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In sede di versamento della seconda rata a saldo dell’IMU anno 2021 è necessario prestare attenzione alle eventuali modifiche intervenute con riguardo alle quote ovvero al periodo di possesso, alle aliquote dell’imposta ovvero ancora all’utilizzo cui è adibita l’unità immobiliare.

Ci sono poi una serie di norme emanate in ragione dell’emergenza da Covid che escludono dal versamento solamente la prima rata, lasciando invece dovuta la seconda rata a saldo.

Giovedì 16 dicembre. Una data da segnare sull’agenda per i proprietari di immobili diversi dalla prima casa (a meno che non sia di lusso). Entro questa giornata, infatti, dopo l’acconto regolato nel giugno scorso, va pagato il saldo 2021 dell’Imu, l’imposta municipale unica che ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali.

Ecco una guida al pagamento, alle esenzioni e a tutti gli altri dettagli cui fare attenzione al momento dell’esborso.

Quali immobili sono esclusi dal pagamento

Non tutti i proprietari di immobili dovranno mettere mano al portafoglio. Per il 2021, infatti, è confermata l’esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze dal pagamento dell’Imu, una per per ciascuna categoria catastale (C 2 ovvero cantina, soffitta o locale di sgombero; C 6 ovvero box o posto auto; C 7 ovvero tettoia) anche se accatastate unitamente all’abitazione. Per abitazione principale s’intende un’unica unità immobiliare a uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (eccetto gli uffici, categoria catastale A 10), in cui il contribuente e la sua famiglia dimorino abitualmente e vi abbiano residenza anagrafica, dettagli che devono coesistere.

ULTIME NOVITA’ E PROVVEDIMENTI COVID

L’ultima novità promette di risolvere – finalmente – la questione dell’Imu per i coniugi che vivono in case diverse. Un emendamento votato al decreto Fisco-lavoro (Dl 146/21) chiarisce che, se la famiglia ha residenza e dimora in due case diverse, l’esenzione vale per un solo immobile a scelta. Sembra banale, ma con gli ultimi orientamenti della Cassazione si rischiava di non avere l’agevolazione su nessuna delle due abitazioni.

Questa nuova regola, però, non si rifletterà sulla seconda rata dell’Imu 2021 – da pagare entro giovedì 16 dicembre – perché l’emendamento non fissa alcuna decorrenza anticipata. Così i 19,9 milioni di proprietari di abitazioni principali resteranno ancorati agli attuali criteri di esenzione, che permettono ad esempio di conteggiare con la casa fino a tre pertinenze purché nelle tre diverse categorie catastali C/2, C/6 e C/7 .

Tra delibere e agevolazioni

A tutti coloro che dovranno mettere mano al portafoglio, il saldo dell’Imu imporrà uno slalom tra le aliquote deliberate dai Comuni per il 2021 – quasi sempre a conferma del 2020 – e le diverse tipologie di agevolazioni introdotte per l’emergenza pandemia: quelle nazionali (estese alla seconda rata o limitate alla prima) e quelle locali (variabili da città a città).

Il sito del dipartimento delle Finanze ospita come sempre le delibere ufficiali. Che, anche quest’anno, sono redatte dai Comuni “a schema libero”, perché la griglia standard prevista dalla legge di Bilancio 2020 non è stata ancora applicata. Se ne parlerà l’anno prossimo. Non ci sono dubbi, comunque, che l’aliquota Imu fino all’11,4 per mille (comprensiva della vecchia maggiorazione Tasi) vale anche nei Comuni che non l’hanno ribadita nel 2021, purché sia stata confermata nel 2020, anno di debutto della “nuova Imu”.

Quanto alle agevolazioni, sono esonerati per tutto il 2021 gli edifici colpiti da terremoti e calamità naturali in alcune zone d’Italia e i proprietari di immobili che hanno subìto il blocco degli sfratti. Per questi ultimi è stato previsto anche un rimborso dell’acconto eventualmente versato, visto che l’esenzione è entrata in vigore solo il 25 luglio con la conversione del decreto Sostegni bis, ben oltre la scadenza del 16 giugno scorso.

Tra le esenzioni Covid, gli immobili in categoria catastale D/3 (cinema e teatri) evitano l’Imu per tutto il 2021. Parliamo in ogni caso di piccoli numeri, visto che le unità in questa categoria sono solo 11.541 e per essere esenti devono essere possedute dal gestore. Le altre attività che sono state sgravate della prima rata, invece, devono ora versare la seconda: il calcolo impone di sottrarre l’acconto “teorico” dall’imposta annua dovuta.

Gettito in tenuta nel 2020

Molti degli esoneri della prima rata di quest’anno sono stati la replica di quelli proposti nel 2020: dagli stabilimenti balneari agli agriturismi, dalle fiere alle discoteche.

Eppure, anche l’anno scorso il gettito dell’Imu ha dimostrato una sostanziale tenuta: 20,6 miliardi tra quota comunale (17) e statale (3,6), secondo il Bollettino delle entrate tributarie, a fronte dei 21,2 miliardi del 2019 (quando c’era ancora un miliardo di Tasi, poi assorbita nell’Imu).

In pratica, nell’anno della pandemia sono venuti meno solo 561 milioni, il 2,6% del gettito. Vuoi perché la base imponibile è rigida, ancorata ai valori catastali. Vuoi perché alcuni dei rinvii di pagamento disposti dagli enti locali sono poi stati recuperati già nel corso del 2020.

Un nuovo aiuto per i borghi

Non è invece uno sconto, ma un contributo in denaro per pagare l’Imu, quello previsto dal disegno di legge di Bilancio per il 2022-23. Dieci milioni all’anno riservati agli artigiani e ai commercianti al dettaglio che operano nei Comuni fino a 500 abitanti delle aree interne e possiedono gli immobili in cui si svolge l’attività. Ma le regole attuative per valorizzare questi piccoli borghi sono ancora tutte da scrivere.

Gli aiuti Covid per il 2021

Esonero parziale
Sono stati esonerati dalla prima rata Imu 2021:

gli immobili degli stabilimenti termali e quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;

gli immobili in categoria D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, purché i soggetti passivi siano anche gestori delle attività;

gli immobili in categoria D in uso dalle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, purché i soggetti passivi siano anche gestori delle attività;

gli immobili dei destinatari del contributo a fondo perduto del Dl Sostegni che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e in cui esercitano l’attività di cui sono anche gestori.

Esonero totale
Sono esonerati dal pagamento dell’Imu per l’intero 2021:

gli immobili in categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purché i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;

gli immobili in locazione e posseduti da persone fisiche che hanno ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione era sospesa sino al 30 giugno 2021, oppure dopo il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Previsto un rimborso per chi ha versato comunque la prima rata entro il 16 giugno

gli immobili colpiti da eventi calamitosi nelle zone del Centro Italia (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e sull’isola di Ischia.

Come si calcolano correttamente gli importi da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2021?

Ai fini della determinazione della seconda rata IMU – anno 2021, bisogna tener conto delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 761 e 762, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, istitutiva della “nuova” IMU).
Il comma 761 disciplina l’applicazione dell’IMU relativamente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.
Attenzione
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Infine, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il comma 762 stabilisce che il versamento dell’imposta per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Ci sono quindi due rate:
– una in acconto tenendo conto della situazione dell’anno precedente;
– una a saldo che dovrà tenere conto delle novità in materia di possesso, di aliquote, di detrazioni, etc.: in altre parole, di tutte le novità che hanno mutato il quadro dell’anno precedente.

Come determinare il saldo IMU

La determinazione (e debenza) della seconda rata (rata a saldo) risente:
– delle quote di possesso;
– del periodo di possesso;
– della modificazione delle aliquote;
– dell’introduzione di nuove disposizioni in materia di Covid-19.
Come calcolare i mesi di possesso
Ai fini del calcolo dell’imposta, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Giorni del mese possesso cedente
Giorni del mese possesso acquirente
Soggetto passivo intero mese
15
16
Acquirente
15
15
Acquirente
14
14
Acquirente
16
15
Cedente
Cosa succede se cambiano le quote di possesso
Il 10 luglio 2021 il contribuente A ha ceduto:
– a B il 50% della sua quota di possesso di una unità abitativa;
– a C l’altro 50%.
Il Comune per il 2021 non ha modificato l’aliquota dell’IMU.
A, che aveva versato entro il 16 giugno 2021 la prima rata, non è tenuto a versare il saldo.
B verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell’imposta dovuta per il 2021.
C verserà la seconda rata/saldo nella misura della metà dei 6/12 dell’imposta dovuta per il 2021.
Cosa succede se l’unità abitativa diventa abitazione principale
Il 5 agosto 2021 l’unità abitativa è adibita ad abitazione principale, e pertanto gode della relativa agevolazione. È stata versata la prima rata. Il Comune per il 2021 non ha modificato l’aliquota dell’IMU.
Dovrà essere effettuato il versamento della seconda rata/saldo nella misura di 1/12 dell’imposta dovuta per il 2021.
Cosa succede in caso di acquisto di un’unità abitativa adibita ad abitazione principale
Il 15 ottobre 2021 il contribuente ha acquistato una unità abitativa adibendola, essendoci le condizioni previste dalla legge, ad abitazione principale.
La seconda rata/saldo non è dovuta.
Cosa succede se cambia il periodo del possesso
Il contribuente ha ceduto in data 10 agosto 2021 un’unità immobiliare adibita a civile abitazione. Il Comune per il 2021 non ha modificato l’aliquota dell’IMU.
Il saldo è dovuto per un solo mese.
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando poi l’imposta ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Rendita catastale = 260,20
Aggiornamento 5% = 13,01
Rendita aggiornata = 273,21
x coeff. 160 = 43.714
Aliquota 10,6 per mille = 463
7/12 = 270
Acconto = 231
Saldo = (270-231) = 39

Variazione di rendita nell’anno

L’IMU è dovuta per anno solare e, come anticipato, in base alla percentuale e ai mesi di possesso. Quindi, per il 2020 il tributo è dovuto dal contribuente possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.) in funzione alla percentuale di possesso ed ai mesi di possesso configuratisi per quest’anno stesso.

Potrebbe accadere che durante l’anno d’imposizione avvenga una variazione di rendita catastale dell’immobile oggetto di tassazione perché ad esempio siano intervenuti nel frattempo lavori di ristrutturazione che hanno portato a tale conseguenza, oppure perché c’è stato un accertamento d’ufficio che ha rilevato una rendita più elevata di quella che era iscritta in catasto.

Ci si chiede, quindi, come comportarsi in tale ipotesi ossia se considerare, per il calcolo dell’imposta per l’anno corrente, comunque la rendita per come iscritta in catasto al 1° gennaio dello stesso anno e considerare la nuova solo dall’anno successivo oppure tenere in considerazione la variazione sin da subito?

In soccorso arriva lo stesso legislatore, il quale al comma 745 della Legge di bilancio 2020 (la quale dai commi 738 a 780 disciplina la nuova IMU) espressamente sancisce che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Ne consegue che, se ad esempio, a seguito di lavori di ristrutturazione il fabbricato nel 2020 cambia rendita con data ultimazione lavori 18 maggio 2020, ai fini del calcolo IMU 2020, per 5 mesi (gennaio – maggio) occorre considerare la rendita come risultante in catasto al 1° gennaio, mentre per i restanti 7 mesi (giugno – dicembre) occorrerà considerare ai fini del calcolo del tributo la nuova rendita.

La manovra, invece, nulla sembra prevedere riguardo il caso in cui la variazione della rendita avvenga d’ufficio. In tal caso, dunque, vale la disposizione generale secondo cui la rendita da prendere a riferimento per l’anno d’imposizione è sempre quella risultante iscritta al catastalo al 1° gennaio dello stesso anno. La nuova rendita accertata e variata d’ufficio andrà presa, invece, a riferimento per l’anno d’imposizione successivo.

Cosa succede se cambia l’aliquota

Si ha il possesso di una unità immobiliare adibita a civile abitazione. Il Comune per il 2021 ha modificato l’aliquota dell’IMU: dal 10,4 al 10,6 per mille.
Calcolo dell’acconto
Rendita catastale = 245
Aggiornamento 5% = 12,25
Rendita aggiornata = 257,25
x coeff. 160 = 41.160
aliquota 10,4 per mille = 428
Acconto = 214
Calcolo del saldo
Rendita catastale = 245
Aggiornamento 5% = 12,25
Rendita aggiornata = 257,25
x coeff. 160 = 41.160
aliquota 10,6 per mille = 436
Saldo = (436 – 214) = 222

Le disposizioni anti-Covid da considerare

In questa tornata di versamento a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2021, ci sono situazioni nuove che non si erano verificate negli anni precedenti. Ci riferiamo a quei provvedimenti in cui il legislatore ha concesso, per l’anno 2021, solamente l’esonero del versamento della prima rata, lasciando dovuta la seconda rata.
Esonero prima rata e versamento seconda rata
Nella prima parte dell’articolo abbiamo commentato le disposizioni con le quali il legislatore ha esonerato taluni contribuenti a non versare la seconda rata dell’IMU 2021.

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