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Rottamazione quater, c’è ancora poco più di un mese per presentare domanda di definizione agevolata delle cartelle, infatti l’ultimo giorno utile per presentare domanda è fissato al 30 aprile 2023. Non sono ammesse richieste tardive.

Rispetto alla precedenti definizioni agevolate, la nuova rottamazione delle cartelle prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 è la più conveniente, non solo perché non si pagano neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio della riscossione, ma anche perché se il contribuente non riesce a pagare, ha comunque la possibilità di richiedere una nuova rateazione.

Questa edizione della sanatoria (rottamazione quater), ricordiamo, interessa le cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Per aderire occorre fare domanda, alla stessa Agenzia, entro il 30 aprile 2023 (salvo proroghe).

Un ulteriore vantaggio da ascriversi alla nuova rottamazione, riguarda il “salvagente” previsto laddove il contribuente non riesca a pagare le rate della rottamazione; a tal proposito si ricorda che il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato

    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

    Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2%, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata decade e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute (senza i vantaggi della rottamazione).

Detto ciò, se il contribuente decade dalla rottamazione per omessi o carenti versamenti, per gli stessi debiti per i quali ha presentato domanda di sanatoria potrà richiedere una rateazione “ordinaria” (vedi art.19 del DPR 602/1973).

Il contribuente che presenta la domanda di rottamazione delle cartelle ma poi non paga in tutto o in parte gli importi dovuti, decadendo dalla sanatoria, può comunque richiedere una rateazione “ordinaria”. E’ questa una delle più importanti differenze tra le precedenti finestre di rottamazione e la nuova rottamazione delle cartelle prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. La conferma della possibilità di richiedere una nuova rateazione una volta decaduti dalla sanatoria, arriva direttamente dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°6/E del 20 marzo.

Nella circolare n°6, l’Agenzia delle entrate ha chiarito se, una volta decaduto dalla sanatoria per omessi o carenti versamenti, il contribuente possa o meno rateizzare secondo le regole ordinarie, il residuo o l’intero debito oggetto in precedenza di domanda di rottamazione-quater.

Questa la domanda posta all’Agenzia delle entrate:

Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano dei pagamenti.

Risposta
Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

Dunque nel complesso, il contribuente che aderisce alla rottamazione delle cartelle ma che poi non paga il debito oggetto di domanda di adesione, non dovrà pagare tutto in unica soluzione per evitare che l’ADER riprendi l’attività di riscossione, ma potrà semplicemente richiedere una rateazione ordinaria (o anche straordinaria).

Inoltre, prima di accedere alla sanatoria, il contribuente, potrebbe decidere fin da subito di attivare una normale rateazione, ad esempio perché si rende conto che le rate della rottamazione potrebbero essere troppo onerose per essere pagate in maniera puntuale.

Detto ciò, vediamo, oltre alle scadenze, quali sono le cose da sapere prima di presentare domanda di rottamazione delle cartelle.

Perché conviene presentare istanza di rottamazione delle cartelle ?

Abbiamo detto in premessa che conviene aderire alla rottamazione delle cartelle; infatti, rispetto al debito indicato nella cartella, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione pagando:

  • l’imposta, la tassa o il tributo indicato nella cartella;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  • gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Non dovrà invece pagare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Rispetto alla precedenti sanatorie, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione (aggio che per le precedenti rottamazioni era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo).

Il prospetto informativo. Si tiene già conto dello stralcio dei debiti fino a mille euro ?

Grazie al prospetto informativo, il contribuente può sapere in anticipo rispetto a quali cartelle può sfruttare la rottamazione; infatti, è possibile ottenere l’elenco: delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere rottamate.

Allo stesso tempo è possibile conoscere l’importo dovuto per saldare il debito.

Nel Prospetto non sono conteggiati i diritti di notifica e le spese perle procedure esecutive già attivate. Nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di rottamazione-quater (vedi “comunicazione delle somme dovute”).

Si ponga attenzione al fatto che nel prospetto informativo potrebbero essere riportate cartelle che rientrano nello stralcio dei debiti fino a mille euro. Non c’è da preoccuparsi, infatti, la comunicazione con la quale l’ADER darà riscontro circa l’ammissione alla rottamazione,  terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di sanatoria.

La domanda di adesione. Meglio presentare più richieste o una sola ?

Se il contribuente ha più debiti che vuole rottamare, potrebbe essere utile presentare più domande di rottamazione separate tra loro.

Infatti, presentando più domande, si avranno piani di rateazione separati; così facendo sarà possibile scegliere quali debiti pagare e quali no; considerando che: in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Quali sono gli effetti della presentazione della domanda rispetto ai pignoramenti sullo stipendio ?

Se il contribuente ha un pignoramento in corso sullo stipendio, ha convenienza a presentare istanza di rottamazione delle cartelle.

Infatti,  dalla presentazione della domanda di adesione,  le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinguono, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella  piena disponibilità di chi presenta la domanda.

Dunque, conviene presentare la domanda di rottamazione al più presto per bloccare eventuali pignoramenti sullo stipendio.

Sanatoria cartelle, perché chiedere due volte il prospetto informativo

’Agenzia Entrate Riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (debiti) rientranti nella sanatoria cartelle edizione legge di bilancio 2023.

Si tratta del c.d. prospetto informativo. Un prospetto informativo che però, secondo quanto denuncia l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) NON informa. Anzi è fuorviante per i contribuenti.

Per coloro che avessero smarrito cartelle di pagamento o per chi ha debiti per i quali non ha ancora ricevuto cartella, è possibile chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione il c.d. prospetto informativo.

Tale prospetto indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della sanatoria cartelle. In particolare:

  • contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.
  • NON indica eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale (tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata).

La richiesta può farsi dall’area riservata dell’Agenzia Entrate Riscossione (autenticandosi con SPID, CIE o CNS) oppure dall’area pubblica del sito dell’Agenzia medesima (senza necessità di autenticarsi). Il documento arriva sull’e-mail.

Perché chiederlo due volte

L’Associazione Nazionale Commercialisti (Comunicato stampa del 23 marzo 2023), tuttavia, evidenza di aver ricevuto numerose segnalazioni di prospetti informativi che in prima battuta sono privi di posizioni definibili.

In tali prospetti compare la dicitura:

non ci sono carichi affidati all’agente della riscossione a lei intestati rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata di cui all’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022” (cd rottamazione delle cartelle).

Il tutto, nonostante nell’estratto debitorio, che si trova all’interno dell’area riservata della medesima Agenzia delle Entrate Riscossione, siano presenti ruoli rientranti nella sanatoria cartelle. Magicamente poi, rinnovando (dopo pochi giorni) la richiesta del prospetto informativo, si materializza l’elenco cartelle/avvisi riguardanti carichi per i quali è possibile accedere alla definizione agevolata.

L’ANC, quindi, chiede ci sia il rispetto del principio del legittimo affidamento e la garanzia della certezza del diritto.

Comunicazione dell’agente di riscossione entro il 30 giugno 2023

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Quali sono le scadenze per la rottamazione-quater

Ricapitolando le scadenze per la rottamazione-quater sono:

  • istanza di adesione entro il 30 aprile 2023 utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori aderenti il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
  • il 31 luglio 2023 avviene il pagamento della somma in unica soluzione (rata unica) oppure della prima rata (pagamento in 18 rate);
  • il 30 novembre 2023 versamento della seconda rata.

Di seguito invece vediamo le scadenze successive per chi opta per il pagamento rateale in 18 rate.

Pagamento rateale della rottamazione-quater di cui alla pace fiscale 2023

I pagamenti rateali avvengono con applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo. Gli importi dovuti ai fini della rottamazione-quater, potranno quindi essere versati in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, pari ognuna al 10% del totale dovuto, con scadenza 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023.

Le rate rimanenti potranno essere versate in 4 anni; si tratterà di versare quattro rate annuali alle seguenti scadenze a partire dal 2024:

  • 28 febbraio,
  • 31 maggio,
  • 31 luglio e
  • 30 novembre.

Si decade dalla rottamazione, in caso di tardivo, carente o omesso pagamento di una sola rata del piano di rateazione.

Come pagare le rate della rottamazione-quater

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore (come previsto nella comunicazione di adesione);
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di accettazione della adesione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

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DECRETO SOSTEGNI BIS – Contributi a fondo perduto, calcolo sui bilanci per valutare il reale danno subito dalle partite IVA a causa della crisi da Covid-19.

Dopo l’approvazione del DEF, nell’agenda degli impegni del Governo c’è la messa a punto del decreto Sostegni bis.

Dopo le anticipazioni già fornite dal Ministro Giorgetti, è il Premier Draghi ad annunciare le novità in cantiere in relazione al nuovo fondo perduto, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile 2021.

Stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, si sta valutando di sdoppiare il pagamento del nuovo contributo a fondo perduto, prevedendo l’erogazione di una quota in acconto e dell’importo “conguagliato” a saldo.

Il decreto Sostegni bis potrebbe quindi creare un nuovo metodo di calcolo per la seconda rata, basato su quanto emerso dal bilancio d’esercizio, o meglio dall’utile o dall’imponibile fiscale, accanto ad una prima rata erogata secondi i criteri già fissati dal decreto n. 41/2021.

L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’erogazione rapida dei nuovi sostegni ma, in parallelo, attribuire a ciascun titolare di partita IVA un aiuto che sia calcolato in base alle reali perdite subite.

Fondo perduto con calcolo sui bilanci, nuovi sostegni con doppio pagamento: novità

Il requisito del calo del fatturato, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, è stato adottato al fine di garantire pagamenti rapidi alle imprese beneficiarie.

Ed è per questo che in vista del varo del decreto Sostegni bis – anche detto “decreto Imprese” – il Governo è intenzionato ad adottare un nuovo criterio di calcolo dei contributi a fondo perduto, un “indicatore di risultato di esercizio”.

Lo scoglio da superare è relativo però ai tempi.

Attendere l’approvazione dei bilanci vorrebbe dire rinviare l’erogazione dei nuovi aiuti al mese di luglio.

Ed è per contemperare l’esigenza di aiuti rapidi ed equità che si va profilando l’ipotesi di un pagamento doppio, in acconto e saldo.

Contributi a fondo perduto a rate: pagamento in acconto e saldo nel decreto Sostegni bis

Tra le ipotesi in campo, secondo quanto affermato dal Ministro Giorgetti ed evidenziato dal Premier Draghi durante la conferenza stampa del 16 aprile 2021, c’è quindi quella di sdoppiare il pagamento della nuova tranche di aiuti economici.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato quanto segue:

se riusciamo a contemperare, diciamo così, l’approvazione dei bilanci ed eventualmente un’ulteriore anticipazione in termini di acconto, basata sul fatturato, per chiudere poi prevedibilmente nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, ecco, probabilmente avremmo realizzato compiutamente una più equa distribuzione degli indennizzi.

Le anticipazioni fornite alla Camera, in occasione del question time del 14 aprile 2021, aiutano a delineare il profilo dei nuovi contributi a fondo perduto, anche se è ancora tutto in divenire.

L’ipotesi di un pagamento in acconto, da erogare secondo i criteri di calcolo previsti dal decreto Sostegni n. 41, e di una seconda quota a saldo, basata sui risultati dei bilanci, garantirebbe un ristoro più equo alle imprese, che dal loro canto dovrebbero però attendere fino a giugno o luglio per l’erogazione dell’importo complessivamente spettante.

I tempi potrebbero però dilatarsi per le partite IVA che non presentano il bilancio. In tal caso, il calcolo della seconda quota di contributo spettante potrebbe essere effettuato in base all’imponibile fiscale, ma bisognerebbe attendere fino al 30 novembre 2021, scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Appare necessario specificare che si tratta solo delle prime ipotesi emerse. Il testo del decreto Sostegni bis è ancora in fase “embrionale”. Secondo le ultime anticipazioni, l’obiettivo dell’Esecutivo è di approvarlo in tempo brevi e possibilmente entro il mese di maggio.

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