quale la modalità di tassazione dei compensi mensili? E’ corretto applicare la ritenuta d’acconto pari al 20% sul compenso stabilito per l’attività di consulenza?

Con la pubblicazione della Risposta n. 312/2021 l’amministrazione finanziaria ha ricordato che la Legge 4/2013 ha disciplinato tutte le professioni non facenti parte di ordini o collegi, le cosiddette “attività professionali senza albo”; tale legge dispone che “la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”. Si evince, dunque, che il libero professionista non iscritto ad alcun albo professionale, è libero di poter esercitare la propria attività in tutte le modalità.

Attenzione, però, che sui compensi erogati la ritenuta d’acconto non va sempre applicata.

Infatti, la società committente è tenuta ad operare in qualità di sostituto d’imposta (versando all’Erario l’importo della ritenuta d’acconto espressa in fattura) solamente nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo.

Nel caso oggetto dell’interpello, la Società istante non dovrà operare in qualità di sostituto d’imposta in quanto il consulente è titolare di una ditta individuale.

Calcolo ritenuta d’acconto

Il calcolo della ritenuta d’acconto spetta al professionista quando emette la fattura e deve essere indicata nel documento, in diminuzione del totale.
La ritenuta d’acconto corrisponde ad una percentuale dell’importo lordo, che normalmente è del 20% ma come abbiamo visto può avere un’aliquota diversa.

Ai fini della corretta determinazione dell’importo da trattenere, ricordiamo che concorrono a formare la base imponibile per il calcolo della ritenuta del 20 o del 30%:

  • il compenso, ossia l’onorario, del professionista per la prestazione svolta;
  • la rivalsa facoltativa INPS del 4% applicata in fattura dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia i professionisti senza cassa. La rivalsa, da un punto di vista fiscale deve essere assoggettata ad IVA, sommata al corrispettivo, è imponibile ai fini IRPEF ed assoggettata a ritenuta d’acconto. Attenzione, nel caso di professionisti iscritti ad una cassa previdenziale, la rivalsa obbligatoria addebitata in fattura è esclusa dalla ritenuta d’acconto;
  • le eventuali spese sostenute dal professionista per viaggi, vitto e alloggio e le spese anticipate, ad esclusione di quelle sostenute in nome e per conto del cliente e che non concorrono alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si riportano di seguito esempi pratici calcolo ritenuta d’acconto e compilazione della fattura.

Professionista iscritto alla cassa (calcola fatture avvocato pdf)

Calcolo fattura avvocato – Un avvocato che svolge una prestazione per un proprio cliente, titolare di partita IVA, dovrà calcolare la ritenuta d’acconto nel modo seguente:

  • Compenso € 1.000;
  • Contributo per la cassa di € 40 pari al 4% del compenso
  • Onorario per la prestazione svolta sarà  € 1.268,8 (€ 1.040 + IVA al 22%)

meno Ritenuta di € 200 (pari al 20% del compenso di 1000 euro)
Compenso spettante al professionista al netto della ritenuta d’acconto pari a 1.068,8 €

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