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Certificazione Unica lavoratori autonomi 2021. Le modalità di compilazione del modello CU per professionisti per redditi, ritenute, contributi previdenziali ed agevolazioni fiscali legate al rientro dei lavoratori in Italia.

La Certificazione Unica (c.d. “modello Cu“) è il documento con il quale i sostituti d’imposta (committenti) sono chiamati a certificare le ritenute di acconto. Si tratta delle ritenute operate sui redditi erogati a lavoratori dipendenti ed autonomi, per ciascun anno solare.

La Certificazione Unica (modello c.u.) deve essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata utilizzando il modello “ordinario” entro il 16 marzo, in via telematica.

Si tratta, in generale, con la certificazione unica lavoratori autonomi di dover certificare i  redditi soggetti a ritenuta d’acconto, erogati nell’anno di imposta precedente.

In questo articolo andrò a riepilogare le modalità di compilazione della Certificazione Unica per i redditi di lavoro autonomo. Vedremo come compilare il modello CU per la certificazione delle ritenute di acconto operate nei confronti di professionisti. Vediamo, di seguito, tutte le informazioni utili per arrivare preparati alla scadenza del 7 marzo, senza commettere errori.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Il modello di Certificazione Unica delle ritenute di acconto è suddiviso in due sezioni distinte. Una per ciascuna delle due diverse classi di reddito. Mi riferisco ai redditi da lavoro dipendente ed ai redditi da lavoro autonomo.

Ogni sostituto di imposta ha la facoltà di inviare separatamente o in modo cumulativo le due sezioni. Questo in modo tale che Consulenti del lavoro (per la parte relativa ai dipendenti), e Commercialisti (per la parte relativa agli autonomi), potranno adempiere separatamente alla trasmissione telematica. Ognuno per il modello di sua competenza.

In questo contributo voglio soffermarmi sulla gestione della sezione dedicata alla Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo. Sezione del modello che richiede una particolare attenzione nel reperimento dei documenti utili. Questo anche e soprattutto per il controllo che tutte le ritenute d’acconto siano state operate nei termini da parte del sostituto d’imposta. Dopodiché bisogna tenere conto di alcune peculiarità legate alla tipologia di prestazione oggetto di certificazione.

Di seguito riporto brevemente i principali aspetti su cui porre attenzione per la compilazione del nodello di Certificazione Unica per  redditi di lavoro autonomo.

Istruzioni per la compilazione della certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Si riepilogano le regole di compilazione delle certificazioni relative alle ritenute d’acconto operate nell’anno 2020 sui compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si tratta delle ritenute operate sui compensi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e versate dal 16 febbraio 2020 al 16 gennaio 2021.

Quadro relativo alla certificazione per redditi di lavoro autonomo

In questo riquadro devono essere indicati sia i redditi che verranno dichiarati dal percettore nel modello 730 sia gli altri redditi che verranno dichiarati con il modello Redditi. Venendo allora alla compilazione della Certificazione Unica, da subito si deve dire che il campo 1, relativo alla causale del rapporto, sarà:

  • CAUSALE A -Per i compensi certificati ai professionisti. Soggetti cioè in possesso di Partita IVA (compresi i cosiddetti contribuenti minimi);
  • CAUSALE M – Per i compensi certificati ai lavoratori occasionali per i quali ricorrono le condizioni di versamento della contribuzione alla gestione separata. Per i compensi complessivamente percepiti nell’anno, dal lavoratore, che eccedano la soglia esente di 5 mila euro;
  • CAUSALE O – Per i  compensi certificati ai lavoratori occasionali per i quali non ricorrono le condizioni di versamento della contribuzione alla gestione separata.

In linea generale tuttavia, le causali più utilizzare nella Certificazione Unica sono le seguenti.


Tabella causali certificazione unica professionisti e lavoratori autonomi

CAUSALE TIPOLOGIA REDDITUALE
A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
C Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
H Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone
M Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
M1 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
O Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001 Nota 1)
O1 Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001 Nota 1)
Q Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario
R Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario
S Provvigioni corrisposte a commissionario
T Provvigioni corrisposte a mediatore
U Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari
V1 Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari)

Causale a – certificazione unica per redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di professione abituale

Al campo 4 deve essere indicato il compenso corrisposto al netto di Iva e della maggiorazione previdenziale. Salvo che non si tratti di maggiorazione riferita alla quota di rivalsa dei lavoratori autonomi iscritti alla sola gestione separata.

Nella normalità dei casi sarà poi riportato detto valore al campo 8 ed al campo 9 sarà indicata la ritenuta di acconto operata.

Il campo 5 deve essere compilato solo in presenza di lavoratori esteri che hanno chiesto (fornendo la necessaria documentazione) di non essere assoggettati a ritenuta di acconto per convenzione con il loro Paese. In tale ipotesi il valore indicato al campo 5 sarà pari al campo 4 e la certificazione sarà conclusa indicando zero al campo  8.

Se invece il lavoratore straniero non ha chiesto l’applicazione della esenzione da ritenuta per regime convenzionale, allora la certificazione sarà rilasciata come a qualunque professionista. Il tutto con la sola variante che la ritenuta, operata a titolo di imposta, sarà indicata al campo 10, anziché, ovviamente, al campo 9.

Nella ipotesi in cui il soggetto percettore (qualunque sia la causale utilizzata) goda di esenzione dalla ritenuta di acconto o di una quota (come i percettori di diritti di autore) del reddito, si dovrà utilizzare:

  • Il campo 7, per indicare la quota di reddito esente, ed
  • Il campo 6 nel quale deve essere annotato il codice 7,
  • Nel campo 8 deve essere indicato l’imponibile, che deve essere pari a zero nella ipotesi dei contribuenti in regime forfettario, per i quali non devono essere compilati ulteriori campi. In tutte le altre casistiche deve essere indicato il 75% del compenso (60% per i percettori di età inferiore ai 35 anni).

Causale m – certificazione unica per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente

La causale M deve essere utilizzata per indicare i compensi percepiti tramite prestazione occasionale. Questo, indipendentemente dal superamento della soglia di 5.000 euro lordi annui. Soglia al superamento della quale scatta l’obbligo dei versamenti contributivi alla Gestione Separata INPS.

Oltre ai campi sopracitati, secondo le diverse ipotesi possibili, saranno da compilare i campi 20 e 21. Questo per l’indicazione dei contributi dovuti alla gestione separata, rispettivamente, a carico del committente e del lavoratore. I dati previdenziali richiesti per il lavoro autonomo occasionale sono quelli posti di seguito.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo

Nei punti 34 e 35 del modello CU si deve indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi annui superiori a € 5.000. Redditi derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici “M” e “M1”.

Causale o e o1 – certificazione unica per redditi di lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari

La causale O (e O1) deve essere utilizzata per la certificazione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo occasionale in situazioni particolari. Si tratta delle fattispecie indicate nella nota 1 della Circolare INPS n 204/2001. Le ipotesi di applicazione sono le seguenti:

  1. Soggetti ultrasessantacinquenni che inizino a svolgere l’attività hanno l’obbligo d’iscriversi alla Gestione;
  2. Gli iscritti che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno d’età, non hanno chiesto la cancellazione, non possono più esercitare tale facoltà;
  3. I medesimi soggetti non hanno titolo al rimborso dei contributi versati ancorchè cessino, a qualunque età, l’attività lavorativa senza aver conseguito il diritto ai trattamenti pensionistici.

Nel caso di compilazione i campi 20 e 21 non saranno da compilare.


Certificazione unica per redditi da lavoro autonomo senza ritenuta di acconto

Alcuni redditi di lavoro autonomo, pur non prevedendo l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta devono comunque essere indicati nel modello CU.

Si tratta, in particolare, dei compensi erogati ai lavoratori autonomi che applicano uno dei regimi fiscali agevolati:

  • Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi“), e
  • Regime forfettario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Per questi soggetti il modello Cu dovrà essere compilato indicando la causale “A” per redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione. Il tutto avendo cura di indicare l’ammontare del compenso indicato in fattura sia nella colonna 4 del modello, “ammontare lordo corrisposto“, sia nella colonna 7, “altre somme non soggette a ritenuta“. Inoltre, è importante non dimenticare che in colonna 6 dovrà essere indicato il codice 6 per indicare che si tratta di “erogazione di redditi non soggetti a ritenuta o esenti“. Tali importi, a differenza degli anni passati, non dovranno più essere riportati nel modello 770 semplificato (essendo stato cancellato il quadro SS del modello).

Il codice 12 da utilizzare per i soggetti che applicano il regime forfettario

Nella Certificazione Unica 2021, per lavoro autonomo è stata introdotta la distinzione tra:

  • Le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 12 nel campo 6 del prospetto denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Si tratta dei compensi che dovranno poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi dal professionista che adotta il regime forfettario (Legge. n. 190/14) che li ha percepiti, e
  • Il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, sempre del campo 6 non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • Le somme riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8. Si tratta delle spese analitiche anticipate dal professionista, che non trovano collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo.

In questo modo viene superata la problematica relativa al controllo incrociato per forfettari e minimi tra somma delle CU presenti in anagrafe tributaria e il totale dei redditi indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione.

Certificazione unica per lavoratore autonomo estero

In caso di erogazione di compensi a lavoratore autonomo (percipiente) non residente in Italia, il sostituto di imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 5 della Certificazione Unica. Questo in quanto è stato applicato quanto previsto dal regime indicato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il sostituto di imposta deve conservare il certificato di residenza fiscale estera del percipiente rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.

Ritenute su lavoro autonomo estero

L’art. 25 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta sui redditi di lavoro autonomo:

  • Del 20%, a titolo di acconto, per il professionista residente in Italia;
  • Del 30%, a titolo di imposta, per il professionista non residente per il lavoro svolto in Italia.

Naturalmente, è fatta salva l’applicazione delle convenzioni internazionali. In particolare, l’art. 14 del modello di convenzione OCSE, il quale prevede:

  • Tassazione esclusiva nel paese di residenza, a meno che il lavoratore non disponga abitualmente nell’altro paese di una base fissa per l’esercizio della sua attività;
  • Se c’è una base fissa, tassazione concorrente dei due paesi, nella misura in cui i redditi sono imputabili alla predetta base fissa.

L’applicazione delle disposizioni convenzionali è una facoltà (non un obbligo) per il sostituto di imposta italiano. Il prelievo alla fonte è operato nella misura determinata dalla legislazione interna e, su richiesta del soggetto non residente, si procede in applicazione delle disposizioni convenzionali, al rimborso delle imposte trattenute. Tuttavia, il sostituto di imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente il beneficio convenzionale, e quindi non effettuare la ritenuta a titolo di imposta. In tale caso, il sostituto ha l’obbligo di acquisire dai beneficiari del reddito la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richiesta dalla Convenzione ai fini dell’esonero.

Cosa accade in caso di prelievo eccedente rispetto a quello convenzionale?

In caso di prelievo alla fonte effettuato dal sostituto di imposta residente in misura eccedente rispetto all’aliquota prevista dalla convenzione, è necessario intervenire. Pensa al caso in cui è stata applicata la ritenuta italiana pur spettando la tassazione in via esclusiva al Paese di residenza del beneficiario del reddito. In questo caso il percipiente non residente può chiedere a rimborso la maggiore imposta trattenuta.

Certificazione unica per compensi ad amministratori non residenti

Per quanto riguarda la certificazione unica dei compensi corrisposti ad amministratori non residenti è necessario fare riferimento ai criteri dell’art. 23, co. 2 lett. b) del TUIR. I redditi si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Di fatto, non rileva il luogo di esercizio dell’attività, ma la residenza del soggetto che eroga il compenso.

La norma interna, art. 24, co. 1-ter del DPR n. 600/73 sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione (assimilati al reddito da lavoro dipendente) corrisposti a non residenti, si opera una ritenuta a titolo di imposta del 30%. Quanto indicato vale naturalmente se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplina diversamente la casistica. In particolare, il riferimento è l’art. 16 del modello di convenzione OCSE. Questi prevede che: “i gettoni di presenza e le altre retribuzioni ricevuti da un residente di uno Stato che esercita funzioni di direzione o di gestione in una società residente dell’altro Stato, o che è membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono imponibili in detto altro Stato“. Di fatto, la convenzione conferma la tassazione concorrente del reddito.

Certificazione delle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

La sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme. Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge.


Certificazione unica delle spese anticipate dei professionisti

Capita assai sovente che il professionista in Fattura addebiti al cliente anche spese sostenute in nome e per conto del cliente, e che niente hanno a che vedere con il reddito del professionista. Classico caso è quello dell’avvocato che ha anticipato spese sostenute in nome e per conto del cliente.

Le spese sostenute per il cliente devono essere riepilogate in fattura come oneri fuori campo IVA. Questo ai sensi dell’articolo 15, comma 1 n 3, del DPR n 633/72. Tali spese devono essere riportate nella certificazione unica nella colonna 7 “altre somme non soggette a ritenuta“, mentre in colonna 6 deve essere indicato il codice 8 “erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito“.

Ricordo che per rientrare nella disciplina di cui al citato articolo 15 la spesa deve essere anticipata dal professionista in nome e per conto del cliente. Questo in virtù di un mandato con rappresentanza del committente, o comunque in virtù di un accordo che giustifichi il rimborso delle somme anticipate dal soggetto passivo. In pratica, il soggetto che materialmente sopporta il costo deve agire in sostituzione della controparte che, originariamente, vi sarebbe tenuta e che provvederà successivamente al relativo rimborso.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: spese di vitto e alloggio nella cu

Per quanto riguarda le spese anticipate, ricordiamo che le spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto del professionista e recepite come onorario da parte di questi assoggettate a ritenuta ed Iva, devono essere considerate come ordinari compensi del professionista. Infine, ricordiamo anche che il contributo integrativo alle casse professionali che il professionista addebita in fattura è escluso dalla certificazione. Tale importo non deve essere indicato in nessun campo del modello CU.

Le istruzioni affermano, infatti, che questa componente non deve essere indicata tra i compensi percepiti. Di cui alla colonna 4 del modello. Mentre per quanto riguarda la rivalsa Inps del 4% applicata dai professionisti iscritti alla gestione separata dell’Inps, trattandosi di compenso professionale, deve essere indicato nella colonna relativa all’ammontare lordo corrisposto al professionista.


Certificazione unica dei redditi corrisposti agli agenti di commercio

La Certificazione Unica degli Agenti di Commercio riserva sempre qualche perplessità. Una questione che si presenta ogni anno riguarda il fisiologico disallineamento tra:

  • Il contenuto della Certificazione unica inviata dal sostituto d’imposta, e
  • I dati della dichiarazione dei redditi del agente sostituito.

Gli agenti di commercio, infatti, tassando il reddito per competenza, possono avvalersi della disciplina prevista dal comma 3 dell’articolo 25-bis del DPR n 600/73. Disciplina che prevede che la ritenuta sia scomputata dall’imposta di competenza purché già operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre per il modello Redditi P.F.).

Dato che il soggetto committente, sostituto d’imposta, certifica nel modello CU le ritenute sui compensi “corrisposti” mentre l’agente di commercio indica in dichiarazione dei redditi le ritenute subite sul reddito tassato (quindi anche se operate nell’anno successivo), la differenza che si crea in questi casi è fisiologica. In ogni caso l’agente di commercio prima di indicare le ritenute subite sul reddito maturato, dovrà acquisire una certificazione straordinaria da parte del sostituto delle ritenute operate a integrazione di quella annuale. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà così in grado di poter spiegare i motivi della differenza riscontrata nella sua dichiarazione dei redditi.

La certificazione unica enasarco 2021

Il documento, relativo ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d’imposta 2020, può essere consultato direttamente nell’area riservata in Enasarco nella sezione “Richieste” alla voce “Archivio Documenti”. In alternativa, è possibile chiedere un duplicato scrivendo a help.agenti@enasarco.it, allegando un documento di identità valido, oppure recandosi presso una sede Enasarco. In dettaglio, si tratta dell’attestazione di tutti i compensi che gli iscritti hanno percepito dalla Fondazione Enasarco nel corso dell’anno solare, come, ad esempio, pensioni, liquidazioni Firr, borse di studio. È utile ai fini degli adempimenti fiscali e svolge il ruolo di sostituto d’imposta.

Certificazione unica dei redditi erogati agli sportivi dilettanti

Un ultimo aspetto che può produrre dubbi è quello legato alle certificazioni da rilasciare sulle indennitài rimborsi spese forfettarii premi e i compensi erogati ai soggetti di cui alla lettera m), del comma 1, dell’articolo 67 del DPR n. 917/86. Si tratta di indennità e rimborsi legati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Compensi da certificare anche se inferiori al limite di esenzione. Limite previsto dall’articolo 69 del DPR n. 917/86, fissato a €. 10.000. Ricordiamo che sono esclusi dalla comunicazione i rimborsi per spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dagli stessi soggetti in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale. Anche questi importi, infatti, non sono tassati dal percettore.


Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempi di compilazione

Vediamo adesso alcuni esempi di compilazione della Certificazione unica aventi ad oggetto i compensi percepiti da diverse categorie di lavoratori autonomi.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempio di compenso dei professionisti

Ipotizziamo compensi versati ad un professionista per €. 1.000. Contributo cassa di previdenza per €. 40. Spese anticipate in nome e per conto per €. 350. Ritenuta d’acconto per €. 200.

Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“.

In colonna 4 deve essere indicato l’importo dei compensi, compreso l’importo delle spese anticipate in nome e per conto dei clienti, per €. 1.350.

Restano escluse Iva e contributo integrativo alla cassa professionale.

Infine, in colonna 7 va indicato l’importo delle spese anticipate in nome e per conto del cliente con il codice 6, “erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta, ovvero esenti“.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempio di provvigione agli agenti

Ipotizziamo provvigioni versate ad un agente plurimandatario per €. 2.000. Contributi Enasarco per €. 146,50 e ritenuta per €. 230 (23% sul 50% delle provvigioni). Nella sezione tipologia reddituale del modello CU deve essere indicato il codice R, per la causale:

provvigioni ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario

In colonna 4 deve essere indicato l’importo delle provvigioni, esclusa sia l’Iva che il contributo Ensarco, per €. 2.000. In colonna 7 va indicato il 50% delle provvigioni non soggette a prelievo con il codice 7: “erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta o esenti“. Infine, in colonna 8 va indicata la provvigione imponibile  €. 1.000. Mentre in colonna 9 la ritenuta a titolo d’acconto operata per €. 230.

Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: esempio per professionisti esenti da ritenuta

Ipotizziamo compensi versati per €. 1.000, oltre a rivalsa Inps per €. 40. Nella sezione tipologia reddituale del modello Cu va indicato il codice A, per la causale: “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professione abituale“. In colonna 4 deve essere indicato l’importo dei compensi compresa la quota addebitata a titolo di rivalsa Inps per la gestione separata. In colonna 7 deve essere indicato l’intero importo versato con l’identificazione del codice 6.


La correzione o integrazione di cu inviate

Un aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di dover inviare Certificazioni Uniche correttive o Integrative, quando ci sono omissioni errori nell’invio.

A riguardo occorre tenere presente che per integrare o correggere una Certificazione Unica già inviata entro il 7 marzo occorre tenere in considerazione l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 158/15.

Vediamo, quindi, di seguito il regime sanzionatorio e le possibilità di integrare o correggere il modello CU per i lavoratori autonomi.

La correzione della certificazione

Laddove si debba procedere alla correzione della Certificazione Unica inviata si rende necessario inviare direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento. In questo modo è possibile effettuare l’elaborazione di una nuova attestazione (modello CU) che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.

Vediamo, di seguito il corretto procedimento per una CU correttiva in sostituzione di un modello precedentemente inviato.

Certificazione unica correttiva: il procedimento per la sostituzione

Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione Unica errata, si deve seguire i sottostanti passaggi operativi:

  • Barrare la casella “Sostituzione posta nel frontespizio del modello CU lavoratori autonomi;
  • Compilare il nuovo modello di Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo comprensivo delle modifiche dei dati fiscali;
  • Impostare con il valore “S” il campo 9 della parte fissa del record D della Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo che si intende sostituire;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

Certificazione unica correttiva: la procedura per l’annullamento

Vediamo adesso le istruzioni operative per arrivare ad effettuare l’annullamento di una Certificazione Unica per redditi di lavoro autonomo inviata erroneamente. Le istruzioni da seguire sono:

  • Barrare la casella Annullamento posta in alto nel frontespizio del modello CU lavoro autonomo;
  • Compilare una nuova certificazione unica riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
  • Impostare con il valore “A” il campo 9 della parte fissa del record D della Certificazione Unica che si intende annullare;
  • Riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare. In quest’ultimo caso, i record G e H non devono essere riportati.

A seguito dell’annullamento è possibile inviare nuovamente la Certificazione Unica corretta o integrata nel suo contenuto.


Certificazione unica lavoratori autonomi: il regime sanzionatorio

Come anticipato, la scadenza per l’invio telematico della Certificazione Unica è fissato al 7 marzo di ogni anno. Tuttavia, per le certificazioni uniche contenente redditi non interessati dal 730 precompilato, l’invio telematico può essere effettuato entro il 31 ottobre, termine di invio del modello 770.

Per chi non ha inviato la certificazione unica entro la scadenza o ha commesso errori di compilazione la sanzione prevista è pari a 100 euro per ciascuna delle certificazioni uniche oggetto di errore o ritardo.

Nel caso di correzione delle CU già inviate entro la scadenza ordinaria è possibile, tuttavia, beneficiare della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista. Non si applica il ravvedimento operoso sulle sanzioni nel caso di regolarizzazione successiva.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio della Certificazione Unica occorre tenere presenti i seguenti riferimenti:

  • Il Decreto Legislativo n 158/2015 ed
  • Il Decreto Legislativo n 151/2015.

Si tratta di disposizioni che hanno riformato il sistema delle sanzioni previste a carico del committente in caso di ritardo, omissione ed errori nella redazione ed invio telematico della certificazione unica (modello CU).

Tabella sanzioni per omessa tardiva o errata certificazione unica sul lavoro autonomo

Di seguito la tabella riassuntiva con le sanzioni previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di certificazione unica (modello CU).

Fattispecie Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2021, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

Il versamento delle sanzioni da certificazione unica con modello f24

Le sanzioni conseguenti all’omesso invio della certificazione unica, ovvero al suo invio incompleto e/o con dati errati, devono essere versate con modello F24, utilizzando il codice tributo 8906 e compilando la sezione Erario.

Sul termine dei 5 giorni occorre fare due precisazioni:

  • In caso di certificazioni uniche reinviate dopo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i cinque giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta (così come precisato dalle istruzioni ministeriali che rimandano alla circolare numero 195/1999 del Ministero delle Finanze);
  • In caso di certificazioni uniche di cui ci si accorge di aver omesso o inviato dati incompleti, allora i cinque giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 7 marzo.

Correzione certificazione unica entro 60 giorni e riduzione delle sanzioni

Come anticipato nella tabella, l’unica modalità attualmente prevista per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni certificazione unica 2021 è effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

In caso di correzione della certificazione unica la sanzione sarà ridotta ad 1/3 e quindi sarà pari a 33,33 euro per ogni CU corretta e nuovamente inviata. Nel caso, è ridotto anche l’importo massimo di sanzione applicata al sostituto d’imposta, che passa da 50.000 a 20.000 euro.

Per poter pagare le sanzioni in misura ridotta è necessario inviare una nuova Certificazione Unica entro il 6 maggio 2021. Questa possibilità è prevista soltanto nel caso in cui l’invio riguardi certificazioni uniche contenenti dati errati già trasmesse entro la scadenza ordinaria del 7 marzo 2021.

Certificazione unica 2021: riepilogo su ravvedimento e sanzioni

Vediamo adesso di riepilogare la situazione del sistema sanzionatorio.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro e sostituto d’imposta per il periodo d’imposta 2020. Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni non si incorre in nessuna sanzione.

Nel caso in cui, infine, si trasmetta una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni si incorrerà nelle sanzioni ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33. In quest’ultimo caso cambiano anche i limiti massimi di applicazione delle sanzioni, che scendono a 20.000 euro per periodo d’imposta e sostituto.


Certificazione unica per redditi di lavoro autonomo: conclusioni

In questo articolo ho cercato di fornirti le principali indicazioni operative utili per affrontare correttamente la Certificazione Unica per i Redditi di Lavoro Autonomo.

Si tratta di un adempimento molto importante per tutti i lavoratori autonomi. Entro il 16 marzo, infatti, il committente è tenuto a rilasciare la certificazione a tutti i lavoratori autonomi a cui ha erogato compensi. La scadenza è tassativa, e molto spesso, nella pratica, non viene rispettata. Per questo motivo se sei un lavoratore autonomo il consiglio che posso darti è quello di richiedere sempre il modello CU ad ogni tuo committente con adeguato anticipo rispetto al momento in cui presenti la dichiarazione dei redditi.

La Certificazione Unica, infatti, è fondamentale per individuare il tuo reddito imponibile e per certificare le ritenute di acconto subite.


Certificazione unica 2021: normativa e prassi

Provvedimento del 15 gennaio 2021 – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica (Pubblicato il 15/01/2021).

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