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Regime forfettario: cos’è e a chi si rivolge?

Il regime forfettario è il regime fiscale che, attualmente, concede i maggiori benefici sia a livello di imposte, sia per i minori adempimenti da assolvere. Sappiamo bene, infatti, che IRPEF e altri tributi gravano parecchio sulle finanze di un commerciante o di un libero professionista: scegliendo una Partita IVA forfettaria, invece, questi costi si riducono sensibilmente, grazie ad una vantaggiosa imposta sostitutiva con aliquota al 15%.

Chi aderisce al regime forfettario, pertanto, è tenuto a versare solamente il 15% di imposte sul proprio reddito imponibile che, attualmente, si calcola sottraendo, dal fatturato lordo annuo, una percentuale per le spese, che varia a seconda del tipo di attività: per chi opera nel settore del commercio, ad esempio, le spese dedotte arrivano fino al 60%; per gli artigiani, la percentuale scende al 33%; infine, per la maggior parte dei professionisti, al 22%).

Ma la tassazione agevolata non è l’unico beneficio offerto dal regime forfettario: se l’imposta sostitutiva al 15% non dovesse essere sufficiente, per i forfettari vi è anche la possibilità di operare in franchigia IVA. Il che, tradotto in parole semplici, significa non dover applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto sulle proprie tariffe da Architetto, da Infermiere o da Social Media Manager, dunque poter proporre prezzi più bassi e concorrenziali.

In più, i forfettari iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS possono richiedere una riduzione del 35% sui contributi previdenziali, sia quelli fissi, sia quelli dovuti in caso di superamento del reddito minimo.

I vantaggi del regime forfettario proseguono con una contabilità più easy, che non richiede la registrazione delle fatture (e dei corrispettivi), bensì solamente di conservarle con numerazione progressiva, e con l’esonero – per tutto il 2020 – dall’utilizzo della fattura elettronica, obbligatoria invece per società e contribuenti non-forfettari. Infine, i forfettari hanno minori adempimenti da svolgere: niente Esterometro, niente studi di settore e meno stress!

Regime forfettario start-up: aliquota al 5% per 5 anni

Veniamo, adesso, al regime forfettario start-up che, come accennato qui sopra, ha una tassazione ancora più bassa, che prevede un’unica aliquota al 5%, e dura solamente cinque anni dall’apertura della Partita IVA.

Il regime forfettario start-up con aliquota al 5% è stato ideato per consentire ai giovani (e meno giovani) di avviare una nuova attività, senza finire schiacciati da costi che, per quanto limitati rispetto alle aliquote IRPEF, possono risultare gravosi per chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell’imprenditoria o della libera professione.

La durata del regime forfettario start-up è limitata a cinque anni: pertanto, se apri la tua Partita IVA nel 2019, potrai usufruire dell’aliquota start-up al 5% per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Di fatto, quindi, inizierai a pagare il 15% di imposte dall’anno 2025, relativamente all’anno di imposta 2024.

Il regime forfettario start-up mantiene, poi, le medesime agevolazioni fiscali e burocratiche previste per il regime forfettario tradizionale: franchigia IVA, esonero dall’uso della e-fattura, contabilità semplificata, ecc..

Si tratta, quindi, di una mossa volta ad incentivare i neo-professionisti, artigiani o commercianti che, agli inizi, potranno usufruire di una tassazione ridotta al minimo e investire più facilmente nel futuro dell’attività.

Se pensiamo che, con il sistema della prestazione occasionale, occorre applicare una trattenuta del 20% sui compensi provenienti da aziende italiane (che, spesso, costituiscono la fetta più grossa degli incassi), il risparmio con il regime forfettario start-up e, successivamente, con il regime forfettario al 15%, è subito evidente!

Chi può accedere al regime forfettario start-up?

Il regime forfettario start-up nasce per agevolare la formazione di nuove attività d’impresa, arti o professioni.

Di conseguenza, per evitare abusi da parte dei soliti ‘furbetti’, sono state introdotte alcune restrizioni per l’accesso:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nel corso dei tre anni immediatamente precedenti all’apertura della nuova Partita IVA, attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma familiare o associata.
  • La nuova attività non può essere una mera prosecuzione di quella svolta in precedente, a prescindere che quest’ultima sia stata esercitata sotto forma di lavoro autonomo o di lavoro dipendente (valgono anche eventuali contratti co.co.co e co.co.pro, nonché tirocini e stage con busta paga). L’unica eccezione concessa è il praticantato, obbligatorio per accedere ad alcune professioni (vedi il caso degli Avvocati o dei Medici).
  • È possibile proseguire l’attività esercitata da un altro soggetto, purché i ricavi ottenuti nell’anno precedente siano inferiori alla soglia massima consentita (anche in questo caso, il limite è 65.000 euro).

Le limitazioni hanno lo scopo di impedire che imprenditori o professionisti già avviati possano chiudere e riaprire la Partita IVA, sperando di accedere al regime forfettario start-up o di prolungare il tempo di permanenza.

Ad esse si sommano anche i requisiti generici per il regime forfettario al 15%, vale a dire:

  • Partita IVA individuale (libero professionista ditta individuale);
  • limite ricavi e compensi pari a 65.000 euro, superati i quali avviene la fuoriuscita dal regime forfettario;
  • limite per i redditi da lavoro dipendente pari a 30.000 euro;
  • limite di spesa per i compensi di dipendenti/collaboratori pari a 20.000 euro;
  • residenza in Italia, in uno dei Paesi UE o in uno Stato che ha sancito accordi economici tali da consentire un adeguato scambio di informazioni (purché il 75% del reddito sia prodotto su territorio italiano).

Rimane tagliato fuori sia dal regime forfettario, sia dal regime forfettario start-up, invece:

  • chi usufruisce di Regimi speciali IVA o di Regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • chi svolge un’attività appartenente ai seguenti settori:
    • Agricoltura e attività connesse alla pesca;
    • Vendita di sali e tabacchi;
    • Commercio di fiammiferi;
    • Editoria;
    • Gestione di servizi di telefonia pubblica;
    • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta;
    • Agenzie di viaggio e turismo;
    • Agriturismi;
    • Vendite a domicilio (porta a porta);
    • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione;
    • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione;
    • Allevamento di animali;
  • il contribuente che esercita in via esclusiva una di queste attività:
    • cessioni di fabbricati;
    • cessioni di terreni edificabili;
    • cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • il contribuente che, in via prevalente, percepisce compensi dai medesimi soggetti da cui, nel corso dei due anni precedenti, ha percepito redditi da lavoro dipendente, o da soggetti direttamente/indirettamente collegati;
  • chi detiene quote di partecipazione a società di persone o imprese familiari;
  • chi controlla Società a responsabilità limitata (o srl) o Associazioni in partecipazione e, con la Partita IVA, svolge attività riconducibili direttamente o indirettamente alla menzionata società o associazione.

Dal 2019, invece, viene meno il limite di spesa per l’acquisto di beni strumentali (20.000 euro, fino al 2018).

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