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Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile:

•    i cittadini italiani con residenza in Italia;
•    i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
•    i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa. La prima serve per accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto.
Per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100% e sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche progressive (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie organiche o dismetaboliche o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se minori di anni 18.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è, quindi, di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. (Si vedano le percentuali di invalidità)

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve prima di tutto recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti che deve indicare, oltre ai dati anagrafici:
codice fiscale
tessera sanitaria
dati clinici (anamnesi, obiettività)
diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto
indicazione di eventuali patologie gravi
indicazione della finalità del certificato
l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

La trasmissione online dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati. Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Ottenuto il certificato medico la domanda va presentata attraverso il servizio online tramite PIN. In caso di minore va utilizzato il suo codice PIN e non quello del genitore o tutore. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.
Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o del domicilio alternativo eventualmente indicato. Il soggetto, anche per il tramite d soggetti abilitati potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, potendo scegliere:
–    entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie;
–    entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.
In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta e ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

L’accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), integrata da un medico dell’INPS, la cui composizione varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda dalla richiesta del riconoscimento delle diverse invalidità.
Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita firmato da almeno tre medici (incluso eventualmente il rappresentante di categoria).
Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS che può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta. La documentazione sanitaria presentata dal soggetto al momento della visita viene acquisita agli atti della ASL e potrà essere richiesta, in caso di necessità, dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps.
Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l’altra con il solo giudizio finale. L’invio avviene tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.
Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche, la Commissione Medica Superiore (CMS) effettua un monitoraggio a campione o su segnalazione dei Centri medici dell’INPS. Gli accertamenti disposti dalla CMS, anche successivamente all’invio del verbale al cittadino possono prevedere un riesame della documentazione sanitaria agli atti o una visita diretta.
Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

ATTENZIONE: DAL 1° GIUGNO è entrata in vigore la procedura semplificata delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Leggi qui i dettagli.

Procedimenti di verifica. Rappresentano una serie di procedimenti volti ad accertare, nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a ricevere tali benefici.
Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione. L’elenco viene rivisto con cadenza annuale; nella tabella che segue sono indicate le 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni dell’attività e della partecipazione alla vita comunitaria e la relativa documentazione sanitaria idonea  a comprovare,  sulla  base  di  criteri  diagnostici  e  di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle  aziende  sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

PATOLOGIA E/O MENOMAZIONE CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
1
Insufficienza cardiaca in classe NHYA refrattaria a terapia
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
2
Trattamento continuo ossigenoterapia o ventilazione meccanica
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione prognostica.
  • Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.
  • Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
3
Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione prognostica.
  • Indicazione di trattamento dialitico in corso.
4
Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da Sindrome da talidomide.
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
5
Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
6
Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica.
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Persistente compromissione neurologica.
  • Referti di esami specialistici.
7
Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Stadiazione internazionale della specifica patologia.
  • Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
8
Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4)

  • atrofia muscolare progressiva;
  • atassie;
  • afasie;
  • lesione bilaterale dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio;
  • stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione prognostica.
  • Valutazione funzionale:
    • tono muscolare;
    • forza muscolare;
    • equilibrio e coordinazione;
    • ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie;
    • funzioni dei nervi cranici e spinali;
    • linguaggio;
    • utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
9
Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione prognostica.
  • Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
10
Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione prognostica.
  • Valutazione e descrizione funzionale:
    • Funzioni intellettive;
    • Abilità cognitive;
    • abilità e competenze affettive e relazionali;
    • autonomia personale;
    • abilità e competenze di adattamento sociale.
11
Deficit totale della visione
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione funzionale:
    • visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce);
    • ERG e PEV destrutturati
    • campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.
12
Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia
  • Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.
  • Valutazione funzionale:
    • Esame audiometrico;
    • impedenziometria;
    • potenziali evocati uditivi.

Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda online all’INPS completa del certificato medico di accertamento della modifica del quadro clinico preesistente.
Per accedere al servizio online clicca qui.

RINNOVI E REVISIONI DELL’INVALIDITÀ

Con il Messaggio n. 1650 del 22 aprile 2021, l’INPS ha comunicato che, all’interno della procedura CIC per la gestione delle revisioni di invalidità civile, è stata rilasciata una funzionalità che consente la creazione di un nuovo tipo di verbale con timbro digitale. Si tratta di un verbale di revisione che replica il precedente, scaduto, aggiungendo in appendice una nuova scadenza di revisione, un po’ come già avviene da qualche anno per le carte d’identità cartacee.

La commissione medica può redigere il nuovo tipo di verbale con timbro digitale riportando le stesse informazioni di quello scaduto (anamnesi, diagnosi, giudizio medico-legale), ma con una nuova data di revisione. Ha a disposizione tre opzioni:

  • proroga della data di revisione già scaduta;
  • annullamento della revisione (il verbale diventa dunque permanente e definitivo);
  • inserimento dell’esonero D.M. 2007, in modo da bloccare eventuali future nuove revisioni, verifiche straordinarie, accertamenti su quella posizione.

A conclusione della compilazione, il nuovo verbale verrà spedito automaticamente all’indirizzo dell’utente e sostituirà il verbale scaduto.

In seguito, con il Messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la gestione delle attività amministrative e sanitarie relative alla convocazione delle visite di revisione, in particolare in caso di mancata apparizione da parte dell’interessato.

A partire dal 6 maggio stesso, è spiegato nel Messaggio, se il soggetto convocato non si dovesse presentare alla visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione, la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione stessa.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali. L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare, a questo link, il testo completo del Messaggio n. 1835.

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