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Con la pubblicazione il 3 gennaio 2023 (Gazzetta ufficiale n. 2) del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 dicembre 2022 si una un nuovo calendario per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria delle spese relative al 2023.

In particolare, viene prorogato l’invio dei dati con cadenza semestrale (come del resto già avvenuto per il 2022). La trasmissione dei dati con cadenza mensile, invece, avverrà soltanto a partire dal 2024.

Slitta al 2024 l’invio mensile dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 27 dicembre 2022, infatti, ha modificato i termini di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2023, stabilendo che la trasmissione anche quest’anno avvenga con cadenza semestrale. Resta invece fermo al prossimo 31 gennaio il termine per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.

Le regole per l’invio al Sistema TS

Il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle spese sostenute, per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (vale a dire, i Modelli 730 e Redditi PF).
In particolare, per le spese sostenute (vale il criterio “di cassa”) l’invio dei dati deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento, anche:
– il tipo di documento fiscale, così da distinguere le fatture dalle altre tipologie di documento fiscale;
– l’aliquota Iva o la natura della singola operazione ai fini Iva;
– l’esercizio, da parte del cittadino, dell’opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non viene trasmesso il codice fiscale dell’assistito).

Inoltre, con l’introduzione della norma che ha previsto la possibilità di portare in detrazione ai fini Irpef solo le spese sostenute con strumenti tracciabili, viene chiesto al soggetto interessato di attestare l’avvenuto pagamento con tali sistemi.

I soggetti obbligati.

Si ricorda che obbligati all’invio dei dati sono le farmacie, le strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, le parafarmacie, gli ottici, gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, gli infermieri, gli ostetrici, i medici veterinari, i tecnici sanitari di radiologia medica, le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (Anmig) e gli iscritti all’albo dei biologi. Inoltre, sono tenuti all’adempimento anche gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018.
L’obbligo di invio telematico al Sistema TS è stato poi esteso ai soggetti iscritti ai seguenti:
– elenchi speciali per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
– elenco speciale dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della Legge n. 403/1971.
Da ultimo, il Dm 28 novembre 2022 ha precisato che l’obbligo riguarda anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

La periodicità dell’invio al Sistema TS

Per le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2021, i dati si sarebbero dovuti trasmettere al Sistema TS “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”. L’avvio della trasmissione con cadenza mensile, tuttavia, è stato via via prorogato. Così, anche per le spese sostenute nell’anno 2023, il DM 27 dicembre 2022 ha ribadito l’invio su base semestrale e rinviato la trasmissione mensile al 2024.

In sostanza, anche per quest’anno, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.

In ogni caso, il sito internet del Sistema tessera sanitaria chiarisce che il servizio telematico per la trasmissione dei dati è comunque disponibile 24 ore su 24, sicché è possibile optare per la frequenza temporale di trasmissione dei dati che si ritiene più opportuna.

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DECRETO SOSTEGNI BIS – Contributi a fondo perduto, calcolo sui bilanci per valutare il reale danno subito dalle partite IVA a causa della crisi da Covid-19.

Dopo l’approvazione del DEF, nell’agenda degli impegni del Governo c’è la messa a punto del decreto Sostegni bis.

Dopo le anticipazioni già fornite dal Ministro Giorgetti, è il Premier Draghi ad annunciare le novità in cantiere in relazione al nuovo fondo perduto, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile 2021.

Stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, si sta valutando di sdoppiare il pagamento del nuovo contributo a fondo perduto, prevedendo l’erogazione di una quota in acconto e dell’importo “conguagliato” a saldo.

Il decreto Sostegni bis potrebbe quindi creare un nuovo metodo di calcolo per la seconda rata, basato su quanto emerso dal bilancio d’esercizio, o meglio dall’utile o dall’imponibile fiscale, accanto ad una prima rata erogata secondi i criteri già fissati dal decreto n. 41/2021.

L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’erogazione rapida dei nuovi sostegni ma, in parallelo, attribuire a ciascun titolare di partita IVA un aiuto che sia calcolato in base alle reali perdite subite.

Fondo perduto con calcolo sui bilanci, nuovi sostegni con doppio pagamento: novità

Il requisito del calo del fatturato, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, è stato adottato al fine di garantire pagamenti rapidi alle imprese beneficiarie.

Ed è per questo che in vista del varo del decreto Sostegni bis – anche detto “decreto Imprese” – il Governo è intenzionato ad adottare un nuovo criterio di calcolo dei contributi a fondo perduto, un “indicatore di risultato di esercizio”.

Lo scoglio da superare è relativo però ai tempi.

Attendere l’approvazione dei bilanci vorrebbe dire rinviare l’erogazione dei nuovi aiuti al mese di luglio.

Ed è per contemperare l’esigenza di aiuti rapidi ed equità che si va profilando l’ipotesi di un pagamento doppio, in acconto e saldo.

Contributi a fondo perduto a rate: pagamento in acconto e saldo nel decreto Sostegni bis

Tra le ipotesi in campo, secondo quanto affermato dal Ministro Giorgetti ed evidenziato dal Premier Draghi durante la conferenza stampa del 16 aprile 2021, c’è quindi quella di sdoppiare il pagamento della nuova tranche di aiuti economici.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato quanto segue:

se riusciamo a contemperare, diciamo così, l’approvazione dei bilanci ed eventualmente un’ulteriore anticipazione in termini di acconto, basata sul fatturato, per chiudere poi prevedibilmente nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, ecco, probabilmente avremmo realizzato compiutamente una più equa distribuzione degli indennizzi.

Le anticipazioni fornite alla Camera, in occasione del question time del 14 aprile 2021, aiutano a delineare il profilo dei nuovi contributi a fondo perduto, anche se è ancora tutto in divenire.

L’ipotesi di un pagamento in acconto, da erogare secondo i criteri di calcolo previsti dal decreto Sostegni n. 41, e di una seconda quota a saldo, basata sui risultati dei bilanci, garantirebbe un ristoro più equo alle imprese, che dal loro canto dovrebbero però attendere fino a giugno o luglio per l’erogazione dell’importo complessivamente spettante.

I tempi potrebbero però dilatarsi per le partite IVA che non presentano il bilancio. In tal caso, il calcolo della seconda quota di contributo spettante potrebbe essere effettuato in base all’imponibile fiscale, ma bisognerebbe attendere fino al 30 novembre 2021, scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Appare necessario specificare che si tratta solo delle prime ipotesi emerse. Il testo del decreto Sostegni bis è ancora in fase “embrionale”. Secondo le ultime anticipazioni, l’obiettivo dell’Esecutivo è di approvarlo in tempo brevi e possibilmente entro il mese di maggio.

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