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Tasse, il nuovo accordo dei frontalieri con la Svizzera entrerà in vigore nel 2024, con tassazione concorrente e franchigia di 10.000 euro, in attesa di accordo sullo smart working.

Con la pubblicazione della Legge n. 83/2023 è stato approvato il nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri tra Italia e Svizzera (con un periodo transitorio). L’accordo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 con impatto rilevante per i frontalieri.

L’intesa sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro (che dovranno essere improntate prossimamente).

Inoltre, l’accordo prevede l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente (dei frontalieri) a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

Questo nuovo accordo ha  dunque come obiettivo quello di andare disciplinare in modo più chiaro chi sono i lavoratori frontalieri e come deve essere disciplinata la relativa tassazione dei redditi percepiti.

Questo significa che a seguito dell’invio delle notifiche di recepimento, l’accordo sarà valido dal 1° gennaio 2024.

Nel frattempo rimangono in vigore (per il 2023) le ordinarie disposizioni sui lavoratori frontalieri legate all’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia Svizzera e nell’Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974. Tali accordi, prevedono la tassazione del reddito del lavoratore che risiede in Italia, in fascia di 20km dal confine, solo in Svizzera. Mentre per i frontalieri fuori fascia una tassazione concorrente del reddito con una franchigia di 7.500 euro.

Vediamo, quindi, gli aspetti più importanti di novità contenuti in questo accordo in vigore dal 2024.

L’accordo prevede il divieto della doppia imposizione, nel senso che l’Italia dovrà riconoscere al lavoratore italiano un credito d’imposta per l’imposta pagata in Svizzera (ex art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera ed ex art. 165 del TUIR).

Per quanto riguarda la Svizzera la tassazione del lavoratore dipendente riguarda l’80% della tassazione legata alla persona fisica. Nel caso si tratta di imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone). In particolare, in questo caso l’eliminazione della doppia imposizione per i frontalieri residenti in Svizzera avviene riducendo di 4/5 l’importo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe.

Sintesi delle disposizioni del nuovo accordo per i frontalieri con la Svizzera

Definizioni

Area di frontiera Ambito geografico di applicazione dell’accordo che, per quanto riguarda la Svizzera riguarda il cantone dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.
Lavoratore frontaliere Persona fisica
– fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono per intero o parzialmente in una fascia di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
– che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell’altro Stato;
– in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Il criterio di tassazione concorrente del reddito

In base all’art. 3, paragrafo 1 dell’accordo l’imposizione dei lavoratori frontalieri deve essere effettuata seguendo il criterio della tassazione concorrente: sia nello stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, fino ad un massimo dell’80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa il reddito per interno, andando tuttavia ad eliminare la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera ed Italia (articolo 5 dell’accordo).

Il paragrafo 2 dell’art. 3 prevede un principio generale per cui il carico fiscale complessivo non può essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione del previgente accordo del 1974. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri“.

Definizione di lavoratore frontaliere

Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Le aree di frontiera sono:

  • Per la Svizzera: Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese;
  • Per l’Italia: Regione Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Per quanto riguarda il ritorno presso il proprio domicilio, il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

Definita anche la cosiddetta area di frontiera (che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano). Inoltre, il nuovo accordo, all’art. 3, stabilisce il nuovo sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri, con una importante distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”.

Il regime transitorio per i redditi dei lavoratori frontalieri

L’art. 9 dell’accordo prevede l’applicazione di un regime transitorio prevede un regime transitorio legato ai redditi percepiti dai frontalieri. In particolare, l’art. 9 prevede quanto segue:

Art. 9, par. 1 nuovo accordo Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.

Si tratta di una disposizione volta ad evitare la retroattività della disposizione, in quanto si indica che i salari e gli stipendi ed altre remunerazioni analoghe ricevute dai frontalieri residenti in Italia relativi a prestazioni svolte tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore della norma, rimarranno tassate solo in Svizzera. La Svizzera, infatti, è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. I cantoni dei Grigioni, del Ticino e Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri fino al 2033. Tale compensazione è fissata al 40% delle imposte pagate lorde.

Come detto, l’entrata in vigore formale del nuovo accordo è quella del giorno in cui i due stati si scambieranno le lettere protocollari dopo l’avvenuta approvazione della legge italiana di ratifica. Tuttavia, l’accordo sarà applicabile dal primo gennaio dell’anno successivo.

L’eliminazione della doppia imposizione

L’articolo 5 dell’accordo conferma i metodi per l’eliminazione dalla doppia imposizione. In particolare, la Svizzera ha scelto il c.d. “metodo dell’esenzione“, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere ai sensi dell’art. 2, lett. b) vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20% (80% delle aliquote).

Per quanto riguarda l’Italia, invece, il metodo di eliminazione della doppia imposizione avviene secondo il meccanismo del credito per imposte estere. In questo senso il lavoratore italiano frontaliere con la Svizzera ha la possibilità di portare a credito le imposte svizzere pagate a titolo definitivo.

Importante:
Al fine di evitare aggravi nella tassazione, il Mef, nel comunicato stampa n. 284 del 23 dicembre 2020, ha annunciato che il Governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente da 7.500 a 10.000 Euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

Tassazione per i lavoratori frontalieri con la Svizzera nel nuovo accordo

Ipotizziamo il caso di un lavoratore residente in Italia che lavora in Svizzera stabilmente rientrando nella definizione di frontaliere.

TIPOLOGIA DI FRONTALIERE VECCHIO ACCORDO CON LA SVIZZERA NUOVO ACCORDO CON LA SVIZZERA
Frontalieri nella fascia dei 20km dal confine* Imposizione fiscale esclusiva in Svizzera Tassazione concorrente:
– In Svizzera (80%) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Svizzera;
– In Italia (soglia di esenzione di 10.000 euro) con applicazione del credito per imposte estere
Frontalieri oltre fascia dei 20km dal confine** Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 7.500 euro. Applicazione del credito per imposte estere Tassazione concorrente in Svizzera ed in Italia con soglia di esenzione dal reddito di 10.000 euro. Applicazione del credito per imposte estere
Tabella riassuntiva: tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera

* – Risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia.
** – Risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia.

Esempio di calcolo della tassazione frontalieri

Ipotizziamo un lavoratore residente a Como che lavora come frontaliere in Svizzera a Lugano. Questo soggetto percepisce un reddito annuale lordo pari a 100.000 euro. Trattandosi di frontaliere nella fascia di 20km dal confine vediamo come avviene la tassazione:

  • Imposta Svizzera: 100.000 * 15% (ipotetica aliquota di tassazione Svizzera) * 80% = 12.000 euro
  • Imposta in Italia: 90.000 (100.000 – franchigia) su cui viene applicata la tassazione per scaglioni IRPEF. All’imposta così calcolata di 31.600 euro, deve essere applicato il credito per imposte estere assolte in Svizzera. Tale credito dovrà essere calcolato parametrando le imposte estere assolte a titolo definitivo in relazione al minore imponibile italiano (in virtù dell’applicazione della franchigia), ex art. 165, co. 6 del TUIR.

Quali sono i vantaggi di questo nuovo accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera?

Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri siglato tra Italia e Svizzera presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alla previgente normativa:

  • Vantaggio per la Svizzera, dato dall’aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80%;
  • La reciprocità dell’accordo (che riguarda anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia);
  • Maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera;
  • La definitività dell’accordo.

e gli svantaggi?

L’unico aspetto su cui non si riscontrano vantaggi riguarda la fiscalità dei lavoratori frontalieri i quali, in ogni caso, si trovano a dover scontare la tassazione sul reddito percepito sia nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale (misura anti dumping). Situazione, questa, che sicuramente è penalizzante, anche se è possibile usufruire di un credito per imposte estere che attenua la doppia imposizione sul reddito.

Presenza di una clausola antiabuso

Il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere“. Infatti, non vi possono essere dubbi sul fatto che per i nuovi frontalieri nella fascia dei 20km vi sia un aggravio di tassazione rispetto alla situazione attuale. Infatti, per questi lavoratori la tassazione effettiva sul reddito sarà quella italiana – di gran lunga più elevata di quella svizzera – ed anche il credito per imposte estere difficilmente potrà mitigare la situazione. Questo significa che il nuovo frontaliere nella fascia dei 20km dovrà presentare dichiarazione dei redditi autonoma anche in Italia per assoggettare a tassazione il suo reddito di fonte Svizzera (con franchia di 10.000 euro e con applicazione del credito per imposte estere).

Di fatto questo significa che fino a quando resterà in vigore il regime transitorio potrebbe esserci una volontà di firmare nuovi contratti per poter applicare ancora questo regime, verificando anche possibili situazioni di abuso. Per tale ragione, il comma 8 del nuovo accordo prevede espressamente che, qualora l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.

In relazione a questi aspetti è opportuno evidenziale che per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è necessario attendere almeno due anni. Infatti, tale accordo diverrà valido ed efficace esclusivamente a seguito della ratifica del testo da parte dei parlamenti di entrambi gli Stati. Inoltre, la Svizzera potrebbe sottoporre l’applicazione di tale accordo alla consultazione popolare, tramite referendum, da richiedere entro cento giorni dall’ultima approvazione. Difficile quindi che le novità di cui si è parlato, a causa dei tempi tecnici di ratifica nei due Paesi, possano entrare in vigore prima 2024.

Smart working per i frontalieri con la Svizzera

L’implementazione dell’accordo prevede anche che vengano raggiunti accordi per la regolamentazione dello smart working per i lavoratori frontalieri. Infatti, l’art. 12 della Legge n. 83/23 prevede una clausola che ha l’obiettivo di salvaguardare il lavoro agile, stabilendo che il lavoro svolto in questa modalità nel proprio Stato di residenza, sino al 40% del tempo di lavoro complessivo, non faccia perdere lo status di frontaliere e i relativi benefici (i quali sono vincolati al fatto che il lavoratore attraversi quotidianamente la frontiera e altrettanto quotidianamente faccia ritorno al proprio domicilio). Tale clausola, tuttavia, è scaduta il 30 giugno 2023.

In questo momento, quindi, non vi sono clausole a salvaguardia dei lavoratori frontalieri in smart working i quali, quindi, si trovano a dover rispettare le ordinarie disposizioni. In ogni caso Italia e Svizzera sono chiamate – a norma del punto 3 del Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 23 dicembre 2020 – a concludere un nuovo accordo. Questo, probabilmente potrebbe replicare le condizioni previste transitoriamente, ovvero il limite del 40% del tempo in smart working senza perdere i benefici del lavoratore frontaliere.

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